IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 23 settembre 1988, del senato accademico del 20 febbraio 1989 e del consiglio di amministrazione del 21 febbraio 1989 per la istituzione della scuola direttta a fini speciali di "terapisti della riabilitazione"; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. uf. II) n. 1789 del 15 settembre 1989 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 19 luglio 1989 alla istituzione della scuola di cui sopra; Vista la deliberazione della facolta' di medicina e chirurgia dell'11 dicembre 1989, con la quale vengono accolti i suggerimenti del Consiglio universitario nazionale; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nella parte terza al titolo I della normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 606 (ex 273) contenente l'elencazione delle scuole e' aggiunta la scuola diretta a fini speciali di tecnici della riabilitazione. Dopo l'art. 695 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del: CAPO IX Scuola diretta a fini speciali di terapisti della riabilitazione Art. 696. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali di terapisti della riabilitazione presso l'Universita' degli studi di Catania. La scuola ha lo scopo di dare una preparazione teorico-pratica su problemi della riabilitazione dei minorati fisici, psichici e di quelli affetti da disturbi delle funzioni corticali superiori suscettibili di recupero funzionale e sociale, mediante la rieducazione motoria, la riabilitazione cognitiva, le terapie fisiche e chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio. La scuola rilascia il diploma di terapista della riabilitazione, indirizzo neurologico e indirizzo riabilitazione apparato locomotore. Art. 697. - Il corso di studi ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Al termine del secondo anno lo studente indica l'indirizzo prescelto. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta studenti. Art. 698. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono l'istituto di clinica ortopedica e traumatologica e l'istituto di clinica neurologica I della facolta' di medicina e chirurgia. Art. 699. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo. Art. 670. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore; fisiologia generale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore (*); chinesiologia; psicologia (*); igiene e medicina sociale; fisioterapia; nozioni di medicina generale. 2 Anno: nozioni di neurologia; nozioni di ortopedia e traumatologia; psicologia e psicometria; riabilitazione speciale (in geriatria, reumatologia, malattie apparato cardio-respiratorio); nozioni di fisioterapia; nozioni di chinesiterapia; metodologie riabilitative I; teoria e pratica della riabilitazione I; nozioni di neuropsichiatria infantile; terapia occupazionale; terapia del linguaggio. 3 Anno - indirizzo neurologico: psichiatria; terapia strumentale; neuropsicologia e psicolinguistica; diagnostica strumentale applicata alla riabilitazione; metodologie riabilitative II; teoria e pratica della riabilitazione II. 3 Anno - indirizzo riabilitazione apparato locomotore: fisioterapia; protesi ortopedica; nozioni teorico-pratiche di pronto soccorso; nozioni teorico-pratiche di chinesiterapia posturale e ginnastica respiratoria; chinesiterapia; nozioni teorico pratiche di ginnastica medica; nozioni teorico pratiche di reumatologia. Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali. Gli studenti sono, altresi', tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Art. 671. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: istituto di clinica ortopedica e traumatologica; istituto di clinica neurologica I; istituto villa Francesca; istituto Maria Goretti; istituto Maria SS. del Carmelo. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 672. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto sara' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catania, addi' 2 febbraio 1990 Il rettore: RODOLICO