IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 12 febbraio 1968), modificata dalla legge 7 marzo 1985, n. 98 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29 marzo 1985); Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 17 luglio 1970), modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1976); Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978); Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988), recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali; Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1988, n. 343 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 12 agosto 1988); Visto il decreto ministeriale 1 luglio 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 1989), relativo alla produzione, acquisto e distribuzione dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali; Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1989) - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990; Considerato che le spese necessarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e diffusive degli animali ai fini di provvedere all'acquisto ed all'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, sul cap. 5941/Tesoro - Fondo sanitario nazionale del corrente esercizio finanziario; Considerato che, al fine di assicurare un uniforme approvvigionamento nelle quantita' necessarie dei vaccini in questione, occorre stabilire i quantitativi dei vaccini che dovranno essere prodotti dai diversi istituti zooprofilattici sperimentali incaricati; Ritenuta la necessita' di procedere all'adeguamento dei prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti necessari alle profilassi vaccinali obbligatorie nei confronti dell'afta epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del carbonchio ematico, stabiliti con decreto ministeriale 1 luglio 1989, in relazione all'aumento del costo di produzione dei singoli vaccini; Decreta: Art. 1. Per l'anno 1990 le spese per l'acquisto dei prodotti immunizzanti necessari alle profilassi vaccinali obbligatorie nei confronti dell'afta epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del carbonchio ematico nonche' di altre malattie infettive e diffusive, disposte ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale (cap. 5941/Tesoro - parte spese correnti).
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 34/1968 reca: "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della morva, della peste equina, della peste suina classica ed africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche". - La legge n. 745/1975 reca: "Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali". - La legge n. 833/1978 reca: "Istituzione del Servizio sanitario nazionale".