IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Vista  la  legge  23 gennaio 1968, n. 34 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 12 febbraio 1968), modificata dalla legge 7 marzo
1985,  n.  98 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29 marzo
1985);
  Vista  la  legge  23 giugno 1970, n. 503 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 17  luglio  1970),  modificata  dalla  legge  23
dicembre  1975,  n.  745  (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 6
dell'8 gennaio 1976);
  Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978);
  Vista  la  legge  2  giugno 1988, n. 218 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988), recante  misure  per  la  lotta
contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
  Visto  il  decreto  ministeriale 12 maggio 1988, n. 343 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 12 agosto 1988);
  Visto  il  decreto  ministeriale  1   luglio 1989 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  168  del  20  luglio  1989),  relativo  alla
produzione,  acquisto  e  distribuzione dei vaccini per la profilassi
immunizzante obbligatoria degli animali;
  Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409 (pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303  del  30  dicembre  1989)  -
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;
  Considerato   che   le  spese  necessarie  per  l'attuazione  delle
profilassi vaccinali obbligatorie  contro  le  malattie  infettive  e
diffusive  degli  animali  ai  fini  di  provvedere  all'acquisto  ed
all'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti  gravano,  sul  cap.
5941/Tesoro  -  Fondo  sanitario  nazionale  del  corrente  esercizio
finanziario;
  Considerato    che,    al    fine   di   assicurare   un   uniforme
approvvigionamento  nelle  quantita'  necessarie   dei   vaccini   in
questione,  occorre stabilire i quantitativi dei vaccini che dovranno
essere prodotti dai  diversi  istituti  zooprofilattici  sperimentali
incaricati;
  Ritenuta  la  necessita' di procedere all'adeguamento dei prezzi di
cessione  dei  prodotti  immunizzanti   necessari   alle   profilassi
vaccinali  obbligatorie  nei  confronti  dell'afta  epizootica, della
peste  suina  classica,  della  rabbia  e  del  carbonchio   ematico,
stabiliti  con  decreto  ministeriale  1   luglio  1989, in relazione
all'aumento del costo di produzione dei singoli vaccini;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno  1990 le spese per l'acquisto dei prodotti immunizzanti
necessari  alle  profilassi  vaccinali  obbligatorie  nei   confronti
dell'afta  epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del
carbonchio ematico nonche' di altre malattie infettive  e  diffusive,
disposte  ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono sostenute
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con  i
fondi  alle  medesime  assegnati  sul Fondo sanitario nazionale (cap.
5941/Tesoro - parte spese correnti).
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La  legge  n.  34/1968  reca:  "Provvedimenti  per la
          profilassi della peste bovina,  della  morva,  della  peste
          equina,  della  peste  suina  classica  ed  africana, della
          febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche".
             -  La legge n. 745/1975 reca: "Trasferimento di funzioni
          statali  alle  regioni  e  norme  di   principio   per   la
          ristrutturazione      regionalizzata     degli     istituti
          zooprofilattici sperimentali".
             -  La  legge n. 833/1978 reca: "Istituzione del Servizio
          sanitario nazionale".