IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; Visto il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, convertito nella legge 28 luglio 1989, n. 262, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, ed, in particolare, gli articoli 1 e 3, ove si prevede, fra l'altro: che i tesorieri delle regioni e delle unita' sanitarie locali sono autorizzati a concedere anticipazioni straordinarie di cassa entro il limite dell'importo della spesa sanitaria relativa agli anni 1985 e 1986, con le modalita' ed i limiti indicati nel medesimo articolo; che l'esposizione debitoria delle regioni e delle unita' sanitarie locali, nei confronti dei rispettivi tesorieri, in relazione alle anticipazioni concesse, e' assunta a carico del bilancio dello Stato ed e' regolata, entro il limite di lire 3.000 miliardi, mediante rilascio ai tesorieri di titoli di Stato aventi valuta 1 gennaio 1990 e al tasso d'interesse nonche' alle condizioni di emissione pari a quelli vigenti sul mercato, per titoli corrispondenti, alla data stessa; che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere i suddetti titoli, stabilendone le caratteristiche con proprio decreto, ed a versare all'entrata del bilancio statale il netto ricavo dei medesimi; Vista la lettera in data 13 marzo 1990, con cui la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato che l'importo delle anticipazioni gia' effettuate, per il titolo in questione, ammonta a complessive L. 1.617.669.779.632, da ripartirsi fra le aziende di credito indicate nell'allegato elenco, da considerarsi parte integrante del presente decreto; Ritenuto opportuno, al fine di dare attuazione al citato decreto-legge n. 201 del 1989, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro per l'importo di L. 1.617.700.000.000, pari alla somma degli importi dei ripianandi crediti, importi opportunamente arrotondati per facilitare il rilascio dei titoli agli istituti di credito interessati, secondo la ripartizione di cui all'elenco allegato, e con riserva di procedere alla riapertura dell'emissione per le anticipazioni ancora da effettuare, per un importo non superiore a lire 230 miliardi; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni e per le finalita' di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, convertito nella legge 28 luglio 1989, n. 262 e' disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di L. 1.617.700.000.000, alle seguenti condizioni: durata: 4 anni; godimento: 1 gennaio 1990; tasso d'interesse: 13,95% nominale annuo, pagabile con le modalita' indicate al successivo art. 4; ammortamento: in unica soluzione, il 1 gennaio 1994; prezzo d'emissione: alla pari. A norma dell'art. 3 del suddetto decreto-legge n. 201 del 1989, il Tesoro versera' all'entrata del bilancio statale la somma corrispondente al controvalore dei titoli in emissione.