IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento,  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di  credito  del  Tesoro,  di  durata  non
superiore  a  dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel
medesimo articolo;
  Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Visto  il  decreto-legge  29  maggio 1989, n. 201, convertito nella
legge  28  luglio  1989,  n.  262,  recante  misure  urgenti  per  il
contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per
l'acquisto di beni e servizi, ed, in particolare, gli articoli 1 e 3,
ove si prevede, fra l'altro:
   che i tesorieri delle regioni e delle unita' sanitarie locali sono
autorizzati a concedere anticipazioni straordinarie di cassa entro il
limite  dell'importo  della spesa sanitaria relativa agli anni 1985 e
1986, con le modalita' ed i limiti indicati nel medesimo articolo;
   che l'esposizione debitoria delle regioni e delle unita' sanitarie
locali, nei confronti dei rispettivi  tesorieri,  in  relazione  alle
anticipazioni  concesse, e' assunta a carico del bilancio dello Stato
ed e' regolata, entro il limite  di  lire  3.000  miliardi,  mediante
rilascio  ai  tesorieri  di  titoli di Stato aventi valuta 1  gennaio
1990 e al tasso d'interesse nonche' alle condizioni di emissione pari
a  quelli  vigenti  sul mercato, per titoli corrispondenti, alla data
stessa;
   che  il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere i suddetti
titoli, stabilendone le caratteristiche con  proprio  decreto,  ed  a
versare   all'entrata  del  bilancio  statale  il  netto  ricavo  dei
medesimi;
  Vista  la  lettera  in  data  13  marzo 1990, con cui la Ragioneria
generale dello Stato ha comunicato che l'importo delle  anticipazioni
gia' effettuate, per il titolo in questione, ammonta a complessive L.
1.617.669.779.632, da ripartirsi fra le aziende di  credito  indicate
nell'allegato  elenco,  da considerarsi parte integrante del presente
decreto;
  Ritenuto   opportuno,   al   fine  di  dare  attuazione  al  citato
decreto-legge  n.  201  del  1989,  procedere  ad   un'emissione   di
certificati   di   credito   del   Tesoro   per   l'importo   di   L.
1.617.700.000.000, pari  alla  somma  degli  importi  dei  ripianandi
crediti,   importi   opportunamente  arrotondati  per  facilitare  il
rilascio dei titoli agli istituti di credito interessati, secondo  la
ripartizione  di  cui all'elenco allegato, e con riserva di procedere
alla  riapertura  dell'emissione  per  le  anticipazioni  ancora   da
effettuare, per un importo non superiore a lire 230 miliardi;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni e per le  finalita'  di  cui  agli
articoli  1  e 3 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, convertito
nella legge 28 luglio  1989,  n.  262  e'  disposta  un'emissione  di
certificati  di  credito  del Tesoro al portatore per l'importo di L.
1.617.700.000.000, alle seguenti condizioni:
   durata: 4 anni;
   godimento: 1  gennaio 1990;
   tasso   d'interesse:   13,95%  nominale  annuo,  pagabile  con  le
modalita' indicate al successivo art. 4;
   ammortamento: in unica soluzione, il 1  gennaio 1994;
   prezzo d'emissione: alla pari.
  A  norma dell'art. 3 del suddetto decreto-legge n. 201 del 1989, il
Tesoro  versera'  all'entrata   del   bilancio   statale   la   somma
corrispondente al controvalore dei titoli in emissione.