LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi; Visto il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale e' stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le delibere CIPE del 23 dicembre 1987 con cui si dispone la chiusura della centrale elettronucleare di Latina e la sospensione dei lavori della centrale elettronucleare di Trino Vercellese e la costituzione di appositi comitati per la valutazione degli oneri connessi all'attuazione delle suddette disposizioni; Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1988 con cui, nel disporre la definitiva interruzione dei lavori della centrale nucleare di Montalto di Castro, si e' prevista l'integrazione del comitato per la valutazione degli oneri diretti ed indiretti connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare e sono state definite le modalita' per il rimborso all'ENEL dei suddetti oneri attraverso il meccanismo della Cassa conguaglio settore elettrico; Visti i decreti ministeriali 17 febbraio 1988, 27 giugno 1988 e 23 gennaio 1989, relativi alla istituzione ed alla integrazione dei suddetti comitati; Visto il provvedimento CIP n. 27 del 21 dicembre 1988; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 24 maggio 1989 con la quale e' stata disciplinata l'attivita' del comitato per la valutazione degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare; D'intesa con il Ministero del tesoro; Considerata l'urgenza; Delibera: Viste le relazioni del comitato istituito con decreto ministeriale 23 gennaio 1989 con le quali sono stati trasmessi i pareri dai quali risulta che gli oneri derivanti all'ENEL ammontano complessivamente a 1.604,406 miliardi di lire di cui 640,200 miliardi di lire derivanti dalla mancata utilizzazione dei combustibili nucleari approvvigionati per le centrali elettronucleari di Montalto di Castro e Trino 2; 161,985 miliardi di lire derivanti dalla chiusura anticipata della centrale elettronucleare di Latina; 802,221 miliardi di lire derivanti dalla sospensione dei lavori per la costruzione della centrale elettronucleare denominata Trino 2; e quindi: 1) A titolo di acconto, la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrispondera' all'ENEL l'importo di 1.604,406 miliardi di lire utilizzando le disponibilita' del Conto per il rimborso all'ENEL di oneri straordinari. 2) Allo stesso titolo e fino alla data del 31 dicembre 1991 l'ENEL e' autorizzato a trattenere il 50% dell'importo della maggiorazione applicata alla propria utenza. 3) Il termine di ultimazione dei lavori del comitato di cui al punto 3, terzo comma, della delibera CIP del 24 maggio 1989 e' prorogato di sei mesi. Roma, 28 marzo 1990 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BATTAGLIA