LA GIUNTA DEL COMITATO
                     INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1947, n. 363;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  gennaio 1948, n. 98, che detta
norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
  Visto il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale e'
stata istituita la  Cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Viste  le  delibere CIPE del 23 dicembre 1987 con cui si dispone la
chiusura della centrale elettronucleare di Latina  e  la  sospensione
dei  lavori  della  centrale elettronucleare di Trino Vercellese e la
costituzione di appositi comitati  per  la  valutazione  degli  oneri
connessi all'attuazione delle suddette disposizioni;
  Vista  la  delibera  CIPE 21 dicembre 1988 con cui, nel disporre la
definitiva  interruzione  dei  lavori  della  centrale  nucleare   di
Montalto di Castro, si e' prevista l'integrazione del comitato per la
valutazione degli oneri diretti ed indiretti connessi alle  decisioni
assunte  in  materia  di  energia  nucleare  e sono state definite le
modalita' per il rimborso all'ENEL dei suddetti oneri  attraverso  il
meccanismo della Cassa conguaglio settore elettrico;
  Visti  i decreti ministeriali 17 febbraio 1988, 27 giugno 1988 e 23
gennaio 1989, relativi alla  istituzione  ed  alla  integrazione  dei
suddetti comitati;
  Visto  il  provvedimento CIP n. 27 del 21 dicembre 1988;   Vista la
deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 24 maggio
1989  con la quale e' stata disciplinata l'attivita' del comitato per
la valutazione degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia
di energia nucleare;
  D'intesa con il Ministero del tesoro;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  Viste  le relazioni del comitato istituito con decreto ministeriale
23 gennaio 1989 con le quali sono stati trasmessi i pareri dai  quali
risulta che gli oneri derivanti all'ENEL ammontano complessivamente a
1.604,406 miliardi di lire di cui 640,200 miliardi di lire  derivanti
dalla mancata utilizzazione dei combustibili nucleari approvvigionati
per le centrali elettronucleari di Montalto  di  Castro  e  Trino  2;
161,985  miliardi  di  lire derivanti dalla chiusura anticipata della
centrale  elettronucleare  di  Latina;  802,221  miliardi   di   lire
derivanti  dalla  sospensione  dei  lavori  per  la costruzione della
centrale elettronucleare denominata Trino 2; e quindi:
   1)  A  titolo  di  acconto,  la  Cassa  conguaglio  per il settore
elettrico corrispondera' all'ENEL l'importo di 1.604,406 miliardi  di
lire utilizzando le disponibilita' del Conto per il rimborso all'ENEL
di oneri straordinari.
   2) Allo stesso titolo e fino alla data del 31 dicembre 1991 l'ENEL
e' autorizzato a trattenere il 50% dell'importo  della  maggiorazione
applicata alla propria utenza.
   3)  Il  termine  di  ultimazione dei lavori del comitato di cui al
punto 3, terzo comma, della  delibera  CIP  del  24  maggio  1989  e'
prorogato di sei mesi.
    Roma, 28 marzo 1990
                         Il Ministro dell'industria, del commercio
                        e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                         BATTAGLIA