IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato
con regio decreto 20 aprile  1939,  n.  1073,  modificato  con  regio
decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle
deliberazioni del consiglio della facolta' di  medicina  e  chirurgia
del  14  marzo 1988, del senato accademico del 14 novembre 1988 e del
consiglio  di  amministrazione  del   16   novembre   1988   per   il
riordinamento   della  scuola  di  specializzazione  in  tossicologia
medica;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica (Istruz. univ. uff.  II)  n.  1216  del  20
luglio  1989  riportante  il parere favorevole espresso dal Consiglio
universitario nazionale nella sua riunione del  20  aprile  1989,  al
riordinamento della scuola di cui sopra;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di apportare la modifica
proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine  triennale
di  cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592, per  i  motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi
accademici   di   questo  Ateneo  e  ritenuti  validi  dal  Consiglio
universitario nazionale nel predetto parere;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Catania, approvato e
modificato con  i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e  successive
modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli  articoli  da 512 (ex 282) a 518 (ex 288), relativi alla scuola
di specializzazione in tossicologia medica sono soppressi.
  Dopo  l'art.  511 e con lo spostamento della numerazione successiva
sono inseriti i seguenti nuovi  articoli  relativi  al  riordinamento
della scuola stessa:
                               CAPO XL
          Scuola di specializzazione in tossicologia medica
  Art.   512.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
tossicologia medica presso l'Universita' degli studi di Catania.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  conferire  ai laureati in medicina e
chirurgia la necessaria preparazione  della  conoscenza  approfondita
dei   problemi   tossicologici   di   interesse   medico  (tossicita'
ambientale, tossicita' acuta e cronica  dei  medicamenti)  e  per  la
diagnosi   e  terapia  delle  intossicazioni  acute  e  croniche  non
professionali.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in tossicologia medica.
  Art. 513. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in  otto
per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.
  Art. 514. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
  Art.  515.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  516.  -  La  scuola  comprende quattro aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) istituzioni di tossicologia;
    b) patologia tossicologica;
    c) clinica tossicologica;
    d) tossicodipendenze.
  Art.  517.  - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Istituzioni di tossicologia:
     tossicologia generale;
     tossicologia sperimentale con esercizi;
     chimica tossicologica con esercizi.
   b) Patologia tossicologica:
     tossicologia sistematica;
     cancerogenesi da agenti chimici;
     teratogenesi da agenti chimici;
     ecotossicologia.
   c) Clinica tossicologica:
     diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici;
     legislazione in campo tossicologico;
     tecniche di rianimazione in tossicologia;
     clinica e terapia delle malattie da agenti chimici.
   d) Tossicodipendenze:
     tossicologia sperimentale delle tossicodipendenze;
     tossicologia clinica delle tossicodipendenze.
  Art. 518. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica formale e di tirocinio professionale  guidato.  Essa  e'
organizzata  in  una  attivita'  didattica teorico-pratica comune per
tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in
una   attivita'  didattica  elettiva,  prevalentemente  di  carattere
tecnico-applicativo,   di   ulteriori   quattrocento   ore,   rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionali (monte ore elettivo).
  La  frequenza nelle diverse aree avviene, pertanto, come di seguito
specificato:
  1  Anno (istituzioni di tossicologia):
   tossicologia generale   . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore 100
   tossicologia sperimentale con esercizi  . . . . . . . . .  "   200
   chimica tossicologica con esercizi  . . . . . . . . . . .  "   100
   monte ore elettivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   400
                                                                  ---
                                                Totale. . .   ore 800
  2  Anno (patologia tossicologica):
   tossicologia sistematica  . . . . . . . . . . . . . . . .  ore 100
   cancerogenesi da agenti chimici   . . . . . . . . . . . .  "   100
   teratogenesi da agenti chimici  . . . . . . . . . . . . .  "   100
   ecotossicologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   100
   monte ore elettivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   400
                                                                  ---
                                                  Totale. . . ore 800
  3  Anno (clinica tossicologica):
   diagnostica chimica delle malattie da
agenti chimici   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore 100
   legislazione in campo tossicologico   . . . . . . . . . .  "   100
   tecniche di rianimazione in tossicologia  . . . . . . . .  "   100
   clinica e terapia delle malattie da
agenti chimici   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   100
   monte ore elettivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   400
                                                                  ---
                                                 Totale. . .  ore 800
  4  Anno (tossicodipendenze):
   tossicologia sperimentale delle
tossicodipendenze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore 200
   tossicologia clinica delle tossicodipendenze  . . . . . .  "   200
monte ore elettivo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   400
                                                                  ---
                                                 Totale. . .  ore 800
  Art.  519.  -  Durante  i  quattro  anni  di  corso e' richiesta la
frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ ambulatori/laboratori:
   seconda   cattedra  di  farmacologia  medica  dell'Universita'  di
Catania;
   servizio di tossicologia clinica;
   laboratori   e  reparti  di  degenza  della  clinica  psichiatrica
dell'Universita' di Catania;
   laboratorio    di    igiene   ambientale   (istituto   di   igiene
dell'Universita' di Catania).
  La  frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue,
compreso il monte ore elettivo di quattrocento  ore  annue,  avverra'
secondo  delibera  del  consiglio  della  scuola,  in  modo  tale  da
assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e
di  formazione  professionale.  Il  consiglio della scuola ripartira'
annualmente il monte ore elettivo.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Catania, 29 dicembre 1989
                                                 Il rettore: RODOLICO