IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato
con regio decreto 20 aprile  1939,  n.  1073,  modificato  con  regio
decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle
deliberazioni del consiglio della facolta' di  medicina  e  chirurgia
del  14 marzo e 21 novembre 1988, del senato accademico del 25 luglio
1988 e 20 marzo 1989 e del consiglio di amministrazione del 27 luglio
1988  e  23  marzo 1989 per l'istituzione della scuola diretta a fini
speciali in "dietologia e dietetica applicata";
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica (Istruz. univ. uff.  II)  n.  2405  del  13
novembre  1989  e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio
universitario nazionale nella sua riunione del 19  luglio  1989  alla
istituzione della scuola di cui sopra;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di apportare la modifica
proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine  triennale
di  cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592, per  i  motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi
accademici   di   questo  Ateneo  e  ritenuti  validi  dal  Consiglio
universitario nazionale nel predetto parere;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Catania, approvato e
modificato  con  i  decreti  indicati  nelle  premesse  e  successive
modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Nella parte terza al titolo I della normativa generale sulle scuole
dirette  a  fini  speciali   all'art.   606   (ex   273)   contenente
l'elencazione  delle  scuole  e  aggiunta  la  scuola  diretta a fini
speciali in dietologia e dietetica applicata.
  Dopo  l'art.  702  sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi
all'istituzione del:
                               CAPO XI
             Scuola diretta a fini speciali di dietologia
                        e dietetica applicata
  Art. 703. - E' istituita presso l'Universita' di Catania una scuola
diretta a fini speciali in dietologia e dietetica applicata.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  preparare  personale  qualificato da
affiancare al personale medico per la dietoterapia.
  La  scuola rilascia il diploma di tecnico di dietologia e dietetica
applicata.
  Art.  704.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In  base  alle  strutture  disponibili,  la  scuola  e' in grado di
accettare il numero massimo di  iscritti  determinato  in  dieci  per
ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti.
  Art. 705. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola  concorrono  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia, di economia e commercio e di lettere e filosofia.
  Art.  706.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati,
e'  subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con
domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e  dalla
valutazione  del  voto  del diploma di scuola secondaria superiore in
misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Art. 707. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1  Anno:
 a) primo semestre:
   fisica;
   statistica medica;
   biologia generale;
   anatomia e istologia;
   chimica e propedeutica biochimica;
   chimica biologica.
 b) secondo semestre:
   chimica degli alimenti;
   fisiologia umana;
   microbiologia e microbiologia clinica;
   geografia economica e sociologia;
   tecniche   di   laboratorio   applicate   agli   alimenti  e  alla
alimentazione;
   igiene;
   igiene degli alimenti.
 2  Anno:
   parassitologia;
   fisiologia della nutrizione;
   patologia e fisiopatologia generale;
   tossicologia alimentare;
   biochimica della nutrizione e del ricambio;
   legislazione alimentare.
 3  Anno:
   dietologia e dietoterapia;
   medicina interna;
   gastroenterologia e malattie dell'apparato digerente;
   malattie del metabolismo e della nutrizione;
   malattie della nutrizione e dello sviluppo dell'infanzia;
   malattie dell'apparato cardiovascolare e renale;
   psicologia dell'alimentazione ed educazione ali-mentare;
   merceologia;
   tecnologia  alimentare e conservazione degli alimenti tutti propri
della scuola.
  Gli  studenti  sono,  altresi',  tenuti  a  frequentare un corso di
inglese  scientifico.  L'esame  relativo,   da   svolgersi   mediante
colloquio  e  traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro
il primo biennio.
  Art.  708.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:
   centro antidiabetico ospedale Garibaldi - U.S.L. n. 34 - Catania;
   divisione  di  endocrinologia  ospedale Garibaldi - U.S.L. n. 34 -
Catania;
   centro  clinico-scientifico  per  le  malattie endocrine, ospedale
Garibaldi - U.S.L. n. 34 - Catania;
   istituto  di gerontologia e geriatria, via Battello - U.S.L. n. 36
- Catania.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
specializzando  un  adeguato  periodo  di  esperienza e di formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  709. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto  un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi,  ha  valore  di
esame di Stato.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.  La
commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il  presente  decreto sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Catania, 3 febbraio 1990
                                                 Il rettore: RODOLICO