IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 14 marzo e 21 novembre 1988, del senato accademico del 25 luglio 1988 e 20 marzo 1989 e del consiglio di amministrazione del 27 luglio 1988 e 23 marzo 1989 per l'istituzione della scuola diretta a fini speciali in "dietologia e dietetica applicata"; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. uff. II) n. 2405 del 13 novembre 1989 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 19 luglio 1989 alla istituzione della scuola di cui sopra; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nella parte terza al titolo I della normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 606 (ex 273) contenente l'elencazione delle scuole e aggiunta la scuola diretta a fini speciali in dietologia e dietetica applicata. Dopo l'art. 702 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del: CAPO XI Scuola diretta a fini speciali di dietologia e dietetica applicata Art. 703. - E' istituita presso l'Universita' di Catania una scuola diretta a fini speciali in dietologia e dietetica applicata. La scuola ha lo scopo di preparare personale qualificato da affiancare al personale medico per la dietoterapia. La scuola rilascia il diploma di tecnico di dietologia e dietetica applicata. Art. 704. - La scuola ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti. Art. 705. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola concorrono la facolta' di medicina e chirurgia, di economia e commercio e di lettere e filosofia. Art. 706. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo. Art. 707. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: a) primo semestre: fisica; statistica medica; biologia generale; anatomia e istologia; chimica e propedeutica biochimica; chimica biologica. b) secondo semestre: chimica degli alimenti; fisiologia umana; microbiologia e microbiologia clinica; geografia economica e sociologia; tecniche di laboratorio applicate agli alimenti e alla alimentazione; igiene; igiene degli alimenti. 2 Anno: parassitologia; fisiologia della nutrizione; patologia e fisiopatologia generale; tossicologia alimentare; biochimica della nutrizione e del ricambio; legislazione alimentare. 3 Anno: dietologia e dietoterapia; medicina interna; gastroenterologia e malattie dell'apparato digerente; malattie del metabolismo e della nutrizione; malattie della nutrizione e dello sviluppo dell'infanzia; malattie dell'apparato cardiovascolare e renale; psicologia dell'alimentazione ed educazione ali-mentare; merceologia; tecnologia alimentare e conservazione degli alimenti tutti propri della scuola. Gli studenti sono, altresi', tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Art. 708. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori: centro antidiabetico ospedale Garibaldi - U.S.L. n. 34 - Catania; divisione di endocrinologia ospedale Garibaldi - U.S.L. n. 34 - Catania; centro clinico-scientifico per le malattie endocrine, ospedale Garibaldi - U.S.L. n. 34 - Catania; istituto di gerontologia e geriatria, via Battello - U.S.L. n. 36 - Catania. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 709. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto sara' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catania, 3 febbraio 1990 Il rettore: RODOLICO