IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 1  marzo 1990, n. 40, con il quale
si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
puo'  essere  stabilito  l'aumento  o  la  riduzione  dell'imposta di
fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni
prodotti  petroliferi  fino  all'importo  delle variazioni dei prezzi
medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti
dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno;
  Vista    la    comunicazione    della   segreteria   del   Comitato
interministeriale prezzi  in  data  3  aprile  1990,  concernente  la
variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 aprile 1990;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri  del   bilancio   e   della   programmazione   economica   e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
 
                               Decreta:
 
                               Art. 1.
  1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta  di  confine  sui  seguenti  prodotti  petroliferi   sono
aumentate:
    a) da L. 47.056 a L. 48.493 per ettolitro, alla temperatura di 15
 C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera
F),  punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n.
32;
    b)  da  L.  18.214  a L. 18.644, da L. 20.756 a L. 21.272 e da L.
53.812 a L.  55.446  per  cento  kg,  rispettivamente,  per  gli  oli
combustibili   diversi  da  quelli  speciali,  semifluidi,  fluidi  e
fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b),  1-  c)  e  1-  d),
della predetta tabella B.