IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 9 del decreto-legge 1 marzo 1990, n. 40, con il quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri puo' essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni prodotti petroliferi fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 3 aprile 1990, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1990; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. 1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate: a) da L. 47.056 a L. 48.493 per ettolitro, alla temperatura di 15 C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32; b) da L. 18.214 a L. 18.644, da L. 20.756 a L. 21.272 e da L. 53.812 a L. 55.446 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B.