IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il verbale in data odierna della commissione di ricerca per la finanza locale, abilitata, per effetti dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, a formulare proposte per l'approvazione dei piani di risanamento dei comuni dissestati, dal quale risulta l'urgenza di emanare norme interpretative per il comportamento da tenere dai comuni stessi nelle more dell'adozione dei provvedimenti ministeriali di approvazione, specie per quanto attiene al riferimento da prendere per la gestione provvisoria in generale e per le spese previste da legge in particolare, talune di rilevante importo; Visto il predetto art. 25 che al comma 10 dispone che fino all'emanazione dei decreti di approvazione dei piani di risanamento deliberati a norma dello stesso articolo sono sospesi i termini per la deliberazione dei bilanci e che nelle more possono essere disposti solo impegni per le spese espressamente previste dalla legge; Valutata la proposta di emanazione delle norme interpretative con decreto ministeriale, da ritenersi legittima per effetto dell'affidamento della competenza approvativa dei piani a questo Ministero; Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, il quale fissa il principio generale della gestione provvisoria sulla base delle risultanze di previsione definitive dell'ultimo bilancio approvato, con l'esplicita eccezione delle spese tassativamente regolate dalla legge; Considerato che detto principio risolve la questione della gestione provvisoria dei bilanci dei comuni dissestati, anche per tutte le spese che non avevano affatto stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato o ne avevano con dotazioni insufficienti; Decreta: Art. 1. I comuni che hanno deliberato il piano di risanamento di cui all'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, con l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, debbono attendere l'approvazione ministeriale prima di deliberare il bilancio di previsione per lo stesso esercizio e per gli esercizi successivi, nonche' i conti consuntivi degli stessi esercizi.