IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il  verbale in data odierna della commissione di ricerca per
la  finanza  locale,  abilitata,  per  effetti   dell'art.   25   del
decreto-legge  2  marzo  1989,  n. 66, convertito, con modificazioni,
nella legge  24  aprile  1989,  n.  144,  a  formulare  proposte  per
l'approvazione  dei  piani  di risanamento dei comuni dissestati, dal
quale risulta  l'urgenza  di  emanare  norme  interpretative  per  il
comportamento  da  tenere  dai comuni stessi nelle more dell'adozione
dei provvedimenti ministeriali di  approvazione,  specie  per  quanto
attiene  al  riferimento  da  prendere per la gestione provvisoria in
generale e per le spese previste da legge in particolare,  talune  di
rilevante importo;
  Visto  il  predetto  art.  25  che  al  comma  10  dispone che fino
all'emanazione dei decreti di approvazione dei piani  di  risanamento
deliberati  a  norma dello stesso articolo sono sospesi i termini per
la deliberazione dei bilanci e che nelle more possono essere disposti
solo impegni per le spese espressamente previste dalla legge;
  Valutata  la  proposta di emanazione delle norme interpretative con
decreto   ministeriale,   da   ritenersi   legittima   per    effetto
dell'affidamento  della  competenza  approvativa  dei  piani a questo
Ministero;
  Visto  l'art.  15  del  decreto  del Presidente della Repubblica 19
giugno 1979, n. 421, il  quale  fissa  il  principio  generale  della
gestione  provvisoria  sulla  base  delle  risultanze  di  previsione
definitive dell'ultimo bilancio approvato, con l'esplicita  eccezione
delle spese tassativamente regolate dalla legge;
  Considerato che detto principio risolve la questione della gestione
provvisoria dei bilanci dei comuni dissestati,  anche  per  tutte  le
spese  che  non  avevano  affatto  stanziamenti  nell'ultimo bilancio
approvato o ne avevano con dotazioni insufficienti;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  comuni  che  hanno  deliberato  il  piano  di risanamento di cui
all'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 24 aprile 1989, n. 144, con l'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, debbono attendere  l'approvazione
ministeriale  prima  di  deliberare  il bilancio di previsione per lo
stesso esercizio e per  gli  esercizi  successivi,  nonche'  i  conti
consuntivi degli stessi esercizi.