IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE Visto l'art. 8 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740; Visto l'art. 37 della legge 7 febbraio 1961, n. 59; Premesso: che i canoni attinenti alle licenze d'accesso in genere, esclusi quelli relativi agli impianti distributori di carburanti, al cui aggiornamento si e' provveduto con decreto ministeriale 3 agosto 1979, n. 2341, risultano disciplinati al decreto ministeriale 24 novembre 1973; che i canoni relativi alla pubblicita' lungo le strade statali o in vista di esse sono regolamentati dal decreto ministeriale 11 novembre 1977, n. 2264; Ritenuto che i predetti canoni, i quali rappresentano il corrispettivo dovuto dagli interessati per l'uso speciale o eccezionale della proprieta' stradale, risultano assolutamente inadeguati, anche in relazione alla successiva svalutazione della moneta; Ritenuto che per poter procedere al riordino ed all'edeguamento dei suddetti canoni e' stata a suo tempo istituita un'apposita commissione che ha concluso i propri lavori proponendo gli adeguamenti tariffari da attuarsi in base agli indici ISTAT relativi al mese di ottobre 1989; Considerato che l'adeguamento di cui trattasi deve adottarsi la procedura prevista dall'art. 37, comma terzo, della legge 7 febbraio 1961, n. 59; Visto il parere del consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. espresso nell'adunanza del 21 dicembre 1989 con voto n. 1423 con cui si ritiene possano essere approvati i nuovi canoni annui valevoli dal 1 gennaio 1990; Ritenuto pertanto che le nuove tabelle di adeguamento come sopra indicate possano trovare immediata applicazione per le licenze e concessioni di nuova formalizzazione, mentre per le licenze e concessioni preesistenti alla data del presente decreto, per esigenze di snellezza e rapidita' di applicazione dei canoni aggiornati, debba provvedersi, per ora e salvo successivo conguaglio, all'aggiornamento dei canoni relativi mediante applicazione del coefficiente moltiplicatore ISTAT pari al 3,5834 per concessioni pubblicitarie e al 6,9558 per le restanti licenze e concessioni; Decreta: Art. 1. Sono approvate le tabelle tariffarie di cui ai prospetti allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto e che sono valevoli per i canoni annui decorrenti dal 1 gennaio 1990.