AVVERTENZA:
             Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
          Ministero di grazia e  giustizia  ai  sensi  dell'art.  11,
          comma   1,  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,
          nonche'  dell'art.  10,  commi  2  e  3, del medesimo testo
          unico, al solo fine di  facilitare  la  lettura  sia  delle
          disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche
          apportate  dalla  legge  di  conversione,  che  di   quelle
          modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui riportati.
             Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono
          stampate con caratteri corsivi.
             (Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni
          (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  La  legge 17 febbraio 1981, n. 26 (a), e' abrogata. Con effetto
dal  1   febbraio  1990  il  Fondo  gestione  istituti   contrattuali
lavoratori  portuali  e'  posto  in  liquidazione. Alle operazioni di
liquidazione,  nonche'  agli  adempimenti   connessi   all'attuazione
dell'articolo   3,   provvede   il  commissario  liquidatore  di  cui
all'articolo 4.
  2. Il personale di cui alla tabella allegata, in servizio alla data
del 1  settembre 1989 presso il Fondo di cui al comma 1 e che risulti
in  servizio  anche  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, transita in un ruolo speciale ad esaurimento  del  Ministero
della marina mercantile, in connessione con la progressiva cessazione
delle operazioni di liquidazione.
  3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta del Ministro della marina  mercantile,  di  concerto  con  i
Ministri   del   tesoro  e  per  la  funzione  pubblica,  sentite  le
organizzazioni  sindacali   del   comparto   ministeri   maggiormente
rappresentative   su  base  nazionale,  e'  definita  la  tabella  di
equiparazione  tra  le  qualifiche   ed   i   profili   professionali
dell'ordinamento  statale  e  le  posizioni  giuridiche rivestite dal
predetto personale nell'ambito dello stesso Fondo alla  data  del  1
settembre 1989.
  4.  Fino  alla  data del definitivo inquadramento, il personale del
Fondo conserva il trattamento economico percepito alla  data  del  1
settembre  1989.  In  ogni  caso  l'eventuale  differenza  tra  detto
trattamento economico e quello che a tale personale compete a seguito
dell'inquadramento  e'  conservata  a  titolo  di  assegno  personale
riassorbibile.
  5.  Per  la  ricongiunzione  dei  servizi  e  periodi  assicurativi
connessi con il servizio prestato presso il Fondo gestione,  che  non
abbiano  dato  luogo  a pensione, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 7 febbraio 1979, n. 29 (b).
  6. Al personale di cui al comma 4 e' data facolta' di optare per il
mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito
dell'assicurazione   generale  obbligatoria.  L'opzione  deve  essere
esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto.
  7. Il fabbisogno derivante dall'attuazione del presente articolo e'
valutato  in  lire  482  miliardi  per  il  ripiano   del   disavanzo
patrimoniale del Fondo al 31 dicembre 1989 ed in lire 16 miliardi per
spese di personale, ripartiti in  ragione  di  lire  3  miliardi  per
ciascuno  degli  anni 1990 e 1991, lire 2 miliardi per il quadriennio
1992-1995 e lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
 
             (a)  La  legge n. 26/1981 recava: "Istituzione del Fondo
          gestione  istituti  contrattuali  lavoratori   portuali   e
          abrogazione della legge 22 marzo 1967, n. 161".
             (b)  La  legge  n.  29/1979  reca:  "Ricongiunzione  dei
          periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali".