Alle amministrazioni provinciali e
                                  comunali
                                    e, per conoscenza:
                                  Alle presidenze delle giunte
                                  regionali
                                  Alle prefetture
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  All'Associazione nazionale comuni
                                  italiani (A.N.C.I.)
                                  All'Associazione province italiane
                                  (U.P.I.)
                                  All'Unione nazionale comuni montani
                                  (U.N.C.E.M.)
 
Premessa
Le  risorse  messe  a  disposizione  dalla  legge  458/88  sono state
scarsamente utilizzate per il diffuso mancato espletamento  su  tutto
il  territorio  nazionale,  di  procedure  espropriative regolarmente
condotte, che costituivano l'oggetto esclusivo dei predetti benefici.
Il  legislatore ha percio' ritenuto di estendere, con la disposizione
di cui all'art. 12, comma 4 bis, del  D.L.  415/89  convertito  dalla
legge  28/2/90,  n. 38 (commi 1 bis e 1 ter aggiunti all'art. 1 della
legge 458/88), i benefici stessi ad un ventaglio di fattispecie molto
piu' ampio.
La  disposizione,  tuttavia,  nella  sua  formulazione  letterale, si
presenterebbe sostanzialmente inattuabile  sia  per  la  mancanza  di
fissazione  del nuovo termine per la presentazione delle domande, sia
perche' si limita ad elencare gli "atti finali" da cui scaturisce  il
maggior  onere  da  finanziare senza tuttavia precisare adeguatamente
quale sia l'atto iniziale a cui far riferimento nella  determinazione
del maggior onere stesso.
Il  Parlamento  per permettere la concreta attuazione della norma ha,
comunque, impegnato il Governo, con ordine del giorno  specifico,  ad
adottare  le  opportune  iniziative,  compresa  la  fissazione  di un
congruo termine per la presentazione delle nuove  domande,  affinche'
siano   ammesse   ai   benefici  ivi  previsti  tutte  le  rischieste
riguardanti l'attuazione di opere  pubbliche  per  le  quali,  o  nel
quadro   economico   del  progetto  approvato  siano  state  previste
indennita' di esproprio,  ovvero  sia  stata  compiuta  l'occupazione
d'urgenza.
Pertanto,  questo  Istituto,  nel  considerare il suddetto ordine del
giorno come  interpretazione  autentica  della  disposizione  di  cui
all'art.  12,  provvedera',  utilizzando  le  residue  disponibilita'
finanziarie della legge 27/10/88 n. 458, alla concessione di mutui ai
Comuni  ed  alle  Province  con  le  medesime  modalita'  di cui alla
predetta legge (vale a dire la  ripartizione  proporzionale  rispetto
alle  disponibilita'  e  gli oneri a carico del bilancio dello Stato)
per il finanziamento dei maggiori oneri  derivanti  dall'acquisizione
di  aree  destinate ad opere di pubblica utilita', per le quali abbia
avuto inizio la procedura di esproprio anche se la medesima non abbia
avuto regolare esito.
Lo  stesso  articolo  12, comma 4 bis, prevede, inoltre, l'estensione
delle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 24 della legge  144/89
per  i  maggiori  oneri  maturati a tutto il 31/12/89 (comma 1 quater
aggiunto all'art. 1 della legge 458/88).
 
                         COMMI 1 BIS E 1 TER
                (MAGGIORI ONERI MATURATI AL 31/12/87)
                 (A carico del bilancio dello Stato)
 
1. DOMANDE
a) NUOVO TERMINE: il nuovo termine per la presentazione delle domande
viene fissato a 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente
circolare sulla Gazzetta Ufficiale.
b)  MEZZO  DI  TRASMISSIONE:  le domande documentate, come di seguito
meglio specificato, dovranno essere spedite alla Cassa esclusivamente
mediante lettera raccomandata con A.R. Non saranno pertanto accettate
domande inoltrate con mezzi diversi. In caso di  contestazione  fara'
fede il timbro postale.
c)   FORMA:   al  fine  di  addivenire  ad  una  rapida  ripartizione
proporzionale dei benefici tra gli Enti mutuatari in  relazione  alla
disponibilita'   delle   risorse   e'   indispensabile   la   massima
collaborazione  degli  Enti,  ai  quali  si   richiede   l'invio   di
documentazione idonea, accuratamente controllata, e priva di carenze,
non essendo possibili successive regolarizzazioni.
Poiche' il nuovo intervento prevede l'introduzione di fattispecie non
previste dalla 458/88, di nuovi soggetti beneficiari e la  fissazione
di  nuovi  termini,  tutti  gli Enti che hanno trasmesso richieste di
mutuo ai sensi della primitiva formulazione della legge 458 e per  le
quali  non  sia  intervenuta  la concessione definitiva dello stesso,
dovranno ripresentare la  domanda  e  la  documentazione  senza  fare
riferimento  ad  atti  e  documenti  eventualmente  gia' trasmessi in
precedenza.
Si  ribadisce  che  la  reiterazione  delle  domande,  opportunamente
documentate, dovra' essere effettuata anche dai  Comuni  che  abbiano
ottenuto adesione di massima ma che, alla data dell'entrata in vigore
della nuova norma non abbiano  ancora  ottenuto  la  concessione  del
prestito.
Infine,  per  permettere  una piu' celere applicazione della norma ed
evitare  disguidi  si  raccomanda  di  presentare  due  sole  domande
distinte:  una  per gli oneri maturati al 31/12/87 (all. 1) e l'altra
per quelli al 31/12/89 (all. 2).
2. SOGGETTI: Comuni e Province.
La  nuova  disposizione  aggiunge  ai  Comuni  gia'  destinatari  dei
benefici della legge 458, soltanto le Province.  Nessun  altro  Ente,
pertanto, potra' essere ammesso a godere dei benefici anzidetti.
3. OGGETTO
Premesso che oggetto di finanziamento devono essere le aree destinate
ad opere dichiarate nei modi  di  legge  di  pubblica  utilita',  per
uniformita'  di  interpretazione,  si  chiarisce il nuovo concetto di
"maggiore onere" derivante dalla legge. Per tale deve ora  intendersi
la  differenza tra quanto risultante dagli atti di seguito elencati e
quanto a  suo  tempo  previsto  nel  quadro  economico  del  progetto
approvato dell'opera pubblica.
Gli atti idonei alla quantificazione dell'onere sono:
-  perizie  di  stima emesse ai sensi dell'art. 15 della legge 865/71
(per le Regioni a statuto speciale l'Ente dovra' citare  la  norma  e
l'atto  equivalente)  notificate, depositate e pubblicate nei modi di
rito, non impugnate e divenute definitive al 31/12/87;
-   transazioni   giudiziali  o  extragiudiziali  concluse  entro  il
31/12/87;
-  sentenze  passate  in giudicato o esecutive alla data del 31/12/87
(pertanto,  se  trattasi  di  sentenze  non  dotate  di  esecutivita'
ex-lege,  le  stesse  dovranno  essere  provviste  della  clausola di
provvisoria esecuzione);
-  accordi  per  la cessione volontaria delle aree conclusi alla data
del 31/12/87;
- accordi per la cessione volontaria delle aree in conformita' (o nei
limiti di cui) alla  determinazione  contenuta  nella  relazione  del
Consulente  tecnico  di ufficio (nominati dagli organi giudiziari nel
corso di procedure contenziose), depositata in Cancelleria  entro  il
31/12/87 e conclusi successivamente a detta data;
-  accettazioni al 31/12/87 dell'indennita' rideterminata a titolo di
conguaglio in conseguenza di precedente  accordo  concluso  sotto  il
regime della legge 385/80 con espressa riserva di conguaglio.
Detto  maggiore  onere  non  deve  essere  stato pagato non potendosi
assumere mutui per un  debito  gia'  estinto.  Si  chiarisce  che  al
pagamento   equivale   il   deposito   che,   com'e'  noto,  estingue
l'obbligazione     dell'Ente     espropriante      nei      confronti
dell'espropriando. Poiche' i maggiori oneri devono essere riferiti al
31/12/87 gli eventuali interessi passivi dovranno essere calcolati  a
tale data.
Non  sono comunque finanziabili spese di giudizio, notarili e simili.
PIANI  DI  EDILIZIA  ECONOMICA  E POPOLARE (P.E.E.P.) E PIANI PER GLI
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.)
Si  chiarisce  che  dei  predetti  piani  rientrano  nella previsione
dell'art. 12 (cosi' come per la legge 458) soltanto i maggiori  oneri
di  acquisizione  delle aree per la realizzazione dei soli servizi ed
infrastrutture  (strade,  scuole,  verde,  ecc.)  con   l'esclusione,
dunque,  di  quelle  cedute  o  date  in concessione superficiaria ai
privati, alle Cooperative, agli Istituti Autonomi Case Popolari o  ad
altri  Enti  pubblici,  per  la  realizzazione degli immobili e degli
insediamenti produttivi, i cui maggiori oneri, ovviamente, dovrebbero
ricadere sugli anzidetti beneficiari delle stesse aree.
Ricorrendo la fattispecie, pertanto, l'attestazione del Segretario di
cui all'allegato 3, relativa alla  destinazione  delle  aree,  dovra'
essere  integrata  con l'esatta quantificazione dei maggiori oneri di
acquisizione delle aree occorse esclusivamente per  la  realizzazione
di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
4. GARANZIA E DISPONIBILITA' FINANZIARIE
Com'e'  noto il fondo della 458 e' un fondo a ripartizione; pertanto,
dato l'ammontare  delle  prevedibili  richieste  e  date  le  risorse
residuate,  il mutuo con gli oneri a carico del bilancio dello Stato,
con  buona  approssimazione,  sara'  inferiore  al  50%  dell'importo
richiesto.
La   differenza   potra'   formare   oggetto  di  un  mutuo  autonomo
esclusivamente utilizzando le risorse esistenti sul plafond  messo  a
disposizione dei singoli Enti.
Questo limite, - concessione di mutuo con oneri a carico del bilancio
dell'Ente solo se esiste disponibilita' sul plafond -, vale anche per
la  fattispecie  di  cui  al  comma  1 quater, come meglio esposto al
paragrafo specifico.
5. PROCEDURA ATTUATIVA
Precedentemente  si  e'  detto  che  gli  Enti  devono trasmettere la
domanda debitamente documentata. Cio' significa che,  per  l'adesione
di massima l'Ente deve trasmettere:
a)  domanda  (come  da  all.  1)  a  firma  del legale rappresentante
dell'Ente;
b)  dichiarazione del Segretario (all. 3). Si raccomanda, in presenza
di maggiori oneri derivanti da piu' fattispecie (cosi' come  elencate
al  precedente p. 3) di compilare distinte dichiarazioni per ciascuna
di esse;
c)  documenti  giustificativi della spesa (in caso di trasmissione di
copie si rammenta che le stesse dovranno essere autenticate  a  norma
di legge):
- copia della perizia di stima emessa dalla C.P.E.;
- copia dell'atto di transazione giudiziale o extragiudiziale;
- copia del dispositivo della sentenza;
-  copia  dell'atto  di  accordo  sottoscritto  dalle  parti  in data
anteriore al 31/12/87;
- copia dell'atto di accordo bonario sottoscritto dalle parti in data
successiva  al  31/12/87  corredato  della   relazione   del   C.T.U.
depositata al 31/12/87;
-  copia  dell'atto  di accettazione della indennita' rideterminata a
titolo di conguaglio.
Sulla  base  della  suddetta  documentazione  la  Cassa provvedera' a
ripartire il fondo fra tutte le rischieste che risultino  in  regola;
si  raccomanda,  percio',  la  massima attenzione in quanto non sara'
possibile effettuare un'ulteriore istruttoria.
Come  gia'  evidenziato  sopra, le risorse disponibili non copriranno
l'intero ammontare delle richieste; pertanto  l'adesione  di  massima
sara'  suddivisa  in due quote: una con gli oneri finanziari a carico
del  bilancio  dello  Stato,  l'altra,  qualora  esista  possibilita'
finanziaria sul plafond, come gia' chiarito, con gli oneri finanziari
a carico del bilancio dell'Ente.
Nel   caso  di  insufficienza  del  predetto  plafond  l'Ente  dovra'
rivolgersi ad altro istituto mutuante. Si chiarisce,  comunque,  che,
per  i  mutui  di  specie,  non  e'  necessaria  la  dichiarazione di
indisponibilita'.
Per la concessione del mutuo gli Enti beneficiari devono trasmettere:
a)   delibera  consiliare  di  assunzione  del  mutuo,  munita  delle
attestazioni e certificazioni di rito (all. 4);
b)  dichiarazione  del  Segretario  su rispetto delle disposizioni di
legge per l'assunzione di mutui;
c) delega di pagamento (ove vi sia quota a carico dell'Ente);
d) domanda di erogazione corredata dal codice fiscale.
L'erogazione  del mutuo avverra' automaticamente dopo la concessione,
senza  ulteriori  adempimenti  istruttori   da   parte   degli   Enti
beneficiari.
 
                            COMMA 1 QUATER
           (MAGGIORI ONERI MATURATI DAL 1/1/88 AL 31/12/89)
                  (A carico del bilancio dell'Ente)
 
Per  i  maggiori  oneri  maturati  dopo il 31/12/87 il comma 1 quater
prevede l'estensione delle disposizioni di cui al comma  8  dell'art.
24  della  legge  144/89.  Pertanto i maggiori oneri rientranti nelle
fattispecie di cui ai commi 1 bis e  1  ter,  ma  derivanti  da  atti
posteriori   al   31/12/87   ed   anteriori   al   31/12/89,   previo
riconoscimento degli stessi quali  debiti  fuori  bilancio,  potranno
essere  coperti  con  mutui  con  oneri  di ammortamento a carico del
proprio bilancio, assunti presso questa Cassa nei limiti  di  cui  al
plafond  disponibile per ciascun Ente o, nel caso di insufficienza di
quest'ultimo, con operazioni di indebitamento presso gli Istituti  di
credito  (tale  possibilita',  anche  in questo caso, non e' comunque
condizionata alla preventiva  dichiarazione  di  indisponibilita'  di
questa Cassa).
Per  l'individuazione  dei  soggetti,  dell'oggetto e della procedura
vale quanto gia' indicato a proposito del comma  1  bis  e  ter,  con
l'eccezione,  evidentemente,  del  termine per la presentazione delle
domande.
Lo schema di domanda e' riportato all'allegato 2.
La dichiarazione del Segretario e' riportata all'allegato 3.
Per i documenti si richiama quanto indicato alla voce procedura.
                                 IL DIRETTORE GENERALE
                                       Falcone
 
                          AVVISO IMPORTANTE
 
Si  richiama  l'attenzione  degli  Enti  sulla assoluta necessita' di
indicare,  per  esteso,  le  generalita'  del  o  dei  firmatari   di
richieste, dichiarazioni, o attestazioni relative all'attivita' della
Cassa.
Le  firme,  oltre  ad  essere  apposte  in originale devono risultare
leggibili.
Poiche',   tale   prescrizione  deriva  da  precise  indicazioni  sia
dell'Organo  di  controllo  che  dell'Autorita'  giudiziaria,  si  fa
presente  che  la  Cassa  sara'  costretta, in caso di difformita', a
richiedere la stessa documentazione redatta nei sensi indicati.