Alle amministrazioni provinciali e comunali e, per conoscenza: Alle presidenze delle giunte regionali Alle prefetture Ai comitati regionali di controllo All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) All'Associazione province italiane (U.P.I.) All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.) Premessa Le risorse messe a disposizione dalla legge 458/88 sono state scarsamente utilizzate per il diffuso mancato espletamento su tutto il territorio nazionale, di procedure espropriative regolarmente condotte, che costituivano l'oggetto esclusivo dei predetti benefici. Il legislatore ha percio' ritenuto di estendere, con la disposizione di cui all'art. 12, comma 4 bis, del D.L. 415/89 convertito dalla legge 28/2/90, n. 38 (commi 1 bis e 1 ter aggiunti all'art. 1 della legge 458/88), i benefici stessi ad un ventaglio di fattispecie molto piu' ampio. La disposizione, tuttavia, nella sua formulazione letterale, si presenterebbe sostanzialmente inattuabile sia per la mancanza di fissazione del nuovo termine per la presentazione delle domande, sia perche' si limita ad elencare gli "atti finali" da cui scaturisce il maggior onere da finanziare senza tuttavia precisare adeguatamente quale sia l'atto iniziale a cui far riferimento nella determinazione del maggior onere stesso. Il Parlamento per permettere la concreta attuazione della norma ha, comunque, impegnato il Governo, con ordine del giorno specifico, ad adottare le opportune iniziative, compresa la fissazione di un congruo termine per la presentazione delle nuove domande, affinche' siano ammesse ai benefici ivi previsti tutte le rischieste riguardanti l'attuazione di opere pubbliche per le quali, o nel quadro economico del progetto approvato siano state previste indennita' di esproprio, ovvero sia stata compiuta l'occupazione d'urgenza. Pertanto, questo Istituto, nel considerare il suddetto ordine del giorno come interpretazione autentica della disposizione di cui all'art. 12, provvedera', utilizzando le residue disponibilita' finanziarie della legge 27/10/88 n. 458, alla concessione di mutui ai Comuni ed alle Province con le medesime modalita' di cui alla predetta legge (vale a dire la ripartizione proporzionale rispetto alle disponibilita' e gli oneri a carico del bilancio dello Stato) per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'acquisizione di aree destinate ad opere di pubblica utilita', per le quali abbia avuto inizio la procedura di esproprio anche se la medesima non abbia avuto regolare esito. Lo stesso articolo 12, comma 4 bis, prevede, inoltre, l'estensione delle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 24 della legge 144/89 per i maggiori oneri maturati a tutto il 31/12/89 (comma 1 quater aggiunto all'art. 1 della legge 458/88). COMMI 1 BIS E 1 TER (MAGGIORI ONERI MATURATI AL 31/12/87) (A carico del bilancio dello Stato) 1. DOMANDE a) NUOVO TERMINE: il nuovo termine per la presentazione delle domande viene fissato a 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale. b) MEZZO DI TRASMISSIONE: le domande documentate, come di seguito meglio specificato, dovranno essere spedite alla Cassa esclusivamente mediante lettera raccomandata con A.R. Non saranno pertanto accettate domande inoltrate con mezzi diversi. In caso di contestazione fara' fede il timbro postale. c) FORMA: al fine di addivenire ad una rapida ripartizione proporzionale dei benefici tra gli Enti mutuatari in relazione alla disponibilita' delle risorse e' indispensabile la massima collaborazione degli Enti, ai quali si richiede l'invio di documentazione idonea, accuratamente controllata, e priva di carenze, non essendo possibili successive regolarizzazioni. Poiche' il nuovo intervento prevede l'introduzione di fattispecie non previste dalla 458/88, di nuovi soggetti beneficiari e la fissazione di nuovi termini, tutti gli Enti che hanno trasmesso richieste di mutuo ai sensi della primitiva formulazione della legge 458 e per le quali non sia intervenuta la concessione definitiva dello stesso, dovranno ripresentare la domanda e la documentazione senza fare riferimento ad atti e documenti eventualmente gia' trasmessi in precedenza. Si ribadisce che la reiterazione delle domande, opportunamente documentate, dovra' essere effettuata anche dai Comuni che abbiano ottenuto adesione di massima ma che, alla data dell'entrata in vigore della nuova norma non abbiano ancora ottenuto la concessione del prestito. Infine, per permettere una piu' celere applicazione della norma ed evitare disguidi si raccomanda di presentare due sole domande distinte: una per gli oneri maturati al 31/12/87 (all. 1) e l'altra per quelli al 31/12/89 (all. 2). 2. SOGGETTI: Comuni e Province. La nuova disposizione aggiunge ai Comuni gia' destinatari dei benefici della legge 458, soltanto le Province. Nessun altro Ente, pertanto, potra' essere ammesso a godere dei benefici anzidetti. 3. OGGETTO Premesso che oggetto di finanziamento devono essere le aree destinate ad opere dichiarate nei modi di legge di pubblica utilita', per uniformita' di interpretazione, si chiarisce il nuovo concetto di "maggiore onere" derivante dalla legge. Per tale deve ora intendersi la differenza tra quanto risultante dagli atti di seguito elencati e quanto a suo tempo previsto nel quadro economico del progetto approvato dell'opera pubblica. Gli atti idonei alla quantificazione dell'onere sono: - perizie di stima emesse ai sensi dell'art. 15 della legge 865/71 (per le Regioni a statuto speciale l'Ente dovra' citare la norma e l'atto equivalente) notificate, depositate e pubblicate nei modi di rito, non impugnate e divenute definitive al 31/12/87; - transazioni giudiziali o extragiudiziali concluse entro il 31/12/87; - sentenze passate in giudicato o esecutive alla data del 31/12/87 (pertanto, se trattasi di sentenze non dotate di esecutivita' ex-lege, le stesse dovranno essere provviste della clausola di provvisoria esecuzione); - accordi per la cessione volontaria delle aree conclusi alla data del 31/12/87; - accordi per la cessione volontaria delle aree in conformita' (o nei limiti di cui) alla determinazione contenuta nella relazione del Consulente tecnico di ufficio (nominati dagli organi giudiziari nel corso di procedure contenziose), depositata in Cancelleria entro il 31/12/87 e conclusi successivamente a detta data; - accettazioni al 31/12/87 dell'indennita' rideterminata a titolo di conguaglio in conseguenza di precedente accordo concluso sotto il regime della legge 385/80 con espressa riserva di conguaglio. Detto maggiore onere non deve essere stato pagato non potendosi assumere mutui per un debito gia' estinto. Si chiarisce che al pagamento equivale il deposito che, com'e' noto, estingue l'obbligazione dell'Ente espropriante nei confronti dell'espropriando. Poiche' i maggiori oneri devono essere riferiti al 31/12/87 gli eventuali interessi passivi dovranno essere calcolati a tale data. Non sono comunque finanziabili spese di giudizio, notarili e simili. PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.) E PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) Si chiarisce che dei predetti piani rientrano nella previsione dell'art. 12 (cosi' come per la legge 458) soltanto i maggiori oneri di acquisizione delle aree per la realizzazione dei soli servizi ed infrastrutture (strade, scuole, verde, ecc.) con l'esclusione, dunque, di quelle cedute o date in concessione superficiaria ai privati, alle Cooperative, agli Istituti Autonomi Case Popolari o ad altri Enti pubblici, per la realizzazione degli immobili e degli insediamenti produttivi, i cui maggiori oneri, ovviamente, dovrebbero ricadere sugli anzidetti beneficiari delle stesse aree. Ricorrendo la fattispecie, pertanto, l'attestazione del Segretario di cui all'allegato 3, relativa alla destinazione delle aree, dovra' essere integrata con l'esatta quantificazione dei maggiori oneri di acquisizione delle aree occorse esclusivamente per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 4. GARANZIA E DISPONIBILITA' FINANZIARIE Com'e' noto il fondo della 458 e' un fondo a ripartizione; pertanto, dato l'ammontare delle prevedibili richieste e date le risorse residuate, il mutuo con gli oneri a carico del bilancio dello Stato, con buona approssimazione, sara' inferiore al 50% dell'importo richiesto. La differenza potra' formare oggetto di un mutuo autonomo esclusivamente utilizzando le risorse esistenti sul plafond messo a disposizione dei singoli Enti. Questo limite, - concessione di mutuo con oneri a carico del bilancio dell'Ente solo se esiste disponibilita' sul plafond -, vale anche per la fattispecie di cui al comma 1 quater, come meglio esposto al paragrafo specifico. 5. PROCEDURA ATTUATIVA Precedentemente si e' detto che gli Enti devono trasmettere la domanda debitamente documentata. Cio' significa che, per l'adesione di massima l'Ente deve trasmettere: a) domanda (come da all. 1) a firma del legale rappresentante dell'Ente; b) dichiarazione del Segretario (all. 3). Si raccomanda, in presenza di maggiori oneri derivanti da piu' fattispecie (cosi' come elencate al precedente p. 3) di compilare distinte dichiarazioni per ciascuna di esse; c) documenti giustificativi della spesa (in caso di trasmissione di copie si rammenta che le stesse dovranno essere autenticate a norma di legge): - copia della perizia di stima emessa dalla C.P.E.; - copia dell'atto di transazione giudiziale o extragiudiziale; - copia del dispositivo della sentenza; - copia dell'atto di accordo sottoscritto dalle parti in data anteriore al 31/12/87; - copia dell'atto di accordo bonario sottoscritto dalle parti in data successiva al 31/12/87 corredato della relazione del C.T.U. depositata al 31/12/87; - copia dell'atto di accettazione della indennita' rideterminata a titolo di conguaglio. Sulla base della suddetta documentazione la Cassa provvedera' a ripartire il fondo fra tutte le rischieste che risultino in regola; si raccomanda, percio', la massima attenzione in quanto non sara' possibile effettuare un'ulteriore istruttoria. Come gia' evidenziato sopra, le risorse disponibili non copriranno l'intero ammontare delle richieste; pertanto l'adesione di massima sara' suddivisa in due quote: una con gli oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, l'altra, qualora esista possibilita' finanziaria sul plafond, come gia' chiarito, con gli oneri finanziari a carico del bilancio dell'Ente. Nel caso di insufficienza del predetto plafond l'Ente dovra' rivolgersi ad altro istituto mutuante. Si chiarisce, comunque, che, per i mutui di specie, non e' necessaria la dichiarazione di indisponibilita'. Per la concessione del mutuo gli Enti beneficiari devono trasmettere: a) delibera consiliare di assunzione del mutuo, munita delle attestazioni e certificazioni di rito (all. 4); b) dichiarazione del Segretario su rispetto delle disposizioni di legge per l'assunzione di mutui; c) delega di pagamento (ove vi sia quota a carico dell'Ente); d) domanda di erogazione corredata dal codice fiscale. L'erogazione del mutuo avverra' automaticamente dopo la concessione, senza ulteriori adempimenti istruttori da parte degli Enti beneficiari. COMMA 1 QUATER (MAGGIORI ONERI MATURATI DAL 1/1/88 AL 31/12/89) (A carico del bilancio dell'Ente) Per i maggiori oneri maturati dopo il 31/12/87 il comma 1 quater prevede l'estensione delle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 24 della legge 144/89. Pertanto i maggiori oneri rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 1 bis e 1 ter, ma derivanti da atti posteriori al 31/12/87 ed anteriori al 31/12/89, previo riconoscimento degli stessi quali debiti fuori bilancio, potranno essere coperti con mutui con oneri di ammortamento a carico del proprio bilancio, assunti presso questa Cassa nei limiti di cui al plafond disponibile per ciascun Ente o, nel caso di insufficienza di quest'ultimo, con operazioni di indebitamento presso gli Istituti di credito (tale possibilita', anche in questo caso, non e' comunque condizionata alla preventiva dichiarazione di indisponibilita' di questa Cassa). Per l'individuazione dei soggetti, dell'oggetto e della procedura vale quanto gia' indicato a proposito del comma 1 bis e ter, con l'eccezione, evidentemente, del termine per la presentazione delle domande. Lo schema di domanda e' riportato all'allegato 2. La dichiarazione del Segretario e' riportata all'allegato 3. Per i documenti si richiama quanto indicato alla voce procedura. IL DIRETTORE GENERALE Falcone AVVISO IMPORTANTE Si richiama l'attenzione degli Enti sulla assoluta necessita' di indicare, per esteso, le generalita' del o dei firmatari di richieste, dichiarazioni, o attestazioni relative all'attivita' della Cassa. Le firme, oltre ad essere apposte in originale devono risultare leggibili. Poiche', tale prescrizione deriva da precise indicazioni sia dell'Organo di controllo che dell'Autorita' giudiziaria, si fa presente che la Cassa sara' costretta, in caso di difformita', a richiedere la stessa documentazione redatta nei sensi indicati.