IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  26  maggio  1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Visto  il  decreto-legge  26  gennaio  1987,  n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 marzo 1987, n. 120;
  Vista  l'ordinanza,  n.  1611/FPC  del 22 novembre 1988, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1988, con la quale e'
stata  assegnata  al  comune  di  Monte di Procida la somma di lire 1
miliardo  per  fronteggiare  le   residue   attivita'   assistenziali
derivanti dall'emergenza bradisismica dell'area flegrea;
  Vista la nota n. 14494 del 19 dicembre 1989, con la quale il comune
di Monte di Procida (Napoli) ha comunicato  di  aver  costituito  una
struttura  permanente  di protezione civile con lo scopo di seguire e
controllare tutte le attivita' edilizie ancora in  atto  sia  per  il
terremoto  del 1980 e sia per il bradisismo che ha sconvolto l'intera
area flegrea, proseguire l'attivita'  di  assistenza  a  quei  nuclei
familiari sistemati ancora in alloggi precari e provvedere a tutte le
altre attivita' previste nel piano di protezione civile;
  Considerato  che il suddetto comune ha rappresentato, con la citata
nota, di voler  affidare  a  detta  struttura  anche  il  compito  di
provvedere  alla  custodia  e  conservazione  di  taluni materiali ed
attrezzature,  la  cui  pronta  disponibilita',  in  caso  di   gravi
sciagure,  potrebbe  consentire  di intervenire sollecitamente per il
salvataggio di vite umane;
  Tenuto conto che il comune di Monte di Procida, allo scopo di porre
la citata struttura in condizioni di poter assolvere con efficacia  i
suoi   compiti,   ha  chiesto  di  essere  autorizzato  a  provvedere
all'acquisto di beni strumentali, per  l'importo  presumibile  di  L.
600.000.000,  attingendo  i  fondi  dalle  disponibilita' finanziarie
assegnate con l'ordinanza n. 1611/FPC del 22 novembre 1988;
  Ravvisata    l'opportunita',   allo   scopo   di   consentire   che
l'organizzazione predisposta non rimanga sul piano di sola ipotesi  e
possa effettivamente funzionare, di accogliere la richiesta formulata
dal comune di Monte di Procida;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il   comune   di  Monte  di  Procida  e'  autorizzato  a  procedere
all'acquisto, nei limiti di cui alle premesse,  di  beni  strumentali
occorrenti   per  assicurare  il  funzionamento  della  struttura  di
protezione  civile,   attingendo   i   fondi   dalle   disponibilita'
finanziarie  assegnate  con  l'ordinanza  n. 1611/FPC del 22 novembre
1988.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 2 aprile 1990
                                               Il Ministro: LATTANZIO