IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad eccelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, e' stato rifinanziato l'art. 1 del sopra citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, per gli interventi sui dissesti idrogeologici; Vista l'ordinanza n. 1476/FPC del 3 giugno 1988 e l'ordinanza n. 1744/FPC del 22 giugno 1989, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1988 e n. 154 del 4 luglio 1989, concernenti interventi diretti all'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumita' su lungolago nel comune di Menaggio; Vista la nota del comune di Menaggio n. 6094 del 16 novembre 1989 con la quale si sollecita un finanziamento di L. 1.953.000.000 a completamento degli interventi necessari al consolidamento del movimento franoso nel tratto di sponda del lungolago B. Castelli; Considerato che la suddetta opera servira' a garantire la salvaguardia per la pubblica e privata incolumita' per l'abitato di Menaggio e che il movimento franoso e' in condizioni di stabilita' estremamente precaria per il mancato completamento dei lavori di consolidamento; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di aderire, sia pure parzialmente, alla richiesta per consentire comunque un immediato intervento, integrativo alle sopra citate ordinanze n. 1476/FPC del 3 giugno 1988 e n. 1744/FPC del 22 giugno 1989, senza il quale potrebbe risultare vanificato il lavoro di consolidamento sin'ora eseguito, con possibile permanenza del rischio per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Al fine di consentire un parziale completamento dei lavori di consolidamento tesi alla eliminazione del pericolo incombente per la pubblica e privata incolumita' nel comune di Menaggio di cui in premessa, e' assegnata al comune medesimo la somma di L. 1.000.000.000.