IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio
nazionale;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della  revisione  prezzi  per  tutte  le opere il cui onere grava sul
Fondo della protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che  detta  norme
dirette  ad  eccelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Visto  l'art.  30  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  38,
con  il  quale, tra l'altro, e' stato rifinanziato l'art. 1 del sopra
citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, per  gli  interventi  sui
dissesti idrogeologici;
  Vista  l'ordinanza  n.  1476/FPC del 3 giugno 1988 e l'ordinanza n.
1744/FPC  del  22  giugno  1989,  rispettivamente  pubblicate   nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  135 del 10 giugno 1988 e n. 154 del 4 luglio
1989, concernenti interventi diretti  all'eliminazione  del  pericolo
per la pubblica incolumita' su lungolago nel comune di Menaggio;
  Vista  la  nota del comune di Menaggio n. 6094 del 16 novembre 1989
con la quale si sollecita un  finanziamento  di  L.  1.953.000.000  a
completamento   degli  interventi  necessari  al  consolidamento  del
movimento franoso nel tratto di sponda del lungolago B. Castelli;
  Considerato   che   la  suddetta  opera  servira'  a  garantire  la
salvaguardia per la pubblica e privata incolumita' per  l'abitato  di
Menaggio  e  che  il movimento franoso e' in condizioni di stabilita'
estremamente precaria per il  mancato  completamento  dei  lavori  di
consolidamento;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata  la  necessita'  di  aderire, sia pure parzialmente, alla
richiesta  per   consentire   comunque   un   immediato   intervento,
integrativo alle sopra citate ordinanze n. 1476/FPC del 3 giugno 1988
e n. 1744/FPC del 22 giugno 1989, senza il quale  potrebbe  risultare
vanificato   il   lavoro  di  consolidamento  sin'ora  eseguito,  con
possibile permanenza del rischio per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad
ogni contraria norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al  fine  di  consentire  un  parziale  completamento dei lavori di
consolidamento tesi alla eliminazione del pericolo incombente per  la
pubblica  e  privata  incolumita'  nel  comune  di Menaggio di cui in
premessa,  e'  assegnata  al  comune  medesimo   la   somma   di   L.
1.000.000.000.