IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 24 maggio 1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Collio Goriziano" o "Collio" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il proprio decreto 10 gennaio 1979, con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione dei vini in discorso; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988; Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare; Ritenuta l'opportunita' in relazione alla realta' vitivinicola locale, alle esigenze tecniche della zona, nonche' alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere parzialmente le istanze suddette; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Collio Goriziano" o "Collio", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979, e' sostituito per intero con il seguente testo: Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Collio Goriziano" o "Collio" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" e' riservata ai vini bianchi e rossi ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.