IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  24  maggio 1968, con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Collio
Goriziano"  o "Collio" ed e' stato approvato il relativo disciplinare
di produzione;
  Visto  il  proprio  decreto  10 gennaio 1979, con il quale e' stato
modificato il disciplinare di produzione dei vini in discorso;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 257 del 2 novembre 1988;
  Viste  le  istanze presentate dagli interessati avverso il parere e
la proposta di modifica del disciplinare;
  Ritenuta  l'opportunita'  in  relazione  alla  realta' vitivinicola
locale, alle esigenze tecniche della zona,  nonche'  alla  situazione
tradizionale  dei  vini  in  discorso  di  accogliere parzialmente le
istanze suddette;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata dei vini "Collio Goriziano"  o  "Collio",  approvato  con
decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 e modificato
con decreto del Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1979,  e'
sostituito per intero con il seguente testo:
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
                dei vini "Collio Goriziano" o "Collio"
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine  controllata  "Collio  Goriziano"  o
"Collio" e' riservata ai vini bianchi e rossi  ottenuti  dai  vigneti
dell'omonima  zona di produzione e rispondenti ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.