IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE n. 727/1970 del Consiglio del 21 aprile
1970, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  1726/1970 della commissione del 25
agosto 1970 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  marzo 1979 ed i D.P.A. del 25
gennaio 1989 e del 9 marzo 1989;
  Viste  le norme comunitarie che disciplinano i quantitativi massimi
garantiti;
  Considerato  che,  in  base alle norme integratrici del regolamento
CEE  n.  727/1970,  il  premio  comunitario  potra'  essere  concesso
soltanto  per  i  tabacchi  sciolti  che  abbiano  formato oggetto di
contratto di coltivazione, o di dichiarazione di coltivazione ad esso
assimilata,    da    stipularsi   nell'ambito   dell'accordo   quadro
interprofessionale di settore;
  Ritenuto   opportuno   consentire   l'applicazione  della  predetta
normativa sin dalla campagna tabacchicola 1990;
  Visto  l'accordo  quadro  interprofessionale per il tabacco greggio
allo stato secco sciolto firmato il 4 aprile 1990;
  Considerata  la  necessita'  e  l'urgenza  di rendere nota la nuova
disciplina  del  settore  contenuta,  in  particolare,  nel precisato
accordo,  al  fine di consentirne la generale e corretta applicazione
da   parte   degli   operatori   del  settore  del  tabacco,  per  il
raggiungimento  dell'obiettivo di produzione fissato, per il raccolto
1990, dalle parti firmatarie dello stesso accordo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvato  l'accordo  quadro  interprofessionale stipulato il 4
aprile 1990 per il settore del tabacco greggio allo stato secco
  sciolto,   allegato   al   presente   decreto  per  formarne  parte
  integrante.
Esso e' applicabile a tutti i produttori e trasformatori del
tabacco sciolto.