IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 727/1970 del Consiglio del 21 aprile 1970, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento CEE n. 1726/1970 della commissione del 25 agosto 1970 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979 ed i D.P.A. del 25 gennaio 1989 e del 9 marzo 1989; Viste le norme comunitarie che disciplinano i quantitativi massimi garantiti; Considerato che, in base alle norme integratrici del regolamento CEE n. 727/1970, il premio comunitario potra' essere concesso soltanto per i tabacchi sciolti che abbiano formato oggetto di contratto di coltivazione, o di dichiarazione di coltivazione ad esso assimilata, da stipularsi nell'ambito dell'accordo quadro interprofessionale di settore; Ritenuto opportuno consentire l'applicazione della predetta normativa sin dalla campagna tabacchicola 1990; Visto l'accordo quadro interprofessionale per il tabacco greggio allo stato secco sciolto firmato il 4 aprile 1990; Considerata la necessita' e l'urgenza di rendere nota la nuova disciplina del settore contenuta, in particolare, nel precisato accordo, al fine di consentirne la generale e corretta applicazione da parte degli operatori del settore del tabacco, per il raggiungimento dell'obiettivo di produzione fissato, per il raccolto 1990, dalle parti firmatarie dello stesso accordo; Decreta: Art. 1. E' approvato l'accordo quadro interprofessionale stipulato il 4 aprile 1990 per il settore del tabacco greggio allo stato secco sciolto, allegato al presente decreto per formarne parte integrante. Esso e' applicabile a tutti i produttori e trasformatori del tabacco sciolto.