IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attivita' elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le attivita' elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Vista la domanda in data 21 ottobre 1989 con la quale il comune di Campotosto (L'Aquila) in esecuzione della delibera giuntale n. 118 del 29 giugno 1988, ratificata dal consiglio comunale con atto 92/88, controllata senza rilievi dal comitato regionale di controllo di L'Aquila con decisione n. 45 del 22 settembre 1988, chiede la revoca della domanda di concessione all'esercizio di attivita' elettriche avendo deciso il trasferimento all'ENEL dell'azienda elettrica comunale; Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente pubblico con sede in Roma, del servizio comunale di erogazione dell'energia elettrica; Ritenuto che il comune anzidetto per quanto concerne il servizio di erogazione dell'energia elettrica rientra tra le imprese menzionate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963 n. 36; Decreta: Art. 1. Sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati al servizio di erogazione dell'energia elettrica esercitato dal comune di Campotosto (L'Aquila). Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonche' i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto cio' che sia attinente all'esercizio delle menzionate attivita' cui essi sono destinati.