IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  6  dicembre  1962,  n.  1643,  sulla  istituzione
dell'Ente nazionale per  l'energia  elettrica  e  trasferimento  allo
stesso delle imprese esercenti le attivita' elettriche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963,
n. 36, contenente norme  relative  ai  trasferimenti  all'ENEL  delle
imprese esercenti le attivita' elettriche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963,
n. 138, contenente norme relative agli  indennizzi  da  corrispondere
alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
  Vista  la domanda in data 21 ottobre 1989 con la quale il comune di
Campotosto (L'Aquila) in esecuzione della delibera  giuntale  n.  118
del 29 giugno 1988, ratificata dal consiglio comunale con atto 92/88,
controllata senza rilievi dal  comitato  regionale  di  controllo  di
L'Aquila  con decisione n. 45 del 22 settembre 1988, chiede la revoca
della domanda di concessione all'esercizio  di  attivita'  elettriche
avendo   deciso  il  trasferimento  all'ENEL  dell'azienda  elettrica
comunale;
  Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il
trasferimento all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente
pubblico  con  sede  in  Roma,  del  servizio  comunale di erogazione
dell'energia elettrica;
  Ritenuto che il comune anzidetto per quanto concerne il servizio di
erogazione dell'energia elettrica rientra tra le  imprese  menzionate
dall'art.  4  del  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
1963 n. 36;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati
al servizio  di  erogazione  dell'energia  elettrica  esercitato  dal
comune di Campotosto (L'Aquila).
  Il   trasferimento  comprende  tutti  i  beni  mobili  ed  immobili
costituenti i complessi dei beni organizzati  di  cui  al  precedente
comma,  nonche'  i  relativi  rapporti  giuridici,  gli accessori, le
pertinenze  e  tutto  cio'  che  sia  attinente  all'esercizio  delle
menzionate attivita' cui essi sono destinati.