IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 16 giugno 1986 e 14 marzo 1988, del senato accademico del 23 settembre 1986 e 14 novembre 1988 e del consiglio di amministrazione del 29 settembre 1986 e 16 novembre 1988 per il riordinamento della scuola di specializzazione in neurochirurgia; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. Uff. II) n. 1216 del 20 luglio 1989 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 20 aprile 1989, all'adeguamento della scuola di cui sopra; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli da 441 (ex 274) a 449 (ex 282), relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia sono soppressi. Dopo l'art. 440 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola stessa. CAPO XXXII Scuola di specializzazione in neurochirurgia Art. 441. - E' istituita la scuola di specializzazione in neurochirurgia presso l'Universita' degli studi di Catania. La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia all'esercizio professionale specialistico di neurochirurgia. La scuola rilascia il titolo di specialista in neurochirurgia. Art. 442. - La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi. Art. 443. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 444. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 445. - La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) neurobiologia; b) diagnostica clinica; c) diagnostica strumentale; d) tecnica operatoria; e) chirurgia speciale; f) anestesia e rianimazione. Art. 446. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Neurobiologia: neuroanatomia; neurofisiologia; neuropatologia. b) Diagnostica clinica: semeiotica e clinica neurologica; elementi di psichiatria; neuro-oftalmologia; neuro-otoiatria; neurochirurgia. c) Diagnostica strumentale: neurofisiologia clinica; neuroradiologia. d) Tecnica operatoria: tecnica operatoria. e) Chirurgia speciale: neurochirurgia funzionale e stereotassica; neurotraumatologia; chirurgia del sistema nervoso periferico; neurochirurgia infantile. f) Anestesia e rianimazione: neuroanestesia e rianimazione. Art. 447. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in una attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1 Anno: Neurobiologia (ore 150): neuroanatomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 75 neurofisiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 75 Diagnostica clinica (ore 250): semeiotica e clinica neurologica . . . . . . . . . . . . " 75 elementi di psichiatria . . . . . . . . . . . . . . . . . " 25 neurochirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 150 Monte ore elettivo: ore 400. 2 Anno: Diagnostica clinica (ore 300): neuro-oftalmologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 75 neuro-otoiatria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 75 neurochirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 150 Diagnostica strumentale (ore 100): neurofisiologia clinica . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Monte ore elettivo: ore 400. 3 Anno: Neurobiologia (ore 75): neuropatologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 75 Diagnostica clinica (ore 125): neurochirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 125 Diagnostica strumentale (ore 100): neuroradiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Anestesia e rianimazione (ore 100): neuroanestesia e rianimazione . . . . . . . . . . . . . . " 100 Monte ore elettivo: ore 400. 4 Anno: Diagnostica clinica (ore 75): neurochirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 75 Diagnostica strumentale (ore 75): neuroradiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 75 Tecnica operatoria (ore 100): tecnica operatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Chirurgia speciale (ore 150): neurotraumatologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 75 chirurgia del sistema nervoso periferico . . . . . . . . " 75 Monte ore elettivo: ore 400. 5 Anno: Diagnostica clinica (ore 100): neurochirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Tecnica operatoria (ore 100): tecnica operatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Chirurgia speciale (ore 200): neurochirurgia funzionale e stereotassica . . . . . . . . " 100 neurochirurgia infantile . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Monte ore elettivo: ore 400. Art. 448. - Durante i cinque anni di corso e' richiesta la frequenza nell'istituto di neurochirurgia dell'Universita' di Catania. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catania, 22 dicembre 1989 Il rettore: RODOLICO