IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (pubblicato nel
supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 15
ottobre 1982) e successive integrazioni e modificazioni di cui ai
decreti ministeriali 16 novembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 321 del
22 novembre 1982), 15 febbraio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17
febbraio 1983), 8 maggio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 137 del 19
maggio 1984), 28 dicembre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14
gennaio 1985), 5 luglio 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio
1986), 30 marzo 1987 e 10 aprile 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 107
dell'11 maggio 1987), 30 maggio 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del
16 giugno 1988), 22 agosto 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9
settembre 1988), 18 luglio 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31
luglio 1989), 13 gennaio 1990 e 23 gennaio 1990 (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1990),
concernenti "Nuove classi di concorso a cattedre, a posti di
insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata";
Vista la legge 14 febbraio 1990, n. 28, con la quale e' stata
dichiarata l'equipollenza con la laurea in economia e commercio delle
lauree in "economia marittima e dei trasporti", "commercio
internazionale e mercati valutari" e "scienze economico-marittime";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
102, relativo all'istituzione dei corsi di laurea per interpreti e
traduttori;
Esaminati i piani di studio dei corsi di laurea di cui al
sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
102;
Esaminati i piani di studio del diploma rilasciato dall'istituto
superiore per le industrie artistiche nonche' dei diplomi di
chitarra, di didattica della musica, di musica sacra e di nuova
didattica della composizione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
n. 89, con il quale e' stato approvato il testo unificato relativo
alle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino
Alto-Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di
Bolzano (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 2 aprile 1983);
Considerata l'esigenza di apportare modifiche ai titoli di
ammissione alle classi di concorso riguardanti le scuole della
provincia di Bolzano e ai relativi piani di studio;
Ritenuta pertanto la necessita' di apportare ulteriori rettifiche e
integrazioni al sopracitato decreto ministeriale 3 settembre 1982 e
sue integrazioni;
Udito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Considerato che non si ritiene di accogliere il parere del C.N.P.I.
per cio' che concerne le classi di concorso XXXVII e XXXVIII
(Educazione musicale), in quanto la dizione "speciale e permanenti"
che si intende far seguire ai corsi musicali, che vengono a
costituire titolo di accesso alle predette due classi XXXVII e
XXXVIII, riferita ai corsi relativi a "strumenti a percussione" e a
"sassofono", serve a circoscrivere l'accesso a titoli conseguiti in
corsi musicali speciali ben individuati nei contenuti e nella durata
degli studi, senza estenderlo a molteplici, autonome e differenziate
realta' esistenti nel campo delle istituzioni musicali;
Considerato, del pari, che non si ritiene di accogliere la proposta
del C.N.P.I., nella parte nella quale intenderebbe conferire
validita' ai fini dell'accesso sempre alle predette classi XXXVII e
XXXVIII all'"attestato finale conseguito a conclusione di corsi
speciali previsti dall'art. 44 della legge n. 270/82", in quanto i
corsi finalizzati al conseguimento del predetto attestato furono
previsti dal legislatore al solo fine di far conseguire un titolo di
studio ad un limitato e ben individuato contingente di docenti
precari, che avrebbero dovuto utilizzarlo solo in sede di prima
applicazione delle norme e non a regime;
Considerato che non si ritiene di accogliere la proposta del
C.N.P.I., per cio' che concerne la validita' del titolo di laurea per
"Interpreti" limitatamente all'accesso alla classe LXII e non anche
alla classe LX, perche' tale limitazione e' priva di qualsiasi
motivazione e perche' si tratta di titolo che, riconosciuto valido
per l'accesso ad una classe di concorso di scuola secondaria di
secondo grado (classe LXII - lingue e civilta' straniere), nella
quale i programmi di insegnamento includono anche lo studio delle
civilta' e delle letterature, tanto piu' appare idoneo
all'insegnamento della sola lingua straniera nelle scuole medie;
Decreta:
La tabella A annessa al decreto ministeriale 3 settembre 1982,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n.
285 del 15 ottobre 1982 e successive integrazioni in relazione alle
sottoelencate classi di concorso e' cosi' modificata:
Cl. XXX - Disegno e modellazione odontotecnica,
Cl. XXXII - Disegno e storia dell'arte,
Cl. XXXIV - Educazione artistica;
Nella colonna 2, all'elenco dei titoli, per le classi di concorso
sopra elencate, dopo "diploma di accademia di belle arti" e'
aggiunto: "o di istituto superiore per le industrie artistiche".
Cl. XXXVII - Educazione musicale negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado;
Cl. XXXVIII - Educazione musicale nella scuola media.
Nella colonna 2, all'elenco dei titoli, per le classi di concorso
di cui sopra, al primo capoverso dopo "strumenti a fiato",
aggiungasi: "chitarra; didattica della musica; musica sacra; nuova
didattica della composizione".
Al secondo capoverso il "diploma superiore di canto" e' rettificato
in "diploma di canto".
Dopo l'ultimo capoverso e' aggiunto: "Attestati finali di corsi
musicali speciali permanenti (strumenti a percussione; sassofono) di
durata complessiva non inferiore a sette anni svolti presso i
conservatori di musica e gli istituti pareggiati".
Cl. LX - Lingua straniera,
Cl. LXII - Lingue e civilta' straniere;
Nella colonna 2, all'elenco dei titoli, per le classi sopraelencate
dopo "filologia e storia dell'Europa orientale;" e' aggiunto
"traduttori; interpreti." ed inoltre dopo la nota (3) la seguente
nota (4): "Le lauree per traduttori e interpreti sono titolo di
ammissione purche' il piano di studi seguito abbia compreso un corso
biennale o due annuali di letteratura della lingua straniera".
Cl. LVI - Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua
tedesca.
Nella colonna 1 il testo dell'"Avvertenza" e' cosi' sostituito:
"A norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89, l'accesso al concorso e' riservato ai
cittadini appartenenti al gruppo linguistico italiano o ladino in
possesso dei prescritti requisiti e che dimostrino adeguata
conoscenza della lingua tedesca nei modi previsti dalle vigenti
disposizioni".
Nella colonna 2, all'elenco dei titoli, dopo "pedagogia", sono
aggiunte le lauree in "storia; musicologia; conservazione dei beni
culturali;". Il testo della nota 3) e' sostituito dal seguente:
"Dette lauree sono titoli di ammissione purche' il piano di studi
seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o
letteratura italiana ed un corso annuale di lingua e/o letteratura
tedesca. Alle lauree previste in lingue e letterature straniere sono
assimilate le lauree previste per l'ammissione ai concorsi classi LX
e LXII".
Cl. LIX - Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca.
Nella colonna 1 il testo dell'"Avvertenza" e' cosi' sostituito:
"A norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89, l'accesso al concorso e' riservato ai
cittadini appartenenti al gruppo linguistico italiano o ladino in
possesso dei prescritti requisiti e che dimostrino adeguata
conoscenza della lingua tedesca nei modi previsti dalle vigenti
disposizioni".
Nella colonna 2, all'elenco dei titoli, dopo "pedagogia" sono
aggiunte le lauree in "storia; musicologia; conservazione dei beni
culturali;". Il testo della nota (2) e' sostituito dal seguente:
"Dette lauree sono titoli di ammissione purche' il piano di studi
seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o
letteratura italiana ed un corso annuale di lingua e/o letteratura
tedesca.
Alle lauree in lingue e letterature straniere sono assimilate le
lauree previste per l'ammissione ai concorsi classi LX e LXII".
Cl. LXVIII - Materie letterarie negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di
insegnamento tedesca delle localita' ladine.
Nella colonna 2, all'elenco dei titoli, dopo "pedagogia", sono
aggiunte le lauree in "storia; musicologia; conservazione dei beni
culturali;".
La nota (2) e' cosi' modificata:
"Dette lauree sono titoli di ammissione purche' il piano di studi
seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o
letteratura tedesca, un corso annuale di storia, un corso annuale di
geografia. Alle lauree in lingue e letterature straniere sono
assimilate le lauree previste per l'ammissione ai concorsi classi LX
e LXII".
Cl. LXXI - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto
magistrale in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca
delle localita' ladine.
Nella colonna 2, la nota (3) e' cosi' modificata:
"Dette lauree sono titolo di ammissione purche' il piano di studi
seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o
letteratura tedesca, un corso biennale o due annuali di lingua e/o
letteratura latina, un corso annuale di storia, un corso annuale di
geografia.".
Cl. LXXIV - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico
in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle
localita' ladine.
Nella colonna 2, all'elenco dei titoli, alla laurea in lettere e'
depennato "(indirizzo classico)". La nota (1) e' cosi' modificata:
"Detta laurea e' titolo di ammissione purche' il piano di studi
seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o
letteratura tedesca, un corso biennale o due annuali di lingua e/o
letteratura latina, un corso biennale o due annuali di lingua e/o
letteratura greca, un corso annuale di storia, un corso annuale di
geografia.".
Cl. CXI - Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di
Bolzano.
Nella colonna 1, il testo dell'"Avvertenza" e' cosi' modificato: "A
norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1983, n. 89, l'accesso al concorso e' riservato ai cittadini
appartenenti al gruppo linguistico tedesco o ladino in possesso dei
prescritti requisti e che dimostrino adeguata conoscenza della lingua
italiana o della lingua italiana e ladina nei modi previsti dalle
vigenti disposizioni".
Nella colonna 2, all'elenco dei titoli, dopo "pedagogia", sono
aggiunte le lauree in "storia; musicologia; conservazione dei beni
culturali;". La nota (1) e' cosi' modificata: "Dette lauree sono
titolo di ammissione purche' il piano di studi seguito abbia compreso
un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura tedesca, un
corso annuale di lingua e/o letteratura italiana. Alle lauree in
lingue e letterature straniere sono assimilate le lauree previste per
l'ammissione ai concorsi classi LX e LXII.".
Cl. CXII - Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua
italiana della provincia di Bolzano.
Nella colonna 1, il testo dell'"Avvertenza" e' cosi' modificato: "A
norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1983, n. 89, l'accesso al concorso e' riservato ai cittadini
appartenenti al gruppo linguistico tedesco o ladino in possesso dei
prescritti requisiti e che dimostrino adeguata conoscenza della
lingua italiana o della lingua italiana e ladina nei modi previsti
dalle vigenti disposizioni";
Nella colonna 2, all'elenco dei titoli, dopo "pedagogia;" sono
aggiunte le lauree in "storia; musicologia; conservazione dei beni
culturali;". La nota (1) e' cosi' modificata: "Dette lauree sono
titolo di ammissione purche' il piano di studi seguito abbia compreso
un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura tedesca, un
corso annuale di lingua e/o letteratura italiana. Alle lauree in
lingue e letterature straniere sono assimilate le lauree previste per
l'ammissione ai concorsi classi LX e LXII.".
Cl. CXIII - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella
scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca
delle localita' ladine.
Nella colonna 2, all'elenco dei titoli dopo "pedagogia;" sono
aggiunte le lauree in "storia; musicologia; conservazione dei beni
culturali;".
La nota (2) e' cosi' modificata:
"Dette lauree sono titolo di ammissione purche' il piano di studi
seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o
letteratura tedesca, un corso annuale di storia, un corso annuale di
geografia.
Alle lauree in lingue e letterature straniere sono assimilate le
lauree previste per l'ammissione ai concorsi classi LX e LXII.".
Cl. XXII - Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a
macchina e contabilita' a macchina;
Cl. LXXXIX - Stenografia;
Cl. XC - Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado con lingua di insegnamento slovena;
Cl. XCI - Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca
nelle localita' ladine;
Cl. CXVII - Stenografia e dattilografia;
Cl. CXVIII - Stenografia e dattilografia negli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento
slovena;
Cl. CXIX - Stenografia e dattilografia negli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua
di insegnamento tedesca delle localita' ladine:
Nella colonna 2, per le classi di concorso sopra citate,
l'elencazione dei diplomi e' sostituita con "Qualsiasi diploma di
maturita' di istruzione secondaria di secondo grado".
Cl. XXIII - Discipline e tecniche commerciali e aziendali;
Cl. XXV - Discipline giuridiche ed economiche;
Cl. LIII - Informatica gestionale;
Cl. LXIV - Matematica applicata;
Cl. XCVII - Tecniche turistiche e alberghiere:
Nella colonna 2, ai titoli di ammissione, per le classi
sopraelencate sono aggiunte le lauree in "economia marittima e dei
trasporti"; "commercio internazionale e mercati valutari"; "scienze
economico-marittime".
Roma, 21 marzo 1990
Il Ministro: MATTARELLA