IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi a tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad eccelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, e' stato rifinanziato l'art. 1 del sopra citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, per gli interventi sui dissesti idrogeologici; Vista la nota reg. uff. n. 984/1139 del 30 dicembre 1989 del comune di Firenze con la quale viene richiesto un finanziamento di L. 3.909.579.959 per eliminare l'incombente pericolo per la pubblica incolumita' nelle aree poste tra S. Miniato al Monte e Lungarno Benvenuto Cellini nel comune di Firenze; Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 15 dicembre 1989 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumita'; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di consentire un immediato intervento teso alla realizzazione delle opere piu' urgenti per la eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Al fine di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Firenze di cui in premessa, e' assegnata al comune medesimo la somma di L. 2.000.000.000.