IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile; Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, e' stato rifinanziato l'art. 1 del sopra citato decretolegge 26 gennaio 1987, n. 8, per gli interventi sui dissesti idrogeologici; Viste le ordinanze n. 1475/FPC del 3 giugno 1988 e n. 1692/FPC del 12 aprile 1989, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1988 e n. 92 del 20 aprile 1989, con le quali sono stati concessi finanziamenti per un totale di L. 4.900.000.000 diretti ad eliminare l'incombente pericolo per la pubblica e privata incolumita' nell'ambito del comune di Osimo; Vista la nota n. 1054 datata 13 gennaio 1990 del comune di Osimo con la quale viene richiesto un finanziamento di L. 1.895.000.000 per il completamento dei lavori in atto; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di consentire un immediato intervento, teso al completamento delle opere piu' urgenti per la definitiva eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Al fine di consentire un immediato intervento teso alla definitiva eliminazione del pericolo incombente nel comune di Osimo di cui in premesa, e' assegnata al comune medesimo la somma di L. 600.000.000.