IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito con modificazioni, dalla legge  27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio
nazionale;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987  rispettivamente  pubblicate   nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della  revisione  prezzi  per  tutte  le opere il cui onere grava sul
Fondo della protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che  detta  norme
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del fondo della protezione civile;
  Visto  l'art.  30  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  38,
con  il  quale, tra l'altro, e' stato rifinanziato l'art. 1 del sopra
citato decretolegge 26 gennaio 1987, n. 8,  per  gli  interventi  sui
dissesti idrogeologici;
  Viste  le ordinanze n. 1475/FPC del 3 giugno 1988 e n. 1692/FPC del
12 aprile 1989, rispettivamente pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale
n.  135  del  10 giugno 1988 e n. 92 del 20 aprile 1989, con le quali
sono stati concessi finanziamenti per un totale di  L.  4.900.000.000
diretti  ad eliminare l'incombente pericolo per la pubblica e privata
incolumita' nell'ambito del comune di Osimo;
  Vista  la  nota  n. 1054 datata 13 gennaio 1990 del comune di Osimo
con la quale viene richiesto un finanziamento di L. 1.895.000.000 per
il completamento dei lavori in atto;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata la necessita' di consentire un immediato intervento, teso
al  completamento  delle  opere  piu'  urgenti  per   la   definitiva
eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al  fine di consentire un immediato intervento teso alla definitiva
eliminazione del pericolo incombente nel comune di Osimo  di  cui  in
premesa,  e' assegnata al comune medesimo la somma di L. 600.000.000.