IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento,  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di  credito  del  Tesoro,  di  durata  non
superiore  a  dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel
medesimo articolo;
  Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;
  Visto  l'art.  1  della  legge  27  dicembre  1989,  n.  407 (legge
finanziaria 1990), concernente il  livello  massimo  del  ricorso  al
mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n.
468;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubbblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Visto  il  proprio  decreto n. 192224 in data 21 febbraio 1990, con
cui e' stata disposta un'emissione  di  certificati  di  credito  del
Tesoro  al  portatore,  della durata di cinque anni, con godimento 1
marzo  1990,  fino  all'importo  massimo  di  lire  2.500   miliardi,
interamente sottoscritti;
  Visto il proprio decreto n. 192292 in data 6 marzo 1990, con cui e'
stata  disposta   la   riapertura   delle   sottoscrizioni   relative
all'emissione  dei  suddetti  certificati  di credito del Tesoro fino
all'importo massimo di lire 2.000 miliardi;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni  relative  alla
cennata emissione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive  modificazioni,  e'   disposta   un'ulteriore
riapertura    delle   sottoscrizioni   relative   all'emissione   dei
certificati di credito del  Tesoro  quinquennali,  con  godimento  1
marzo  1990,  di  cui  al  decreto  ministeriale del 21 febbraio 1990
citato nelle premesse, per un  ammontare  nominale  massimo  di  lire
8.000 miliardi.