IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, che detta disposizioni in materia di contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni; Visto, in particolare, l'art. 13 della medesima legge che stabilisce il tasso di interesse di differimento e dilazione per il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed attribuisce al CIPI la facolta' di ridurre in casi eccezionali detto tasso fino ad un massimo del 50%; Vista la propria delibera in data 11 marzo 1982, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 17 aprile 1982, che detta i criteri di massima per l'adozione dei provvedimenti previsti dal citato art. 13 della legge n. 537/1981; Vista la successiva normativa in materia di regolarizzazione contributiva ed, in particolare, l'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Ritenuto che, in linea con la nuova legislazione volta ad assicurare, anche attraverso incisivi sistemi sanzionatori, un corretto comportamento contributivo da parte dei soggetti obbligati, occorre integrare i criteri stabiliti con la citata deliberazione 11 marzo 1982 introducendo parametri valutativi sia per ammissione alle agevolazioni, sia per la misura delle stesse; Attesa la necessita' di disporre di elementi istruttori puntualmente predeterminati; Udita la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Delibera: Gli accertamenti del CIPI relativi alle agevolazioni previste dall'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, oltre che sui criteri ed elementi indicati nella deliberazione 11 marzo 1982 citata in premessa, verranno effettuati sulla base dei seguenti parametri valutativi: 1) Effetti economico-sociali dell'agevolazione. Sara' valutata l'importanza che l'impresa riveste, nel contesto economico-sociale dell'area di localizzazione, con riferimento sia ai livelli produttivi (fatturato) che ai livelli occupazionali realizzati. In tale ottica verra' in particolare tutelata l'impresa che abbia un numero di dipendenti non inferiore alle 100 unita', senza, tuttavia, escludere tassativamente la possibilita' di agevolare le imprese di piu' modesta dimensione qualora sia dimostrata la particolare rilevanza sociale e produttiva delle stesse in rapporto alla situazione occupazionale locale e all'attivita' svolta. 2) Essenzialita' dell'agevolazione ai fini del risanamento aziendale. L'agevolazione dovra' rappresentare un immediato ed essenziale supporto del processo di risanamento e dovra' comprovarsi, al contrario, come la mancata concessione possa pregiudicare, o quanto meno ostacolare o ritardare considerevolmente, l'attuazione del piano. La situazione debitoria dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali, da valutarsi in rapporto alla situazione economico-finanziaria aziendale ed in particolare all'indebitamento complessivo, dovra' comunque essere rilevante e particolarmente indicativa di un diffuso squilibrio tra attivita' e passivita' aziendali. Non si dara' in ogni caso corso alla concessione del beneficio nei confronti delle imprese che durante i periodi di omissione contributiva abbiano conseguito apprezzabili risultati di esercizio in rapporto al fatturato dello stesso periodo. 3) Effettiva capacita' di ripresa produttiva dell'azienda. Saranno in particolare valutati i piani predisposti dall'azienda, atti a garantire il superamento della condizione di crisi e la piena ripresa dell'attivita' produttiva, nonche' ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali. Non saranno, comunque, ammesse al beneficio le imprese soggette a procedure fallimentari o liquidatorie. 4) Correttezza dei pagamenti. Si dara' ampia considerazione al corretto comportamento dell'impresa nel pagamento del debito contributivo e nel puntuale assolvimento delle rateazioni concesse. Qualora l'impresa abbia gia' ottenuto a proprio favore provvedimenti di regolarizzazione contributiva agevolata, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, non si dara' corso alla concessione di ulteriori benefici per le medesime omissioni contributive. 5) Determinazione della misura delle agevolazioni. La misura del beneficio sara' determinata in via principale sulla base dei livelli occupazionali, prevedendo una riduzione dei tassi di interesse del 25% per le imprese fino a 100 dipendenti con aumento del beneficio di tre punti percentuali per ogni 100 unita' lavorative, fino ad arrivare ad una riduzione del 50% per le aziende che abbiano piu' di 1.000 dipendenti. Al riguardo si fara' riferimento non tanto ai livelli occupazionali esistenti al momento della domanda, quanto a quelli raggiunti alla fine del processo di risanamento, concedendo maggiori agevolazioni alle aziende che, sulla base dei programmi di risanamento intrapresi, abbiano garantito una completa salvaguardia o l'incremento dei livelli occupazionali preesistenti. La misura dell'agevolazione potra' essere, inoltre, incrementata fino ad un massimo del 15%: per le imprese operanti nel Mezzogiorno o comunque in un contesto sociale che presenti particolari difficolta' dal punto di vista economico ed occupazionale; per le imprese operanti prevalentemente sui mercati esteri; per le imprese con una esposizione debitoria eccezionalmente elevata in rapporto alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione dei piani di risanamento; per le imprese gia' destinatarie di interventi pubblici, per i quali siano state impegnate consistenti risorse finanziarie, con conseguente necessita' di non compromettere il processo di risanamento intrapreso nell'interesse collettivo. Ad integrazione della documentazione prevista dalla delibera 11 marzo 1982, l'impresa dovra' inoltrare al competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale il modello debitamente compilato e sottoscritto dal responsabile d'impresa indicato nell'allegato A. Dalla data di pubblicazione della presente deliberazione le proposte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale saranno inoltrate corredate degli elementi previsti dalla deliberazione 11 marzo 1982 integrati con quelli indicati nel presente provvedimento. Roma, 15 marzo 1990 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO