IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                         PER IL COORDINAMENTO
                      DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto  il  decreto-legge  29  luglio 1981, n. 402, convertito nella
legge 26 settembre 1981, n. 537, che detta disposizioni in materia di
contenimento   della   spesa   previdenziale   e   adeguamento  delle
contribuzioni;
  Visto,   in   particolare,  l'art.  13  della  medesima  legge  che
stabilisce il tasso di interesse di differimento e dilazione  per  il
pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed attribuisce
al CIPI la facolta' di ridurre in casi eccezionali detto  tasso  fino
ad un massimo del 50%;
  Vista  la  propria delibera in data 11 marzo 1982, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 17 aprile 1982, che detta i criteri  di
massima  per l'adozione dei provvedimenti previsti dal citato art. 13
della legge n. 537/1981;
  Vista  la  successiva  normativa  in  materia  di  regolarizzazione
contributiva ed,  in  particolare,  l'art.  4  del  decreto-legge  30
dicembre  1987,  n.  536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n.
48;
  Ritenuto   che,  in  linea  con  la  nuova  legislazione  volta  ad
assicurare,  anche  attraverso  incisivi  sistemi  sanzionatori,   un
corretto  comportamento contributivo da parte dei soggetti obbligati,
occorre integrare i criteri stabiliti con la citata deliberazione  11
marzo  1982 introducendo parametri valutativi sia per ammissione alle
agevolazioni, sia per la misura delle stesse;
  Attesa   la   necessita'   di   disporre   di  elementi  istruttori
puntualmente predeterminati;
  Udita  la  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale;
                              Delibera:
  Gli  accertamenti  del  CIPI  relativi  alle  agevolazioni previste
dall'art. 13 del decreto-legge 29 luglio  1981,  n.  402,  convertito
nella  legge  26  settembre  1981,  n.  537, oltre che sui criteri ed
elementi  indicati  nella  deliberazione  11  marzo  1982  citata  in
premessa,  verranno  effettuati  sulla  base  dei  seguenti parametri
valutativi:
1) Effetti economico-sociali dell'agevolazione.
  Sara'  valutata  l'importanza  che  l'impresa riveste, nel contesto
economico-sociale dell'area di localizzazione, con riferimento sia ai
livelli   produttivi   (fatturato)   che   ai  livelli  occupazionali
realizzati.
  In  tale  ottica verra' in particolare tutelata l'impresa che abbia
un numero  di  dipendenti  non  inferiore  alle  100  unita',  senza,
tuttavia,  escludere  tassativamente  la possibilita' di agevolare le
imprese  di  piu'  modesta  dimensione  qualora  sia  dimostrata   la
particolare  rilevanza  sociale e produttiva delle stesse in rapporto
alla situazione occupazionale locale e all'attivita' svolta.
2) Essenzialita' dell'agevolazione ai fini del risanamento
  aziendale.
  L'agevolazione  dovra'  rappresentare  un  immediato  ed essenziale
supporto  del  processo  di  risanamento  e  dovra'  comprovarsi,  al
contrario,  come  la mancata concessione possa pregiudicare, o quanto
meno  ostacolare  o  ritardare  considerevolmente,  l'attuazione  del
piano.
  La  situazione  debitoria  dell'impresa  nei  confronti  degli enti
previdenziali,   da   valutarsi   in   rapporto    alla    situazione
economico-finanziaria  aziendale  ed in particolare all'indebitamento
complessivo,  dovra'  comunque  essere  rilevante  e  particolarmente
indicativa  di  un  diffuso  squilibrio  tra  attivita'  e passivita'
aziendali.
  Non  si dara' in ogni caso corso alla concessione del beneficio nei
confronti  delle  imprese  che  durante  i   periodi   di   omissione
contributiva  abbiano  conseguito apprezzabili risultati di esercizio
in rapporto al fatturato dello stesso periodo.
3) Effettiva capacita' di ripresa produttiva dell'azienda.
  Saranno  in  particolare valutati i piani predisposti dall'azienda,
atti a garantire il superamento della condizione di crisi e la  piena
ripresa    dell'attivita'    produttiva,   nonche'   ogni   possibile
salvaguardia  dei  livelli  occupazionali.  Non  saranno,   comunque,
ammesse  al  beneficio le imprese soggette a procedure fallimentari o
liquidatorie.
4) Correttezza dei pagamenti.
  Si   dara'   ampia   considerazione   al   corretto   comportamento
dell'impresa nel pagamento del debito  contributivo  e  nel  puntuale
assolvimento delle rateazioni concesse.
  Qualora   l'impresa   abbia   gia'   ottenuto   a   proprio  favore
provvedimenti  di  regolarizzazione   contributiva   agevolata,   con
particolare   riferimento   a   quanto   previsto   dall'art.  4  del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,  convertito  nella  legge  29
febbraio  1988,  n.  48,  non  si  dara'  corso  alla  concessione di
ulteriori benefici per le medesime omissioni contributive.
5) Determinazione della misura delle agevolazioni.
  La  misura  del beneficio sara' determinata in via principale sulla
base dei livelli occupazionali, prevedendo una riduzione dei tassi di
interesse  del  25%  per le imprese fino a 100 dipendenti con aumento
del  beneficio  di  tre  punti  percentuali  per  ogni   100   unita'
lavorative,  fino ad arrivare ad una riduzione del 50% per le aziende
che abbiano piu' di 1.000 dipendenti.
  Al riguardo si fara' riferimento non tanto ai livelli occupazionali
esistenti al momento della domanda, quanto a  quelli  raggiunti  alla
fine  del  processo  di risanamento, concedendo maggiori agevolazioni
alle aziende che, sulla base dei programmi di risanamento intrapresi,
abbiano  garantito  una  completa  salvaguardia  o  l'incremento  dei
livelli occupazionali preesistenti.
  La  misura  dell'agevolazione  potra' essere, inoltre, incrementata
fino ad un massimo del 15%:
   per  le imprese operanti nel Mezzogiorno o comunque in un contesto
sociale che presenti  particolari  difficolta'  dal  punto  di  vista
economico ed occupazionale;
   per le imprese operanti prevalentemente sui mercati esteri;
   per  le  imprese  con  una  esposizione  debitoria eccezionalmente
elevata  in  rapporto  alle  risorse   finanziarie   occorrenti   per
l'attuazione dei piani di risanamento;
   per  le  imprese  gia'  destinatarie di interventi pubblici, per i
quali siano state  impegnate  consistenti  risorse  finanziarie,  con
conseguente   necessita'   di   non   compromettere  il  processo  di
risanamento intrapreso nell'interesse collettivo.
  Ad  integrazione  della  documentazione  prevista dalla delibera 11
marzo 1982, l'impresa dovra' inoltrare al  competente  Ministero  del
lavoro  e della previdenza sociale il modello debitamente compilato e
sottoscritto dal responsabile d'impresa indicato nell'allegato A.
  Dalla   data  di  pubblicazione  della  presente  deliberazione  le
proposte del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  saranno
inoltrate  corredate  degli  elementi previsti dalla deliberazione 11
marzo 1982 integrati con quelli indicati nel presente  provvedimento.
   Roma, 15 marzo 1990
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO