IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
         PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
  Vista  la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia
residenziale in particolare;
  Visto l'art. 3, lettera n), per il quale il Comitato per l'edilizia
residenziale ha  competenza  di  stabilire  periodicamente  i  limiti
massimi  che  le  regioni  devono  osservare nella determinazione dei
costi ammissibili per gli interventi;
  Visto l'art. 4, lettera c), della legge n. 457;
  Visto il decreto ministeriale n. 821 del 21 dicembre 1978;
  Visto il decreto ministeriale n. 13052 del 23 novembre 1979;
  Visto il decreto ministeriale n. 137 del 15 luglio 1980;
  Visto il decreto ministeriale n. 90 del 24 marzo 1981;
  Visto il decreto ministeriale n. 1660 del 24 aprile 1982;
  Visto il decreto ministeriale n. 257 del 23 maggio 1984;
  Visto il decreto ministeriale n. 307 del 19 luglio 1988;
  Vista  la  delibera  del  4  aprile  1990  con la quale il Comitato
esecutivo per l'edilizia residenziale ha determinato i  nuovi  limiti
massimi  di  costo  riferiti  al metro quadrato per gli interventi di
edilizia sovvenzionata;
                               Decreta:
                               Titolo I
              NUOVA EDIFICAZIONE: EDILIZIA SOVVENZIONATA
                               Art. 1.
  Ai  fini  della  determinazione  del  limite massimo di costo della
nuova edificazione valgono le seguenti definizioni:
    a)  costo  di  elevazione (C.E.) - si intende il costo riferito a
tutte le opere realizzate dalla quota del rustico del primo piano  di
calpestio, al di sopra dell'estradosso delle fondazioni;
    b) costo di costruzione (C.C.) - si intende la somma del costo di
elevazione e dei seguenti  addendi:  costo  delle  fondazioni,  costo
delle sistemazioni esterne, costo degli allacciamenti. L'incidenza di
detti addendi sul costo  di  elevazione  che  sara'  stabilita  dalla
regione,  non potra' eccedere complessivamente la percentuale massima
del 20%;
    c) costo globale dell'intervento (C.G.) - si intende la somma del
costo di costruzione e degli oneri complementari pari al 44%  massimo
del C.C. come appresso indicati:
    spese  tecniche  e  generali:  le regioni determineranno ai sensi
dell'art. 5, lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica
30  dicembre  1972,  n.  1036,  la  percentua  le spettante agli enti
esecutori, quali  rimborso  spese  incontrate  per  l'attuazione  dei
programmi  costruttivi,  con  un  limite medio, riferito al programma
regionale, dell'11% del costo di costruzione;
    prospezioni geognostiche;
    acquisizione area, urbanizzazioni, I.V.A.: i relativi oneri vanno
calcolati sulla base delle disposizioni vigenti.
   Le   regioni  stabiliranno  inoltre  gli  accantonamenti  ritenuti
adeguati e comunque non inferiori al 9% del costo di costruzione, per
imprevisti e revisione prezzi;
    d) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie del
pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali  e  di
quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli
sguinci di porte e finestre;
    e)  superficie  netta  non  residenziale  (Snr)  -  si intende la
superficie risultante dalla somma delle superfici non residenziali di
pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantinole, e soffitte,
e di quelle di  pertinenza  dell'organismo  abitativo  quali  androne
d'ingresso,  porticati  liberi,  volumi tecnici, centrali termiche ed
altri locali a servizio della residenza.
  Tale   superficie  dovra'  essere  contenuta  entro  il  45%  della
superficie utile abitabile. Tale limite del 45% si  intende  non  per
singolo   alloggio  ma  riferito  alla  superficie  complessiva  (Su)
dell'organismo abitativo.
  Le  regioni  provvederanno  ad articolare tale percentuale anche in
relazione alle classi di tipologie, tenendo particolarmente conto del
rapporto  tra  alloggi  e  servizi collettivi compresi nell'organismo
abitativo;
    f)  superficie  parcheggi  (Sp)  -  si  intende  la superficie da
destinare ad autorimesse  o  posti  macchina  coperti  di  pertinenza
dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.
  Tale   superficie  dovra'  essere  contenuta  entro  il  45%  della
superficie utile abitabile. Tale limite del 45% si  intende  non  per
singolo   alloggio  ma  riferito  alla  superficie  complessiva  (Su)
dell'organismo abitativo;
    g)  superficie  complessiva (Sc) - si intende la superficie utile
abitabile aumentata del 60% della somma della  superficie  netta  non
residenziale e della superficie parcheggi:
                       Sc = Su + 60% (Snr + Sp)