IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n. 2440, contenente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924, n. 827, che approva il
regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato e successive modificazioni;
  Visto  il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092  ed  in
particolare l'art. 197 come modificato con l'art. 9 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  19  aprile  1986, n. 138, con il quale
viene tra l'altro stabilito che la periodicita' dei  pagamenti  delle
pensioni  e'  fissata  con  decreto del Ministro del tesoro, il quale
stabilisce la data in  cui  debbono  essere  effettuati  i  pagamenti
medesimi nel corso del mese di scadenza;
  Visti  gli  articoli  25,  56 e 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernenti  il  pagamento,  nel
mese  di  dicembre,  dell'indennita'  speciale  annua  a  favore  dei
titolari di pensioni di guerra;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 19
aprile 1986, n. 138, con il quale viene consentito che  il  pagamento
delle  pensioni  provvisorie  e  definitive,  nonche'  degli  assegni
congeneri a carico  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  con
ordinamento  autonomo,  sia  effettuato  mediante  accreditamento nei
conti correnti bancari intestati agli aventi diritto;
  Visto  il proprio decreto 1  agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 1986, con il quale e'  stato  fissato,
con  effetto  dal  mese  di ottobre 1986, il calendario dei pagamenti
delle pensioni e assegni diretti e di  riversibilita',  in  relazione
alla  specie  e  all'ammontare mensile netto delle pensioni e assegni
medesimi;
  Considerato   che  occorre  fissare  un  nuovo  calendario  per  il
pagamento delle pensioni  e  assegni  congeneri  in  conseguenza  sia
dell'aumento  verificatosi  nell'ammontare  delle  pensioni e assegni
medesimi  per  effetto  di  miglioramenti  economici   di   carattere
generale;
  Sentito   al   riguardo   il   Ministero   delle   poste   e  delle
telecomunicazioni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  pagamenti delle pensioni e assegni diretti e di riversibilita' e
assegni  congeneri  a  carico  del  bilancio   dello   Stato,   delle
amministrazioni  e  aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello Stato
hanno inizio, presso qualsiasi ufficio postale pagatore, dal giorno 1
del  mese  di  scadenza  e  sono  scaglionati, in relazione alla loro
specie e  al  loro  ammontare  mensile  netto,  come  dal  calendario
riportato  nelle sottoindicate tabelle A, B, C, D ed E, a partire dal
mese di giugno 1990:
                                                            TABELLA A
  Pensioni di guerra dirette e di riversibilita':
   dal giorno 1, pensioni fino a L. 100.000;
   dal giorno 2, pensioni fino a L. 149.000;
   dal giorno 3, pensioni fino a L. 200.000;
   dal giorno 4, pensioni fino a L. 368.000;
   dal giorno 5, pensioni oltre L. 368.000.
                                                            TABELLA B
  Pensioni ordinarie dirette e di riversibilita':
   dal  giorno  9,  pensioni  dei grandi invalidi per servizio, senza
limiti di importo;
   dal giorno 10, pensioni fino a L. 880.000;
   dal giorno 11, pensioni fino a L. 1.046.000;
   dal giorno 12, pensioni fino a L. 1.184.000;
   dal giorno 16, pensioni fino a L. 1.386.000;
   dal giorno 19, pensioni fino a L. 1.604.000;
   dal giorno 20, pensioni oltre L. 1.604.000.
  I  limiti  d'importo  indicati  nelle  predette  tabelle  A  e B si
intendono raddoppiati per il pagamento della mensilita'  di  dicembre
di ogni anno.
                                                            TABELLA C
  Pensioni  ferroviarie  e degli istituti di previdenza, dirette e di
riversibilita', dal mese di gennaio al mese di novembre:
   dal giorno 21, pensioni fino a L. 880.000;
   dal giorno 22, pensioni fino a L. 980.000;
   dal giorno 24, pensioni fino a L. 1.132.000;
   dal giorno 25, pensioni fino a L. 1.347.000;
   dal giorno 26, pensioni oltre L. 1.347.000.
                                                            TABELLA D
  Pensioni  ferroviarie  e degli istituti di previdenza, dirette e di
riversibilita', per il mese di dicembre:
   dal giorno 21, pensioni fino a L. 1.865.000;
   dal giorno 22, pensioni fino a L. 2.331.000;
   dal giorno 23, pensioni oltre L. 2.331.000.
                                                            TABELLA E
  Assegni  di medaglia e assegni annessi all'onorificenza dell'ordine
di Vittorio Veneto:
   assegni di medaglia (escluse quelle d'oro il cui pagamento avviene
mensilmente): dal giorno 30 giugno di ogni anno;
   assegni  annessi  all'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto:
dal giorno 31 gennaio e dal giorno 31 luglio di ogni anno.