IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato e successive modificazioni; Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 197 come modificato con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, con il quale viene tra l'altro stabilito che la periodicita' dei pagamenti delle pensioni e' fissata con decreto del Ministro del tesoro, il quale stabilisce la data in cui debbono essere effettuati i pagamenti medesimi nel corso del mese di scadenza; Visti gli articoli 25, 56 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernenti il pagamento, nel mese di dicembre, dell'indennita' speciale annua a favore dei titolari di pensioni di guerra; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, con il quale viene consentito che il pagamento delle pensioni provvisorie e definitive, nonche' degli assegni congeneri a carico delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sia effettuato mediante accreditamento nei conti correnti bancari intestati agli aventi diritto; Visto il proprio decreto 1 agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 1986, con il quale e' stato fissato, con effetto dal mese di ottobre 1986, il calendario dei pagamenti delle pensioni e assegni diretti e di riversibilita', in relazione alla specie e all'ammontare mensile netto delle pensioni e assegni medesimi; Considerato che occorre fissare un nuovo calendario per il pagamento delle pensioni e assegni congeneri in conseguenza sia dell'aumento verificatosi nell'ammontare delle pensioni e assegni medesimi per effetto di miglioramenti economici di carattere generale; Sentito al riguardo il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. I pagamenti delle pensioni e assegni diretti e di riversibilita' e assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, delle amministrazioni e aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello Stato hanno inizio, presso qualsiasi ufficio postale pagatore, dal giorno 1 del mese di scadenza e sono scaglionati, in relazione alla loro specie e al loro ammontare mensile netto, come dal calendario riportato nelle sottoindicate tabelle A, B, C, D ed E, a partire dal mese di giugno 1990: TABELLA A Pensioni di guerra dirette e di riversibilita': dal giorno 1, pensioni fino a L. 100.000; dal giorno 2, pensioni fino a L. 149.000; dal giorno 3, pensioni fino a L. 200.000; dal giorno 4, pensioni fino a L. 368.000; dal giorno 5, pensioni oltre L. 368.000. TABELLA B Pensioni ordinarie dirette e di riversibilita': dal giorno 9, pensioni dei grandi invalidi per servizio, senza limiti di importo; dal giorno 10, pensioni fino a L. 880.000; dal giorno 11, pensioni fino a L. 1.046.000; dal giorno 12, pensioni fino a L. 1.184.000; dal giorno 16, pensioni fino a L. 1.386.000; dal giorno 19, pensioni fino a L. 1.604.000; dal giorno 20, pensioni oltre L. 1.604.000. I limiti d'importo indicati nelle predette tabelle A e B si intendono raddoppiati per il pagamento della mensilita' di dicembre di ogni anno. TABELLA C Pensioni ferroviarie e degli istituti di previdenza, dirette e di riversibilita', dal mese di gennaio al mese di novembre: dal giorno 21, pensioni fino a L. 880.000; dal giorno 22, pensioni fino a L. 980.000; dal giorno 24, pensioni fino a L. 1.132.000; dal giorno 25, pensioni fino a L. 1.347.000; dal giorno 26, pensioni oltre L. 1.347.000. TABELLA D Pensioni ferroviarie e degli istituti di previdenza, dirette e di riversibilita', per il mese di dicembre: dal giorno 21, pensioni fino a L. 1.865.000; dal giorno 22, pensioni fino a L. 2.331.000; dal giorno 23, pensioni oltre L. 2.331.000. TABELLA E Assegni di medaglia e assegni annessi all'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto: assegni di medaglia (escluse quelle d'oro il cui pagamento avviene mensilmente): dal giorno 30 giugno di ogni anno; assegni annessi all'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto: dal giorno 31 gennaio e dal giorno 31 luglio di ogni anno.