IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del debito pubblico cura
normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli  nominativi
rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in
base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare  gli  importi
di  dette  operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi
buoni,  al  fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto
servizio,  rendendolo,  nel contempo, economicamente piu' vantaggioso
per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto che il 1  maggio 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro
poliennali 10,50% emessi con  decreti  ministeriali  24  aprile  e  2
maggio  1986,  9,15% emessi con decreto ministeriale 23 aprile 1987 e
10,50% emessi con  decreto  ministeriale  26  aprile  1988  (Gazzetta
Ufficiale  n.  98 del 29 aprile 1986, n. 104 del 7 maggio 1986, n. 97
del 28 aprile 1987 e n. 99 del 29 aprile 1988);
  Visto  il  proprio decreto 23 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1990 con il quale e' stata disposta, fra
l'altro,  l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del Tesoro
poliennali 12,50% di scadenza 1  aprile 1992;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle condizioni di mercato, di
disporre  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro  poliennali  12,50%  di
scadenza  1  maggio 1994, nonche' di una seconda tranche dei predetti
buoni del Tesoro poliennali 12,50%-1  aprile  1992,  da  destinare  a
sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli
menzionati buoni  del  Tesoro  poliennali  10,50%  nominativi;  dette
emissioni sono incrementabili per le suddette operazioni di reimpiego
o di investimenti di capitali da  effettuare  per  il  tramite  della
Direzione generale del debito pubblico;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione  di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di
scadenza 1  maggio  1994  per  un  importo  di  lire  4.000  miliardi
nominali,  al  prezzo  fisso  di  emissione stabilito in L. 95,85% da
destinare a sottoscrizioni in contanti.
  E'  disposta  altresi'  l'emissione di una seconda tranche di buoni
del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza  1   aprile  1992,  per  un
importo  di lire 4.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di
emissione di  L.  98,55  ed  alle  medesime  condizioni  e  modalita'
previste  dal  decreto  ministeriale  23 marzo 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1990.
  L'assegnazione  dei buoni di ciascuno dei prestiti predetti avviene
con il  sistema  dell'asta  marginale  riferito  ad  un  "diritto  di
sottoscrizione".   Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta  la
maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione  indicato  nei
precedenti  commi,  che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di
essere disposto a  corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  di
buoni.  Le  richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti
ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo  all'esecuzione  delle
relative operazioni.
  L'importo   globale  in  emissione  e'  incrementabile  fino  a  L.
1.766.100.000 di B.T.P.  12,50%,  con  le  stesse  due  scadenze,  da
destinare  al  rinnovo  dei B.T.P. 10,50% di scadenza 1  maggio 1990,
nominativi.
  L'importo  di  lire  4.000 miliardi dei buoni del Tesoro poliennali
12,50% - 1  maggio 1994, e' incrementabile di  lire  10  miliardi  da
destinare  esclusivamente  alle  operazioni  di  reimpiego  di titoli
nominativi rimborsabili o  di  investimenti  di  capitali  menzionate
nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale
del debito pubblico; restano ferme, per quanto  concerne  la  seconda
tranche  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali 12,50%1  aprile 1992, le
disposizioni dell'art. 1, comma quarto, e dell'art. 17  del  predetto
decreto  ministeriale  23  marzo  1990, riguardante l'emissione della
prima tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabili in due
semestralita' posticipate, rispettivamente al 1  novembre  ed  al  1
maggio  di ogni anno per i B.T.P. 1  maggio 1994 e al 1  ottobre e al
1  aprile per i B.T.P. 1  aprile 1992.
  I  possessori  di  soli  buoni  del  t'esoro  poliennali  10,50% di
scadenza 1  maggio 1990 nominativi, qualora non intendano ottenere il
rimborso  di  essi,  hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi
titoli, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al portatore
in   applicazione  degli  articoli  seguenti,  con  decorrenza  degli
interessi dal 1  maggio 1990 per i B.T.P. 1  maggio  1994  e  dal  1
aprile 1990 per i B.T.P. 1  aprile 1992.