IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                          SULLA PROPOSTA DEL
                         MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1990,  n.   37,   recante
disposizioni  in materia di trattamento economico dei dirigenti dello
Stato e delle categorie ad essi equiparate,  nonche'  in  materia  di
pubblico impiego;
  Visto  l'art. 1, comma 4, del predetto decreto-legge, che ha esteso
al sopracitato personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della  relativa legge di conversione, la normativa vigente in materia
di trattamento di missione per i dirigenti degli  enti  pubblici  non
economici,  di cui all'art. 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n.
88, in base alla quale i  dirigenti  comandati  in  missione  possono
chiedere  il  rimborso  delle  spese  effettivamente sostenute per il
vitto e per l'alloggio, con conseguente riduzione dell'indennita'  di
trasferta;
  Visto  l'art.  1,  comma 4- bis, del medesimo decreto-legge n. 413,
che per la determinazione dei limiti massimi  di  spesa  rimborsabili
per  il  vitto  e  per l'alloggio rinvia ad un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da  emanare  su  proposta  del
Ministro del tesoro;
  Visto  l'art.  2  della legge 8 marzo 1985, n. 72, che ha esteso ai
dirigenti degli enti pubblici non economici il trattamento economico,
compreso quello di missione, previsto per i dirigenti dello Stato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dal  1   marzo  1990, data di entrata in vigore della
legge 28 febbraio 1990, n. 37,  la  spesa  massima  che  puo'  essere
ammessa a rimborso e' stabilita nelle seguenti misure:
    a)  complessive  L.  100.000  per  due  pasti  giornalieri; detto
importo compete  nella  misura  ridotta  del  50  per  cento  per  la
consumazione di un solo pasto;
    b)  prezzo  di  una  camera  singola  in  alberghi a 4 stelle (1a
categoria).