IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, recante disposizioni in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego; Visto l'art. 1, comma 4, del predetto decreto-legge, che ha esteso al sopracitato personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, la normativa vigente in materia di trattamento di missione per i dirigenti degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, in base alla quale i dirigenti comandati in missione possono chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio, con conseguente riduzione dell'indennita' di trasferta; Visto l'art. 1, comma 4- bis, del medesimo decreto-legge n. 413, che per la determinazione dei limiti massimi di spesa rimborsabili per il vitto e per l'alloggio rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro del tesoro; Visto l'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, che ha esteso ai dirigenti degli enti pubblici non economici il trattamento economico, compreso quello di missione, previsto per i dirigenti dello Stato; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1 marzo 1990, data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1990, n. 37, la spesa massima che puo' essere ammessa a rimborso e' stabilita nelle seguenti misure: a) complessive L. 100.000 per due pasti giornalieri; detto importo compete nella misura ridotta del 50 per cento per la consumazione di un solo pasto; b) prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1a categoria).