IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI D'INTESA CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Viste le leggi 20 giugno 1966, n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67, concernenti limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole; Vista la delibera della giunta comunale di Procida (Napoli) in data 13 gennaio 1990, n. 32; Vista la nota dell'Azienda di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Procida (Napoli) in data 29 marzo 1990, n. 1169; Vista la nota della prefettura di Napoli in data 2 marzo 1990, n. 13292/Gab.; Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. Divieto Dal 1 maggio 1990 al 30 agosto 1990 e' vietato l'afflusso sull'isola di Procida (Napoli) degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.