IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                              D'INTESA CON
                             IL MINISTRO
                    DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Viste  le  leggi  20  giugno  1966,  n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67,
concernenti limitazioni  alla  circolazione  stradale  nelle  piccole
isole,  che  attribuiscono  al Ministro dei lavori pubblici di intesa
con  il  Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo,   sentite   le
amministrazioni  comunali interessate e la locale azienda autonoma di
cura, soggiorno e turismo, la facolta' di vietare nei  mesi  di  piu'
intenso  movimento  turistico, che autoveicoli appartenenti a persone
non facenti parte della  popolazione  stabile  siano  fatti  affluire
nelle isole;
  Vista la delibera della giunta comunale di Procida (Napoli) in data
13 gennaio 1990, n. 32;
  Vista  la nota dell'Azienda di cura, soggiorno e turismo dell'isola
di Procida (Napoli) in data 29 marzo 1990, n. 1169;
  Vista  la  nota della prefettura di Napoli in data 2 marzo 1990, n.
13292/Gab.;
  Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per
le ragioni espresse nei menzionati atti;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                               Divieto
  Dal  1   maggio  1990  al  30  agosto  1990  e'  vietato l'afflusso
sull'isola di  Procida  (Napoli)  degli  autoveicoli  appartenenti  a
persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.