IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  il  comma  terzo  dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n.
298, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 30 marzo  1987,  n.
132,  con  il  quale e' previsto che l'autorizzazione al trasporto di
cose per conto di terzi e' accordata per ciascun veicolo a  motore  e
vale per il traino di rimorchi e semirimorchi in disponibilita' della
stessa impresa proprietaria del veicolo trattore o di  altre  imprese
che abbiano ottenuto autorizzazione;
  Visto il comma quarto dello stesso art. 41, il quale stabilisce che
l'immatricolazione  dei  rimorchi  e  semirimorchi  da  parte   delle
imprese,   cooperative   e   consorzi  muniti  di  autorizzazione  e'
subordinata al rispetto del rapporto di non piu'  di  cinque  veicoli
rimorchiati per ciascun veicolo tecnicamente idoneo al loro traino;
  Visto   il   comma   sesto   del  predetto  articolo  che  consente
l'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi, in numero superiore al
limite  stabilito  dal medesimo articolo al punto 4, in attuazione di
norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di
trasporto;
  Considerato,  altresi',  che  le norme comunitarie liberalizzano il
traino alternativo tra veicoli trattori e  veicoli  rimorchiati,  nei
trasporti  internazionali, non solo fra imprese diverse, ma anche fra
imprese appartenenti a Stati diversi della Comunita' europea;
  Considerato,  inoltre,  che  tra  le speciali tecniche di trasporto
possono essere inclusi da una parte, per  l'eccessiva  onerosita',  i
trasporti  effettuati  con  veicoli  eccedenti  i  limiti di peso e/o
dimensioni di cui agli articoli 132 e 133 del codice della strada,  e
dall'altra  i  trasporti  combinati, per lo sviluppo che e' opportuno
dare ai trasporti  combinati  strada/mare  strada/rotaia,  nonche'  i
rimorchi   e   semirimorchi  muniti  permanentemente  della  speciale
attrezzatura  per  il  trasporto  specifico  di  containers,  nonche'
omologati per l'utilizzo della tecnica bimodale;
  Ritenuta  pertanto, l'opportunita' di consentire la possibilita' di
immatricolazione di rimorchi e semirimorchi in  numero  superiore  al
limite  stabilito al punto 4 dell'art. 4 del decreto-legge 6 febbraio
1987, n. 16, convertito in  legge  30  marzo  1987,  n.  132,  per  i
trasporti  internazionali,  per  i  trasporti  effettuati con veicoli
eccedenti i limiti di peso e/o dimensioni, per i trasporti combinati,
nonche'  muniti  permanentemente  della  speciale attrezzatura per il
trasporto specifico di containers, nonche' omologati  per  l'utilizzo
della tecnica bimodale;
  Considerato   che  il  mantenimento  dei  limiti  predetti  sarebbe
estremamente dannoso per le imprese di trasporto idonee, nonche'  per
l'intera  economia  nazionale  in  previsione  anche  della  prossima
liberalizzazione del 1993;
  Sentito il comitato centrale per l'albo;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Possono  immatricolare  rimorchi e semirimorchi in numero superiore
al limite fissato dal comma 4 dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974,
n. 298, cosi' come modificato dalla legge 30 marzo 1987, n. 132:
   1)  le  imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di
terzi esercenti trasporti internazionali;
   2) le imprese esercenti trasporti:
     a) combinati;
     b) eccezionali;
     c) di containers.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 41 della legge n.
          298/1974, nel testo  sostituito  dall'art.  4  del  D.L.  6
          febbraio 1987, n. 16, convertito nella legge 30 marzo 1987,
          n. 132:
             "Art.  41  (Autorizzazioni).  -  Per l'effettuazione dei
          trasporti di cose per conto  di  terzi  e'  necessario  che
          l'imprenditore   sia  iscritto  nell'albo  nazionale  degli
          autotrasportatori di cose  per  conto  di  terzi  ed  abbia
          ottenuto apposita autorizzazione.
             L'autorizzazione  consente  l'effettuazione di trasporti
          nell'ambito dell'intero territorio nazionale.
             L'autorizzazione  e'  accordata per ciascun autoveicolo,
          di cui alle lettere d), e) ed f)  dell'art.  26  del  testo
          unico  delle  norme  sulla circolazione stradale, approvato
          con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il  traino
          dei  rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilita'
          della stessa impresa o di altre imprese iscritte  nell'albo
          degli    autotrasportatori    e    che   abbiano   ottenuto
          autorizzazione  ovvero  siano   nella   disponibilita'   di
          consorzi  o  cooperative  cui  partecipino imprese iscritte
          all'albo  e  che  abbiano  ottenuto   autorizzazione.   Nei
          trasporti  internazionali  il  traino  e'  esteso a veicoli
          rimorchiati immatricolati all'estero.
             L'immatricolazione  di  rimorchi e semirimorchi da parte
          delle  imprese  nonche'  da  parte  dei  consorzi  e  delle
          cooperative  di  cui  al  terzo  comma  e'  subordinata  al
          rispetto  del  rapporto  di  non  piu'  di  cinque  veicoli
          rimorchiati  per  ciascun  veicolo  a  motore  tecnicamente
          idoneo al loro traino.
             Da  parte  di  ciascuna impresa iscritta nell'albo degli
          autotrasportatori non possono essere immatricolati  veicoli
          di  cui  alla lettera e) dell'art. 26 del testo unico delle
          norme sulla circolazione stradale, approvato con il  D.P.R.
          15  giugno  1959, n.  393, in numero superiore a quello dei
          veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello  stesso  testo
          unico in disponibilita' della stessa impresa.
             L'immatricolazione  di  rimorchi,  di  semirimorchi e di
          trattori   in   numero   superiore   a   quanto    indicato
          rispettivamente  al  quarto  e  quinto  comma  puo'  essere
          prevista, sentito il  comitato  centrale  per  l'albo,  con
          decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di
          norme internazionali, ovvero tenendo conto  di  particolari
          tecniche  di trasporto, nonche' con decreti che recepiscano
          accordi economici collettivi conclusi fra  le  associazioni
          piu'  rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel
          comitato centrale per l'albo,  e  dell'utenza,  ovvero  tra
          associazioni di autotrasportatori.
             Il  Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale
          per l'albo, puo', con proprio decreto prevedere il rilascio
          di  speciali  autorizzazioni  con limiti relativi alle cose
          oggetto del trasporto, alla portata,  alle  caratteristiche
          ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla
          validita' temporale.
             Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta
          deve essere fatta menzione in apposito documento  che  deve
          accompagnare il trasporto.
             Le   autorizzazioni   vengono  rilasciate  dagli  uffici
          provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti  in
          concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio
          di competenza degli uffici  stessi  e  che  siano  iscritte
          nell'albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di cose per
          conto di terzi. A tal fine  le  suddette  imprese  allegano
          alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione
          all'albo.
             Il   Ministro   dei  trasporti  adotta  i  provvedimenti
          necessari affinche' l'offerta del  trasporto  di  merci  su
          strada  sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il
          comitato centrale per l'albo, che devono  esprimere  parere
          nel  termine  di  trenta  giorni. Con tali provvedimenti il
          Ministro fissa i criteri di  priorita'  per  l'assegnazione
          delle autorizzazioni contingentate".