IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  14  giugno 1989, n. 230, convertito nella
legge 4 agosto 1989, n. 282;
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n.
689;
  Visto  il  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  65,  convertito, con
modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'amministratore,  nominato ai sensi dell'art. 2-sexies della legge
31 maggio 1965, n. 575, introdotto con l'art. 1 del decreto-legge  14
giugno  1989,  n.  230, convertito nella legge 4 agosto 1989, n. 282,
presenta, all'intendente di  finanza  competente  per  territorio,  a
seguito  dell'emanazione del provvedimento definitivo di confisca dei
beni sequestrati, una relazione particolareggiata sulla  consistenza,
sull'attuale   utilizzazione   e   sullo  stato  di  conservazione  e
manutenzione  dei  beni,  indicandone  il  relativo   valore.   Nella
relazione  devono  essere  riportate  le  risultanze  della  gestione
attuata durante il periodo del sequestro cautelare.
  Le  somme  anticipate  dall'erario,  per  le  spese necessarie alla
conservazione ed all'amministrazione dei beni sequestrati, non ancora
utilizzate  all'atto della confisca definitiva, devono essere versate
dall'amministratore  del  sequestro  al  capitolo  3530  -   "Entrate
eventuali  e  diverse concernenti il Ministero di grazia e giustizia"
dello stato di previsione dell'entrata.
  Ove l'amministratore della gestione dei beni confiscati sia diverso
da quello del sequestro,  gli  sono  trasferite  le  somme  residuali
derivanti dalla gestione dei beni sequestrati.