IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito nella legge 4 agosto 1989, n. 282; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689; Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155; Decreta: Art. 1. L'amministratore, nominato ai sensi dell'art. 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto con l'art. 1 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito nella legge 4 agosto 1989, n. 282, presenta, all'intendente di finanza competente per territorio, a seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo di confisca dei beni sequestrati, una relazione particolareggiata sulla consistenza, sull'attuale utilizzazione e sullo stato di conservazione e manutenzione dei beni, indicandone il relativo valore. Nella relazione devono essere riportate le risultanze della gestione attuata durante il periodo del sequestro cautelare. Le somme anticipate dall'erario, per le spese necessarie alla conservazione ed all'amministrazione dei beni sequestrati, non ancora utilizzate all'atto della confisca definitiva, devono essere versate dall'amministratore del sequestro al capitolo 3530 - "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero di grazia e giustizia" dello stato di previsione dell'entrata. Ove l'amministratore della gestione dei beni confiscati sia diverso da quello del sequestro, gli sono trasferite le somme residuali derivanti dalla gestione dei beni sequestrati.