IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto   l'art.   1,  del  decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio
nazionale;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 aprile 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della  revisione  prezzi  per  tutte  le opere il cui onere grava sul
Fondo della protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che  detta  norme
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Visto  l'art.  30  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  38,
con  il  quale, tra l'altro, e' stato rifinanziato l'art. 1 del sopra
citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, per  gli  interventi  sui
dissesti idrogeologici;
  Vista la nota n. 328 del 2 febbraio 1990 del comune di Lubriano con
la quale viene richiesto un finanziamento di  L.  3.748.500.000,  per
eliminare  l'incombente  pericolo  per  la  pubblica  incolumita' nel
centro abitato del comune di Lubriano;
  Viste  le  risultanze del verbale di sopralluogo in data 24 gennaio
1990 nel quale il gruppo nazionale per  la  difesa  dalle  catastrofi
idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per
la pubblica incolumita';
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata la necessita' di consentire un primo immediato intervento
teso alla realizzazione delle opere piu' urgenti per la  eliminazione
del  pericolo  incombente  per  la pubblica incolumita', comprendenti
indagini  geologiche,  generali  essenziali  per   la   progettazione
dell'intero intervento;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  le  finalita'  di  cui  in  premessa  il comune di Lubriano e'
autorizzato   all'esecuzione   delle   opere   piu'   urgenti    tese
all'eliminazione del pericolo incombente, per dissesto idrogeologico,
accertato nell'ambito del comune medesimo.