MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede le modalita' del versamento diretto della imposta sul reddito delle persone fisiche mediante delega ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonche' ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni; Vista la legge 17 ottobre 1977, n. 749, che pone l'obbligo ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche di versare un acconto dell'imposta dovuta per l'anno in corso, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Visto l'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, con il quale sono state estese all'imposta locale sui redditi, dovuta dalle persone fisiche e dalle societa' ed associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le modalita' di pagamento mediante delega alle aziende di credito di cui all'art. 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche per il versamento a titolo di acconto; Visto l'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, che pone l'obbligo ai contribuenti di effettuare in due rate i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi dovuti ai sensi della legge 17 ottobre 1977, n. 749, e del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38; Visto l'art. 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che fissa nella misura del 16,2 per cento l'aliquota dell'imposta locale sui redditi e la devoluzione diretta alla regione Sicilia di una quota del gettito ILOR pari al 12,6 per cento; Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modoficato dall'art. 16 della legge 13 aprile 1977, n. 114, che ha stabilito dal 1 al 31 maggio il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi; Visto l'art. 1 della legge 2 maggio 1976, n. 160, che prevede l'applicazione, a carico delle aziende di credito, di una penale del 2% giornaliero nel caso di ritardato versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello stato delle somme ricevute; Visti il quarto e il quinto comma dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, concernenti l'iscrizione a ruolo dell'imposta non versata mediante delega nonche' la misura percentuale della commissione a favore delle aziende di credito; Visto l'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, che stabilisce l'importo minimo e massimo delle commissioni spettanti alle aziende di credito e riduce allo 0,50 per cento la misura della penale a carico delle aziende di credito se il mancato versamento e' dovuto ad errori materiali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che ha istituito il servizio di riscossione dei tributi; Considerato che il precitato art. 3-bis prevede la emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, al fine di stabilire le caratteristiche e le modalita' di rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione per i necessari controlli; Ritenuta la necessita' di sostituire il decreto ministeriale 1 ottobre 1982 i decreti modificativi 21 dicembre 1984, 9 dicembre 1986 e 16 agosto 1988; Decreta: Art. 1. I versamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi che i contribuenti sono tenuti ad effettuare in base alla dichiarazione, giusta il disposto dell'art. 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, nonche' i versamenti degli acconti delle stesse imposte che i contribuenti medesimi devono eseguire per l'anno in corso a norma della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38 e del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.