MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
Visto  l'art.  3-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  602,  che  prevede  le modalita' del versamento
diretto  della  imposta  sul  reddito  delle persone fisiche mediante
delega  ad  una  delle  aziende  di  credito  di  cui all'art. 54 del
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonche' ad una delle
casse  rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n.
1706,  modificato  con  la  legge  4  agosto  1955, n. 707, aventi un
patrimonio non inferiore a lire cento milioni;
Vista  la  legge  17  ottobre  1977,  n.  749,  che pone l'obbligo ai
contribuenti  soggetti  all'imposta sul reddito delle persone fisiche
di  versare  un  acconto  dell'imposta dovuta per l'anno in corso, ai
sensi  dell'art. 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  23  dicembre  1977,  n.  936,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38,
con il quale sono state estese all'imposta locale sui redditi, dovuta
dalle  persone  fisiche  e  dalle  societa'  ed  associazioni  di cui
all'art.  5  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n. 597, le modalita' di pagamento mediante delega alle aziende
di  credito  di  cui  all'art. 3-bis del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  anche per il versamento a
titolo di acconto;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, che pone l'obbligo
ai  contribuenti  di  effettuare  in due rate i versamenti di acconto
dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale
sui  redditi  dovuti  ai sensi della legge 17 ottobre 1977, n. 749, e
del   decreto-legge   23  dicembre  1977,  n.  936,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38;
Visto  l'art.  3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che fissa nella
misura  del 16,2 per cento l'aliquota dell'imposta locale sui redditi
e  la  devoluzione  diretta  alla  regione  Sicilia  di una quota del
gettito ILOR pari al 12,6 per cento;
Visto  l'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre  1973,  n. 600, come modoficato dall'art. 16 della legge 13
aprile  1977,  n. 114, che ha stabilito dal 1 al 31 maggio il termine
per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
Visto  l'art.  1  della  legge  2  maggio  1976,  n. 160, che prevede
l'applicazione,  a carico delle aziende di credito, di una penale del
2%  giornaliero  nel  caso  di  ritardato  versamento alla sezione di
tesoreria provinciale dello stato delle somme ricevute;
Visti il quarto e il quinto comma dell'art. 17 della legge 2 dicembre
1975,  n.  576,  concernenti  l'iscrizione  a  ruolo dell'imposta non
versata   mediante   delega   nonche'  la  misura  percentuale  della
commissione a favore delle aziende di credito;
Visto  l'art.  5  della  legge 4 ottobre 1986, n. 657, che stabilisce
l'importo  minimo  e massimo delle commissioni spettanti alle aziende
di  credito  e  riduce  allo  0,50 per cento la misura della penale a
carico delle aziende di credito se il mancato versamento e' dovuto ad
errori materiali;
Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, che ha istituito il servizio di riscossione dei tributi;
Considerato  che  il precitato art. 3-bis prevede la emanazione di un
decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro,  al  fine  di  stabilire le caratteristiche e le modalita' di
rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei
versamenti  in  tesoreria  e  la  trasmissione  dei  relativi  dati e
documenti all'amministrazione per i necessari controlli;
Ritenuta la necessita' di sostituire il decreto ministeriale 1
ottobre 1982 i decreti modificativi 21 dicembre 1984, 9 dicembre 1986
e 16 agosto 1988;
                              Decreta:
                               Art. 1.
I  versamenti  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  e
dell'imposta  locale  sui  redditi  che i contribuenti sono tenuti ad
effettuare  in  base alla dichiarazione, giusta il disposto dell'art.
3-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602,  e  dell'art.  2 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38,
nonche'  i  versamenti  degli  acconti  delle  stesse  imposte  che i
contribuenti  medesimi  devono  eseguire  per l'anno in corso a norma
della  legge  23  marzo  1977, n. 97, e successive modificazioni, del
decreto-legge   23   dicembre   1977,   n.   936,   convertito,   con
modificazioni,   nella   legge   23   febbraio  1978,  n.  38  e  del
decreto-legge  2  marzo  1989,  n. 69, convertito, con modificazioni,
nella  legge 27 aprile 1989, n. 154, sono regolati dalle disposizioni
del presente decreto.