IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 che ha previsto la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese, autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai fini del pagamento della imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; Considerata la necessita' di emanare il presente decreto, ai fini di individuare l'ammontare del credito attribuibile per ciascun autoveicolo, sulla base del numero totale delle autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi in essere al 31 dicembre 1989; Considerata la necessita' di procedere alla individuazione dei soggetti beneficiari, delle condizioni e requisiti che gli stessi debbono possedere per aver titolo al credito di imposta, nonche' alla specificazione delle caratteristiche dei veicoli, da dividere in fasce in funzione del loro peso complessivo; Tenuto conto che il numero complessivo dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi in circolazione nel Paese, al 31 dicembre 1989, e' determinabile in 180.000 unita', suddivisibili in 4 fasce in funzione del loro peso complessivo che e' indicativo delle spese di gasolio e lubrificanti effettivamente sostenute dalle imprese titolari delle relative autorizzazioni insistenti sui veicoli stessi; Rilevato, peraltro, che il credito di imposta non compete agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi; Decreta: Art. 1. I beneficiari del credito di imposta di cui all'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, sono individuati nelle persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, alla data del 31 dicembre 1989, e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi insistenti sui veicoli a motore, come individuati nel successivo art. 3, in funzione del loro peso complessivo, ovvero peso rimorchiabile, con esclusione dei veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.