IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto-legge  27  aprile 1990, n. 90 che ha previsto la
concessione  di  un  credito  d'imposta  a  favore   delle   imprese,
autorizzate  all'esercizio  dell'autotrasporto  di merci per conto di
terzi, iscritte all'albo  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che
esercitano  l'autotrasporto  di  cose  per conto di terzi di cui alla
legge 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai fini  del  pagamento  della
imposta  sul  reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle  persone  giuridiche,  dell'imposta  locale   sui   redditi   e
dell'imposta sul valore aggiunto;
  Considerata  la  necessita' di emanare il presente decreto, ai fini
di individuare  l'ammontare  del  credito  attribuibile  per  ciascun
autoveicolo,  sulla  base  del  numero totale delle autorizzazioni al
trasporto di merci per conto di terzi in essere al 31 dicembre 1989;
  Considerata  la  necessita'  di  procedere  alla individuazione dei
soggetti beneficiari, delle condizioni e  requisiti  che  gli  stessi
debbono possedere per aver titolo al credito di imposta, nonche' alla
specificazione delle caratteristiche  dei  veicoli,  da  dividere  in
fasce in funzione del loro peso complessivo;
  Tenuto  conto  che  il  numero  complessivo  dei veicoli adibiti al
trasporto di cose per conto di terzi in circolazione nel Paese, al 31
dicembre 1989, e' determinabile in 180.000 unita', suddivisibili in 4
fasce in funzione del loro peso complessivo che e'  indicativo  delle
spese  di  gasolio  e  lubrificanti  effettivamente  sostenute  dalle
imprese titolari delle relative autorizzazioni insistenti sui veicoli
stessi;
  Rilevato,  peraltro,  che  il  credito  di imposta non compete agli
autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore
a 3.500 chilogrammi;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  beneficiari  del  credito  di  imposta  di  cui  all'art. 13 del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, sono individuati  nelle  persone
fisiche  e  giuridiche  iscritte  all'albo di cui alla legge 6 giugno
1974, n.  298,  alla  data  del  31  dicembre  1989,  e  titolari  di
autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi insistenti sui
veicoli a motore, come individuati nel successivo art. 3, in funzione
del  loro peso complessivo, ovvero peso rimorchiabile, con esclusione
dei veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore
a 3.500 chilogrammi.