IL MINISTRO
                      DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
                                  E
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  40  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  108 del 10 maggio 1988, concernente l'approvazione del
testo unico delle norme di legge in materia valutaria;
  Considerata la necessita' di dare attuazione alla direttiva CEE del
24 giugno 1988 per l'attuazione dell'art. 67 del trattato di Roma  in
materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decretano:
                               Art. 1.
     Deroghe e autorizzazioni di carattere generale ai residenti
  1.  I  residenti  possono  detenere  in Italia ed all'estero, sotto
qualsiasi forma, valute estere,  titoli  ed  altri  valori  mobiliari
esteri  in  deroga agli obblighi previsti dal comma 1 dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 148/1988.
  2. I residenti sono autorizzati in via generale:
    a)  a  costituire e detenere in Italia conti e depositi in valute
estere presso le banche abilitate;
    b)  a costituire e detenere all'estero conti e depositi in valute
estere ed in lire;
    c) a concedere a non residenti, in Italia ed all'estero, linee di
credito in valute estere ed in lire;
    d)  a  esportare  mezzi  di  pagamento, titoli di credito, valori
mobiliari e altre disponibilita' in valute estere ed in lire;
    e)  ad  effettuare con contropartite estere operazioni in cambi a
pronti, a termine o con opzione;
    f) ad effettuare tra loro atti dispositivi di valute estere anche
contro lire;
    g)  a regolare in valute estere le obbligazioni assunte con altri
residenti.