IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO E IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 1988, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria; Considerata la necessita' di dare attuazione alla direttiva CEE del 24 giugno 1988 per l'attuazione dell'art. 67 del trattato di Roma in materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali; Sentita la Banca d'Italia; Decretano: Art. 1. Deroghe e autorizzazioni di carattere generale ai residenti 1. I residenti possono detenere in Italia ed all'estero, sotto qualsiasi forma, valute estere, titoli ed altri valori mobiliari esteri in deroga agli obblighi previsti dal comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148/1988. 2. I residenti sono autorizzati in via generale: a) a costituire e detenere in Italia conti e depositi in valute estere presso le banche abilitate; b) a costituire e detenere all'estero conti e depositi in valute estere ed in lire; c) a concedere a non residenti, in Italia ed all'estero, linee di credito in valute estere ed in lire; d) a esportare mezzi di pagamento, titoli di credito, valori mobiliari e altre disponibilita' in valute estere ed in lire; e) ad effettuare con contropartite estere operazioni in cambi a pronti, a termine o con opzione; f) ad effettuare tra loro atti dispositivi di valute estere anche contro lire; g) a regolare in valute estere le obbligazioni assunte con altri residenti.