L'ASSESSORE
                  PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                     E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della Regione.
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637,  recante  norme  di  attuazione  dello  statuto  della   regione
siciliana  in  materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle
arti;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della regione siciliana, approvato  con  decreto
del Presidente della regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1› agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali e panoramiche;
  Visto  il  regolamento  di esecuzione della predetta legge n. 1497,
approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto  il verbale del 7 ottobre 1985 della seduta della commissione
provinciale per  le  bellezze  naturali  e  panoramiche  di  Palermo,
debitamente  pubblicato  all'albo pretorio del comune di Pollina, con
il quale e' stato deliberato di includere nell'elenco delle  bellezze
naturali  e panoramiche parte del territorio comunale di Pollina, per
le  sue  impareggiabili  bellezze  panoramiche,  mirabili  sintesi  e
combinazioni di diversi elementi naturali, quale il mare, le colline,
le vallate e l'intera flora, e per il centro abitato, che costituisce
un  osservatorio  panoramico  su  un  vasto territorio di eccezionale
bellezza;
  Visti  i  decreti del presidente della regione n. 457/7, modificato
con decreto del presidente della regione n.  1572  del  18  settembre
1968,  pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n.
44 del 5 ottobre 1968,  n.  4759  e  n.  4760  del  25  agosto  1967,
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 38 del
2 settembre 1967, con i quali, ai sensi e per gli effetti della legge
29  giugno  1939,  n. 1497, venivano dichiarati di notevole interesse
pubblico e sottoposti alle disposizioni vincolistiche previste  dalla
stessa  legge,  rispettivamente,  parte  del  territorio  comunale di
Termini Imerese fino alla foce del fiume Imera, parte del  territorio
comunale di Campofelice di Roccella, parte del territorio comunale di
Lascari.
  Tali  vincoli venivano in sintesi cosi' motivati: per la morfologia
del loro paesaggio caratterizzato da una zona  pianeggiante,  la  cui
ricca   vegetazione   prevalentemente  orticola  e'  intervallata  da
caratteristici  casolari  sparsi  e  da  una  serie  di  contrafforti
collinari  ricoperti  da  uliveti e varia vegetazione; per l'ampiezza
delle  visuali  godibili  da  diversi  punti  di  vista,  con  scorci
panoramici  stupendi  della piana sottostante, del mare aperto con lo
sfondo delle Eolie, e a sud della catena  montuosa  delle  Madonie  e
delle alte e incombenti rocce del Monte S. Calogero;
  Visti  il  decreto del presidente della regione n. 581 del 3 luglio
1971, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana  n.
34  dell'8 luglio 1971, decreti assessoriali numeri 1907 e 1913 del 5
agosto  1985,  pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale  della  regione
siciliana  n.  44 del 5 ottobre 1985, con i quali, ai sensi e per gli
effetti della gia' citata legge n. 1497/39,  venivano  dichiarate  di
notevole  interesse pubblico e sottoposte alle norme vincolistiche di
cui  alla  legge  n.  1497/39,  rispettivamente,  le  aree  demaniali
marittime  dei  comuni  di  Lascari,  di Campofelice di Roccella e di
Termini Imerese;
  Visti  i decreti del presidente della regione n. 141 del 30 gennaio
1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana  n.
7  del  15 febbraio 1969, n. 377 dell'8 giugno 1970, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 30 del 30 giugno 1970 e
il  decreto assessoriale n. 1751 del 23 luglio 1985, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 50 del 9 novembre 1985,
concernenti  la dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte
del territorio comunale di Cefalu' e delle  relative  aree  demaniali
marittime,  per  il  valore  estetico  e  tradizionale  e  di  grande
importanza architettonica del suo centro abitato, formante un  quadro
naturale  di  singolare  bellezza; per la zona della fascia costiera,
costituita per lunghi tratti da  distese  sabbiose,  intervallate  da
rocce  a strapiombo sul mare, cui fanno riscontro insenature e scogli
di  straordinaria  bellezza;  per  la   cornice   di   lussureggiante
vegetazione punteggiata da casolari e ville sparse, con lo sfondo del
mare; per il complesso paesistico, che  ha  come  punto  centrale  il
santuario   di   Gibilmanna,   le   cui   vallate   circostanti  sono
caratterizzate  da  boschi,  macchie  mediterranee  e  ampi   pascoli
naturali;  per  gli  innumerevoli punti di vista da cui sono godibili
scorci panoramici di straordinaria bellezza;
  Esaminato  il  verbale  redatto nella seduta del 23 settembre 1987,
nella quale la commissione provinciale per la tutela  delle  bellezze
naturali e panoramiche di Palermo ha proposto di sottoporre a vincolo
paesaggistico la zona delle Madonie, compresa tra il fiume Imera e il
fiume  Pollina,  che  ricade  nei  territori comunali di Caltavuturo,
Campofelice di Roccella,  Castelbuono,  Castellana  Sicula,  Cefalu',
Cerda,  Collesano,  Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari,
Petralia Soprana,  Petralia  Sottana,  Polizzi,  Pollina,  San  Mauro
Castelverde,  Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese e che risulta
delimitata secondo la descrizione che segue:
   "ad   est   dal  confine  di  provincia  Palermo-Messina  sino  ad
oltrepassare la s.s. 120, segue detto confine fino ad intersecare  la
linea ideale, che dista 300 metri a valle della strada statale 120.
  Si  segue  la  linea  ideale  (che  dista  300  metri a valle della
statale) fino all'intersezione con la  linea  ideale  che  dista  150
metri   dal   torrente   Vigne  del  Medico,  prima  e  del  torrente
Caltavuturo, dopo.
  Si  segue  detta  linea  ideale  ad ovest fino ad intersecare al km
1,500 la strada di collegamento Caltavuturo-Alia.
  Si  segue  a sud-ovest detta strada fino ad intersecare, alla quota
516, il sentiero che conduce a  nord  alla  masseria  Carpinello,  si
raggiunge  detta masseria e si prosegue per la mulattiera che conduce
a Portella di Granza, da qui si prosegue verso nord lungo la linea di
confine dei comuni di Montemaggiore Belsito e Aliminusa con il comune
di Sclafani Bagni, fino all'intersezione  del  confine  comunale  fra
Aliminusa  e  Cerda;  si prosegue sempre verso nord lungo la linea di
delimitazione del bosco Tamburello fino  a  quota  455,  si  prosegue
lungo  la strada carregiabile da quota 455 seguendo la stessa fino al
confine comunale di Cerda  con  il  territorio  comunale  di  Termini
Imerese.
  Si  segue  detto  confine  lungo  la  carreggiabile coincidente col
confine stesso e proseguendo detta carreggiabile fino  a  raggiungere
il  borgo  La  Signora;  si  prosegue  lungo detta carreggiabile fino
all'intersezione con la mulattiera a quota 162.
  Si  unisce detto punto di intersezione con il punto a quota 105, si
unisce quest'ultimo punto con il km 208 della statale 113 proseguendo
verso  nord  fino  al mare seguendo la stessa direttrice; si segue da
detto punto la costa verso est fino al confine con  la  provincia  di
Messina.";
  Accertato  che  il  predetto verbale del 23 settembre 1987 e' stato
pubblicato nell'ambo pretorio dei comuni sopra  citati  e  depositato
nella  segreteria  degli  stessi  comuni,  per  il  periodo  di tempo
prescritto dalla legge n. 1497/1939;
  (Omissis).
  Premesso   che   la  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  non  tutela
sufficientemente la zona sopra descritta, limitandosi a salvaguardare
porzioni di territorio costituito: dalla fascia costiera, per i primi
300 metri dalla battigia, dai fiumi e  loro  sponde  per  un'ampiezza
totale  di  300  metri,  dai monti eccedenti la quota di 1200 metri e
dalle zone boscate;
  Premesso,  altresi',  che  le  zone  gia' vincolate, ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte dell'area in esame,  non
garantiscono  da sole le migliori condizioni di tutela che valgano ad
ottenere una  corretta  fruizione  delle  caratteristiche  di  pregio
paesistico costituenti l'intera area;
  Ritenuta l'opportunita' che alla dichiarazione di bellezza naturale
interessante il territorio suddetto possa piu'  appropriatamente  far
seguito,   a  causa  delle  sue  vaste  dimensioni,  l'emanazione  di
un'adeguata  e  definitiva  disciplina  di  uso  del  territorio,  da
dettarsi,  ai  sensi  del  combinato  disposto degli articoli 5 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 1- bis della legge 8 agosto 1985,  n.
431, mediante piano territoriale paesistico;
  (Omissis).
  Preso  atto  delle  osservazioni  al  vincolo  formulate dal gruppo
ambiente di Castelbuono,  con  atto  del  5  febbraio  1988,  le  cui
proposte  concordano  con  le  finalita'  di  tutela  del vincolo del
comprensorio madonita;
  Ritenuto  nella infondatezza delle opposizioni proposte, che, nella
specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse  che  pongono
di sottoporre a vincolo paesistico la zona delle Madonie compresa tra
il fiume Imera e il fiume Pollina, in conformita' della proposta  del
23  settembre  1987  della  commissione provinciale di Palermo per la
tutela delle bellezze naturali e panoramiche;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  zona  del  territorio  comunale  di  Pollina,  meglio descritta
nell'allegato verbale della commissione provinciale per  le  bellezze
naturali  e panoramiche di Palermo del 7 ottobre 1985 e delimitata in
rosso nell'allegata planimetria "A", che forma  parte  integrante  ed
unico  contesto  con  il  presente decreto, e' dichiarata di notevole
interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri  3
e 4 della legge 29 giugno 1939, n.  1497.