L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70; Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Esaminato il verbale redatto nella seduta del 12 giugno 1986, nella quale la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo ha proposto l'ampliamento del vincolo paesaggistico di parte del territorio comunale di Capaci, gia' deliberato dalla stessa commissione con verbale del 3 maggio 1963, il cui nuovo perimetro viene ad essere cosi' determinato: "la zona da sottoporre a vincolo e' delimitata a nord-ovest dal mare, a nord-est dal territorio del comune di Isola delle Femmine, ad est e sud-est dal confine col comune di Torretta sino al vallone Areddara, a sud dal corso di detto vallone sino alla interruzione dello stesso con la linea di quota 100 mt., ad ovest dalla suddetta linea di quota sino al Pizzo Muletta congiungendosi alla stradella che unisce il Pizzo Muletta alla statale 113 e da qui lungo la strada ferrata sino al confine con il territorio di Carini fino al mare"; Accertato che i predetti verbali del 3 maggio 1963 e del 12 giugno 1986 sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Capaci e depositati nella segreteria del comune stesso, per il periodo di tempo prescritto dalla legge n. 1497/1939; Esaminate le opposizioni proposte, nei termini di cui alla gia' menzionata legge n. 1497, da: (Omissis); Rilevato che l'autostrada che attraversa il territorio di Capaci conserva essenzialmente ancora oggi le caratteristiche di panoramicita' e di notevole suggestione poste in rilievo all'atto dell'apposizione del vincolo deliberato il 3 maggio 1963; Considerato che, percorrendo tale arteria, si nota, dalle numerose visuali panoramiche, come il tratto costiero in questione, costituito da molteplici elementi di pregio paesistico - quali l'isolotto dell'Isola delle Femmine, il golfo di Carini a valle e a monte la catena dei rilievi che circonda l'abitato - mantiene ancora quasi intatte tutte quelle peculiarita' che ne hanno determinato la tutela; Considerato, per le motivazioni che seguono, insufficiente il vincolo ristretto alla sola fascia costiera, in quanto questa zona, per la sua esiguita', non costituisce che una delle componenti dei quadri naturali godibili percorrendo la suddetta autostrada Palermo-Punta Raisi; Rilevato che la parte di territorio compreso tra l'autostrada e la linea ferrata Palermo-Trapani - totalmente inedificata e costituita da un'ampia estensione di terreno pianeggiante con coltivazioni di foraggiere ed agrumi - conserva le caratteristiche della campagna agraria che si spingeva quasi fino al mare; Rilevato che i versanti nord-ovest di "Montagna Raffo Rosso" e "Costa Perniciaro", massicci costieri calcarei con imponenti pareti a falesia subverticali, costituiscono cornice naturale dei quadri paesaggistici formati dalla fascia costiera e dal mare, oltre a presentare essi stessi cospicui caratteri di bellezza naturale; Considerato che i suddetti versanti, composti di una serie di dossoni, balze e pareti ripidissime, variamente incise da linee di compluvio naturali, sono altamente suggestivi, sia per la loro morfologia, sia per l'aspetto cromatico delle rocce, che per l'effetto dell'alterazione meteorica risultano variegate con diversi toni di grigio e di rosso e punteggiate qua e la' di verde dalle piante rupestri; Considerato che alle loro falde una zona di deposizione detritica, coperta quasi completamente da piante arbustive, erbacee e cespugliose, presenta un piu' dolce pendio che connette in modo armonioso le pareti rocciose subverticali alla pianura costiera; Rilevato che il notevole valore paesaggistico e naturalistico della "Montagna Raffo Rosso" e della "Costa Perniciaro" e' determinato inoltre dalla presenza di una rilevante avifauna - in cui i rapaci, rappresentati da specie rare o scientificamente interessanti, come il falco pellegrino, l'aquila del Bonelli, la poiana, il gheppio, hanno un ruolo predominante, nidificando nelle falesie prevalentemente esposte a nord - e che inoltre in questo massiccio trova uno degli ultimi rifugi siciliani il gracchio corallino, specie di particolare bellezza, ormai rara; Rilevato che la presenza di questa ornitofauna in determinati periodi dell'anno e' particolarmente significativa dal punto di vista paesaggistico, costituendo una parte integrante assai espressiva della "bellezza naturale" in oggetto: cosi' durante le parate nuziali, nel periodo della cova, nel periodo in cui gli adulti recano il cibo ai piccoli che lo richiedono con insistenza; Considerato che tali massicci presentano inoltre delle grotte, una delle quali di interesse paletnologico, che ospitano rapaci notturni, chirotteri ed una entomofauna di rilevante interesse scientifico; Rilevato che il "Pizzo Muletta" per la sua configurazione e localizzazione e' un elemento caratterizzante il paesaggio, costituendo l'unica emergenza rocciosa che dalla zona collinare e montuosa retrostante si protende verso nord-ovest per ergersi in piena zona pianeggiante; Considerato che anche sulle pareti rocciose del "Pizzo Muletta" si aprono numerose grotte di notevole interesse preistorico che guardano il mare; Rilevato che l'area suddescritta consente il collegamento tra il territorio compreso tra l'autostrada e la linea ferrata Palermo-Trapani e i versanti nord-ovest di "Montagna Raffo Rosso" e "Costa Perniciaro", determinando la continuita' territoriale dei luoghi da tutelare; Ritenuto che, nel merito delle opposizioni come sopra esposte, puo' rilevarsi quanto segue: (Omissis). Vista la nota n. 37442 del 3 ottobre 1987, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in virtu' del decreto del presidente della regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, da' il proprio assenso, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'imposizione del vincolo di cui trattasi sulle aree demaniali marittime, gia' peraltro tutelate ope legis, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431; Ritenuto pertanto che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunita' di sottoporre a vincolo paesaggistico la zona del territorio comunale di Capaci, come sopra descritta, in conformita' della proposta del 12 giugno 1986 della commissione provinciale di Palermo per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, modificativa del precedente deliberato del 3 maggio 1963 della stessa commissione; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, la zona del territorio comunale di Capaci, descritta come sopra e delimitata in rosso nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.