L'ASSESSORE
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
                     E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637,  recante  norme  di  attuazione  dello  statuto  della   regione
siciliana  in  materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle
arti;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della regione siciliana, approvato  con  decreto
del presidente della regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70;
  Visto  l'art.  31  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
  Vista la legge regionale 1› agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali e panoramiche;
  Visto  il  regolamento  di esecuzione della predetta legge n. 1497,
approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Esaminato il verbale redatto nella seduta del 12 giugno 1986, nella
quale  la  commissione  per  la  tutela  delle  bellezze  naturali  e
panoramiche   di   Palermo  ha  proposto  l'ampliamento  del  vincolo
paesaggistico di  parte  del  territorio  comunale  di  Capaci,  gia'
deliberato dalla stessa commissione con verbale del 3 maggio 1963, il
cui nuovo perimetro viene ad essere cosi' determinato:  "la  zona  da
sottoporre  a vincolo e' delimitata a nord-ovest dal mare, a nord-est
dal territorio del comune di Isola delle Femmine, ad  est  e  sud-est
dal  confine  col  comune di Torretta sino al vallone Areddara, a sud
dal corso di detto vallone sino alla interruzione dello stesso con la
linea  di  quota 100 mt., ad ovest dalla suddetta linea di quota sino
al Pizzo Muletta congiungendosi alla stradella che  unisce  il  Pizzo
Muletta  alla  statale  113  e da qui lungo la strada ferrata sino al
confine con il territorio di Carini fino al mare";
  Accertato  che i predetti verbali del 3 maggio 1963 e del 12 giugno
1986 sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di  Capaci  e
depositati  nella  segreteria  del  comune  stesso, per il periodo di
tempo prescritto dalla legge n. 1497/1939;
  Esaminate  le  opposizioni  proposte,  nei termini di cui alla gia'
menzionata legge n. 1497, da:
  (Omissis);
  Rilevato  che  l'autostrada  che attraversa il territorio di Capaci
conserva   essenzialmente   ancora   oggi   le   caratteristiche   di
panoramicita'  e  di  notevole  suggestione poste in rilievo all'atto
dell'apposizione del vincolo deliberato il 3 maggio 1963;
  Considerato  che, percorrendo tale arteria, si nota, dalle numerose
visuali panoramiche, come il tratto costiero in questione, costituito
da  molteplici  elementi  di  pregio  paesistico  -  quali l'isolotto
dell'Isola delle Femmine, il golfo di Carini a valle  e  a  monte  la
catena  dei  rilievi  che  circonda l'abitato - mantiene ancora quasi
intatte tutte quelle peculiarita' che ne hanno determinato la tutela;
  Considerato,  per  le  motivazioni  che  seguono,  insufficiente il
vincolo ristretto alla sola fascia costiera, in quanto  questa  zona,
per  la  sua  esiguita', non costituisce che una delle componenti dei
quadri  naturali  godibili   percorrendo   la   suddetta   autostrada
Palermo-Punta Raisi;
  Rilevato  che la parte di territorio compreso tra l'autostrada e la
linea ferrata Palermo-Trapani - totalmente inedificata  e  costituita
da  un'ampia  estensione  di terreno pianeggiante con coltivazioni di
foraggiere ed agrumi - conserva  le  caratteristiche  della  campagna
agraria che si spingeva quasi fino al mare;
  Rilevato  che  i  versanti  nord-ovest  di "Montagna Raffo Rosso" e
"Costa Perniciaro", massicci costieri calcarei con imponenti pareti a
falesia  subverticali,  costituiscono  cornice  naturale  dei  quadri
paesaggistici formati dalla fascia  costiera  e  dal  mare,  oltre  a
presentare essi stessi cospicui caratteri di bellezza naturale;
  Considerato  che  i  suddetti  versanti,  composti  di una serie di
dossoni, balze e pareti ripidissime, variamente incise  da  linee  di
compluvio  naturali,  sono  altamente  suggestivi,  sia  per  la loro
morfologia,  sia  per  l'aspetto  cromatico  delle  rocce,  che   per
l'effetto  dell'alterazione meteorica risultano variegate con diversi
toni di grigio e di rosso e punteggiate qua  e  la'  di  verde  dalle
piante rupestri;
  Considerato  che alle loro falde una zona di deposizione detritica,
coperta  quasi  completamente  da   piante   arbustive,   erbacee   e
cespugliose,  presenta  un  piu'  dolce  pendio  che connette in modo
armonioso le pareti rocciose subverticali alla pianura costiera;
  Rilevato che il notevole valore paesaggistico e naturalistico della
"Montagna Raffo Rosso" e  della  "Costa  Perniciaro"  e'  determinato
inoltre  dalla  presenza di una rilevante avifauna - in cui i rapaci,
rappresentati da specie rare o scientificamente interessanti, come il
falco  pellegrino, l'aquila del Bonelli, la poiana, il gheppio, hanno
un ruolo  predominante,  nidificando  nelle  falesie  prevalentemente
esposte  a  nord  - e che inoltre in questo massiccio trova uno degli
ultimi rifugi siciliani il gracchio corallino, specie di  particolare
bellezza, ormai rara;
  Rilevato  che  la  presenza  di  questa  ornitofauna in determinati
periodi dell'anno e' particolarmente significativa dal punto di vista
paesaggistico,  costituendo  una  parte  integrante  assai espressiva
della  "bellezza  naturale"  in  oggetto:  cosi'  durante  le  parate
nuziali, nel periodo della cova, nel periodo in cui gli adulti recano
il cibo ai piccoli che lo richiedono con insistenza;
  Considerato  che tali massicci presentano inoltre delle grotte, una
delle quali di interesse paletnologico, che ospitano rapaci notturni,
chirotteri ed una entomofauna di rilevante interesse scientifico;
  Rilevato  che  il  "Pizzo  Muletta"  per  la  sua  configurazione e
localizzazione  e'  un   elemento   caratterizzante   il   paesaggio,
costituendo  l'unica  emergenza  rocciosa  che dalla zona collinare e
montuosa retrostante si protende  verso  nord-ovest  per  ergersi  in
piena zona pianeggiante;
  Considerato  che anche sulle pareti rocciose del "Pizzo Muletta" si
aprono numerose grotte di notevole interesse preistorico che guardano
il mare;
  Rilevato  che  l'area  suddescritta consente il collegamento tra il
territorio   compreso   tra   l'autostrada   e   la   linea   ferrata
Palermo-Trapani  e  i versanti nord-ovest di "Montagna Raffo Rosso" e
"Costa Perniciaro",  determinando  la  continuita'  territoriale  dei
luoghi da tutelare;
  Ritenuto che, nel merito delle opposizioni come sopra esposte, puo'
rilevarsi quanto segue:
  (Omissis).
  Vista   la  nota  n.  37442  del  3  ottobre  1987,  con  la  quale
l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in virtu' del
decreto  del  presidente della regione siciliana 28 febbraio 1979, n.
70, da' il proprio assenso, ai sensi e per gli  effetti  del  secondo
comma   dell'art.   13   della   legge   29  giugno  1939,  n.  1497,
all'imposizione del vincolo di  cui  trattasi  sulle  aree  demaniali
marittime,  gia'  peraltro  tutelate  ope legis, ai sensi dell'art. 1
della legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Ritenuto  pertanto  che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di
pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunita' di  sottoporre  a
vincolo paesaggistico la zona del territorio comunale di Capaci, come
sopra descritta, in conformita' della proposta  del  12  giugno  1986
della commissione provinciale di Palermo per la tutela delle bellezze
naturali e panoramiche, modificativa del precedente deliberato del  3
maggio 1963 della stessa commissione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  espresse  in premessa, la zona del territorio
comunale di Capaci, descritta come sopra e delimitata in rosso  nella
planimetria   allegata,  che  forma  parte  integrante  del  presente
decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n.
1497 e dell'art.  9,  numeri  4  e  5  del  relativo  regolamento  di
esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.