IL MINISTRO DEL TESORO Visto il comma 7 dell'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 440, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, che prevede la definizione entro cinque anni delle morosita' da contributi previdenziali dovuti a tutto il 31 dicembre 1988 alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro; Visto l'art. 7, commi primo e terzo, del decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dell'interno del 12 settembre 1988 nel quale si stabilisce che le predette morosita' sono da estinguere a domanda presso le direzioni provinciali del Tesoro secondo rate semestrali di numero non superiore a dieci, ai tassi di interesse vigenti alla data del 31 ottobre 1987; Visto l'allegato delle modificazioni apportate con legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 38, art. 14- bis al decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, nel punto in cui prevede che gli interessi di rateizzazione dei contributi previdenziali pregressi di cui all'art. 22, comma 7, del decreto-legge n. 359/1987 sono ridotti del 50%; Visto l'art. 15, comma 5, della legge n. 400/1988 sulla riforma della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede l'efficacia delle modifiche al decreto-legge dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo diversa disposizione; Ritenuto che la legge di conversione n. 38/1990, sancendo la riduzione alla meta' degli interessi di rateizzazione, richieda un provvedimento esplicativo delle modalita' degli adempimenti a carico degli stessi uffici che, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 12 settembre 1988, hanno rateizzato le morosita' al 31 dicembre 1988; Decreta: Art. 1. Le quote interessi delle rate semestrali di estinzione delle morosita' di cui all'art. 22, comma 7, del decreto-legge n. 359/1987, aventi scadenza 30 giugno 1990 e successive, sono ridotte alla meta'. Le direzioni provinciali del Tesoro che hanno autorizzato i pagamenti con riserva di conferma del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza apporteranno le conseguenti modifiche dandone comunicazione agli enti beneficiari e alla Direzione generale che amministra le casse dei predetti istituti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 aprile 1990 Il Ministro: CARLI