IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della facolta' di architettura in data 4 giugno 1986, della  facolta'
di   ingegneria   in   data   23   maggio   1986,  dal  consiglio  di
amministrazione in data 23 settembre 1986 e dal senato accademico  in
data 14 ottobre 1986;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi   accademici   e
convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nelle adunanze del 20 maggio 1989 e del 19 luglio 1989;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Nell'art.  471  all'elenco  delle  scuole  dirette  a fini speciali
istituite presso l'Universita' degli studi di Genova e'  aggiunta  la
seguente scuola:
    12) In progettazione per la nautica da diporto.
  Dopo l'art. 571 sono inseriti, con il conseguente scorrimento della
numerazione  degli  articoli  successivi,  la  denominazione  e   gli
articoli   relativi   alla   scuola   diretta   a  fini  speciali  in
progettazione per la nautica da diporto come di seguito riportato.
         12) Scuola diretta a fini speciali in progettazione
                      per la nautica da diporto
   Art.  572.  -  E'  istituita una scuola diretta a fini speciali in
"Progettazione per la nautica da  diporto"  presso  l'Universita'  di
Genova.
  La scuola ha il compito di preparare personale con competenza:
    a)  nella  conoscenza  degli  strumenti tecnici essenziali per la
progettazione delle imbarcazioni da diporto ed affini;
    b)  nella tecnica progettuale di base per affrontare i molteplici
problemi connessi alla nautica da diporto  quale  il  problema  delle
infrastrutture turistiche, i problemi ambientali, ecc.;
    c)  nella  promozione di studi, ricerche e scambi di informazioni
tecnico-scientifiche nel proprio campo di attivita'.
  La  scuola  rilascia  il  diploma  di progettista per la nautica da
diporto.
  Art. 573. - Il corso di studi ha la durata di anni tre.
  Ciascun  anno  prevede  duecentocinquanta  ore  di  insegnamento  e
duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare il numero massimo di  iscritti  determinati  in  venti  per
ciascun anno di corso per un totale di sessanta studenti.
  Art.  574.  - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta'
di architettura e di ingegneria cui afferiscono gli insegnamenti.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 575. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
 1› Anno:
   istituzioni di matematica;
   istituzioni di meccanica;
   chimica generale ed applicata;
   disegno navale;
   elementi costruttivi delle imbarcazioni;
   principi di calcolo automatico;
   norme e regolamenti per la nautica;
   fisica tecnica;
   composizione nautica I;
   storia della nautica.
 2› Anno:
   scienza delle costruzioni;
   meccanica dei fluidi;
   elettrotecnica ed elettronica;
   materiali e tecnologie I;
   impianti di bordo I;
   resistenza e propulsione delle imbarcazioni;
   strutture navali;
   statica delle imbarcazioni;
   principi di design I;
   composizione nautica II.
 3› Anno:
   materiali e tecnologie II;
   impianti di bordo II;
   attrezzature di bordo;
   imbarcazioni a vela;
   imbarcazioni plananti;
   principi di design II;
   composizione nautica III.
  Materie di indirizzo.
  A  completamento  dei  corsi del terzo anno il candidato al diploma
deve seguire due dei seguenti insegnamenti:
   tecniche e organizzazione dei cantieri;
   porti e approdi turistici;
   materie economiche e tecniche commerciali;
   arredamento navale.
   Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  576.  -  L'attivita' pratica comporta esercitazioni in aula e
sopralluoghi didattici.
  Art.  577.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente  designato  dal  consiglio  della  scuola,   consiste   nella
prestazione  d'opera in qualita' di coadiutore progettista presso uno
studio o un operatore del settore  nautico  il  cui  nominativo  deve
essere approvato dal consiglio della scuola.
  Il tirocinio ha durata di tre mesi.
  Art.  578.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria.
  Gli  esami  annuali  e  quello  conclusivo del tirocinio pratico si
svolgono  analogamente  a  quelli  dei  normali   corsi   di   laurea
universitari.
  Art. 579. - L'esame di diploma consiste in:
    a) un progetto esecutivo di imbarcazione da diporto;
    oppure:
    b)  uno  studio  originale  di  ampiezza  ed importanza adeguata,
riguardante   aspetti   particolari   della    progettazione    delle
imbarcazioni da diporto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Genova, 13 febbraio 1990
                                                           Il rettore