IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facolta' di architettura in data 4 giugno 1986, della facolta' di ingegneria in data 23 maggio 1986, dal consiglio di amministrazione in data 23 settembre 1986 e dal senato accademico in data 14 ottobre 1986; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 20 maggio 1989 e del 19 luglio 1989; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 471 all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Universita' degli studi di Genova e' aggiunta la seguente scuola: 12) In progettazione per la nautica da diporto. Dopo l'art. 571 sono inseriti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, la denominazione e gli articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali in progettazione per la nautica da diporto come di seguito riportato. 12) Scuola diretta a fini speciali in progettazione per la nautica da diporto Art. 572. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in "Progettazione per la nautica da diporto" presso l'Universita' di Genova. La scuola ha il compito di preparare personale con competenza: a) nella conoscenza degli strumenti tecnici essenziali per la progettazione delle imbarcazioni da diporto ed affini; b) nella tecnica progettuale di base per affrontare i molteplici problemi connessi alla nautica da diporto quale il problema delle infrastrutture turistiche, i problemi ambientali, ecc.; c) nella promozione di studi, ricerche e scambi di informazioni tecnico-scientifiche nel proprio campo di attivita'. La scuola rilascia il diploma di progettista per la nautica da diporto. Art. 573. - Il corso di studi ha la durata di anni tre. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinati in venti per ciascun anno di corso per un totale di sessanta studenti. Art. 574. - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta' di architettura e di ingegneria cui afferiscono gli insegnamenti. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 575. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1 Anno: istituzioni di matematica; istituzioni di meccanica; chimica generale ed applicata; disegno navale; elementi costruttivi delle imbarcazioni; principi di calcolo automatico; norme e regolamenti per la nautica; fisica tecnica; composizione nautica I; storia della nautica. 2 Anno: scienza delle costruzioni; meccanica dei fluidi; elettrotecnica ed elettronica; materiali e tecnologie I; impianti di bordo I; resistenza e propulsione delle imbarcazioni; strutture navali; statica delle imbarcazioni; principi di design I; composizione nautica II. 3 Anno: materiali e tecnologie II; impianti di bordo II; attrezzature di bordo; imbarcazioni a vela; imbarcazioni plananti; principi di design II; composizione nautica III. Materie di indirizzo. A completamento dei corsi del terzo anno il candidato al diploma deve seguire due dei seguenti insegnamenti: tecniche e organizzazione dei cantieri; porti e approdi turistici; materie economiche e tecniche commerciali; arredamento navale. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 576. - L'attivita' pratica comporta esercitazioni in aula e sopralluoghi didattici. Art. 577. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella prestazione d'opera in qualita' di coadiutore progettista presso uno studio o un operatore del settore nautico il cui nominativo deve essere approvato dal consiglio della scuola. Il tirocinio ha durata di tre mesi. Art. 578. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e quello conclusivo del tirocinio pratico si svolgono analogamente a quelli dei normali corsi di laurea universitari. Art. 579. - L'esame di diploma consiste in: a) un progetto esecutivo di imbarcazione da diporto; oppure: b) uno studio originale di ampiezza ed importanza adeguata, riguardante aspetti particolari della progettazione delle imbarcazioni da diporto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Genova, 13 febbraio 1990 Il rettore