IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 28 dicembre 1988, 22 e 30 marzo, 26 giugno e 10 luglio 1989, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore; Viste le lettere numeri 922613, 923407 e 924536, rispettivamente in data 17 luglio, 20 settembre e 12 dicembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma: 1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione; 2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione; 4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3); 5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione; 6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5); 7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione; 8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7); 9) coefficienti per il passaggio alle decrescenze sub-annuali del capitale, da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7); 10) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione; 11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 10); 12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione; 13) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 12); 14) coefficienti per il passaggio alle rateazioni sub-annuali della rendita, da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 10) e 12); 15) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte; 16) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 15); 17) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidita' totale e permanente; 18) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 17); 19) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidita' totale e permanente, per contratti individuali, comprese le condizioni di applicazione; 20) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 19); 21) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidita' totale e permanente, per contratti individuali, comprese le condizioni di applicazione; 22) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 21); 23) condizioni generali di polizza regolanti la copertura del rischio di invalidita' totale e permanente sia per contratti collettivi che individuali, in sostituzione delle analoghe in vigore; 24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili; 25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili; 26) tariffa 11/Di - u - assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidita', a premio unico e a capitale decrescente di 1/n; 27) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 26); 28) coefficienti da applicare ai tassi di premio della tariffa di cui al precedente punto 1) per ottenere i corrispondenti tassi della forma con decrescenza sub-annuale del capitale assicurato; 29) tariffa 29 - assicurazione di annualita' temporanea per il caso di morte e di invalidita' a premio annuo costante limitato (tasso 4%); 30) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 29); 31) tariffa 29i - u - assicurazione di annualita' temporanea per il caso di morte e di invalidita' a premio unico (tasso 4%); 32) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 31); 33) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 29) e 31) per ottenere i corrispondenti tassi delle forme con rateazione sub-annuale della rendita assicurata; 34) tariffa 11/S - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante ed a capitale crescente annualmente del 10%; 35) tariffa 11/R - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante ed a capitale crescente annualmente del 5%; 36) tariffa 11/G - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante ed a capitale crescente annualmente del 5% del capitale assicurato nell'anno precedente; 37) condizioni speciali di polizza delle tariffe di cui ai precedenti punti 34), 35) e 36); 38) tariffa 11/Si - assicurazione temporanea per il caso di morte ed invalidita' a premio annuo costante e a capitale crescente annualmente del 10%; 39) tariffa 11/Ri - assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidita' a premio annuo costante e a capitale crescente annualmente del 5%; 40) tariffa 11/Gi - assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidita' a premio annuo costante e a capitale crescente annualmente del 5% del capitale assicurato dell'anno precedente; 41) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la determinazione del valore di riduzione delle tariffe di cui ai precedenti punti 34), 35), 36), 38), 39) e 40); 42) tariffa 11/Di - assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidita' a premio annuo limitato e a capitale decrescente annualmente di 1/n; 43) tariffa 11/CD - assicurazione di annualita' temporanee certe per il caso di morte, a premio annuo costante limitato, per la copertura del debito residuo, a tassi di interesse convenuti variabili tra il 4,50% ed il 20%; 44) tariffa 11/CD - assicurazione di annualita' temporanee certe per il caso di morte, a premio unico, da utilizzare a copertura del debito residuo e a tassi di interesse convenuti variabili dal 4,50% al 20%; 45) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di cui ai precedenti punti 43) e 44) per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme con rateizzazione sub-annuale della rendita; 46) condizioni speciali di polizza da applicare, rispettivamente, alle tariffe di cui ai punti 38), 39), 40), 42), 43) e 44); 47) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per eventuali operazioni di trasformazioni in tariffe 29/u assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico di annualita' temporanee posticipate certe - e 29i/u - assicurazione temporanee per il caso di morte e di invalidita' a premio unico di annualita' temporanee posticipate certe. In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la societa' dovra' liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.