IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste le domande in data 28 dicembre 1988, 22 e 30 marzo, 26 giugno
e  10  luglio  1989,   presentate   dall'Istituto   nazionale   delle
assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di
nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle  relative
condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;
  Viste le lettere numeri 922613, 923407 e 924536, rispettivamente in
data 17 luglio, 20  settembre  e  12  dicembre  1989,  con  le  quali
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi  alla  emanazione del provvedimento richiesto con le domande
anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le  relative
condizioni  di  polizza,  presentate  dall'Istituto  nazionale  delle
assicurazioni, con sede in Roma:
   1)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte, a
premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;
   2)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 1);
   3)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte, a
premio unico, comprese le condizioni di applicazione;
   4)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 3);
   5)  tariffa  di  assicurazione  temporanea  per il caso di morte a
capitale decrescente annualmente di un importo costante pari  ad  1/n
del   capitale   iniziale,  a  premio  annuo  limitato,  comprese  le
condizioni di applicazione;
   6)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 5);
   7)  tariffa  di  assicurazione  temporanea  per il caso di morte a
capitale decrescente annualmente di un importo costante pari  ad  1/n
del  capitale  iniziale,  a  premio  unico, comprese le condizioni di
applicazione;
   8)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 7);
   9)  coefficienti per il passaggio alle decrescenze sub-annuali del
capitale, da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti  5)  e
7);
   10)  tariffa  di  assicurazione temporanea per il caso di morte di
rendita annuale,  certa  in  caso  di  premorienza,  a  premio  annuo
limitato, comprese le condizioni di applicazione;
   11)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 10);
   12)  tariffa  di  assicurazione temporanea per il caso di morte di
rendita annuale, certa  in  caso  di  premorienza,  a  premio  unico,
comprese le condizioni di applicazione;
   13)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 12);
   14)  coefficienti  per  il  passaggio  alle rateazioni sub-annuali
della rendita, da applicare alle tariffe di cui ai  precedenti  punti
10) e 12);
   15) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso
di morte;
   16)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 15);
   17)  tariffa  di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di
morte e di invalidita' totale e permanente;
   18)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 17);
   19) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di
un capitale pagabile in caso di  morte  o  di  invalidita'  totale  e
permanente,  per  contratti  individuali,  comprese  le condizioni di
applicazione;
   20)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 19);
   21) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di
un capitale pagabile in caso di  morte  o  di  invalidita'  totale  e
permanente,  per  contratti  individuali,  comprese  le condizioni di
applicazione;
   22)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 21);
   23)  condizioni  generali  di  polizza  regolanti la copertura del
rischio  di  invalidita'  totale  e  permanente  sia  per   contratti
collettivi che individuali, in sostituzione delle analoghe in vigore;
   24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe
di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;
   25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe
di assicurazione a prestazioni rivalutabili;
   26)  tariffa  11/Di  - u - assicurazione temporanea per il caso di
morte e di invalidita', a premio unico e a  capitale  decrescente  di
1/n;
   27)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 26);
   28)  coefficienti da applicare ai tassi di premio della tariffa di
cui al precedente punto 1) per ottenere i corrispondenti tassi  della
forma con decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;
   29)  tariffa  29  -  assicurazione di annualita' temporanea per il
caso di morte e di  invalidita'  a  premio  annuo  costante  limitato
(tasso 4%);
   30)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 29);
   31)  tariffa  29i - u - assicurazione di annualita' temporanea per
il caso di morte e di invalidita' a premio unico (tasso 4%);
   32)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 31);
   33)  coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di
cui ai precedenti punti 29) e 31) per ottenere i corrispondenti tassi
delle forme con rateazione sub-annuale della rendita assicurata;
   34) tariffa 11/S - assicurazione temporanea per il caso di morte a
premio annuo costante ed a capitale crescente annualmente del 10%;
   35) tariffa 11/R - assicurazione temporanea per il caso di morte a
premio annuo costante ed a capitale crescente annualmente del 5%;
   36) tariffa 11/G - assicurazione temporanea per il caso di morte a
premio annuo costante ed a capitale crescente annualmente del 5%  del
capitale assicurato nell'anno precedente;
   37)  condizioni  speciali  di  polizza  delle  tariffe  di  cui ai
precedenti punti 34), 35) e 36);
   38)  tariffa 11/Si - assicurazione temporanea per il caso di morte
ed invalidita'  a  premio  annuo  costante  e  a  capitale  crescente
annualmente del 10%;
   39)  tariffa 11/Ri - assicurazione temporanea per il caso di morte
e di invalidita' a premio  annuo  costante  e  a  capitale  crescente
annualmente del 5%;
   40)  tariffa 11/Gi - assicurazione temporanea per il caso di morte
e di invalidita' a premio  annuo  costante  e  a  capitale  crescente
annualmente del 5% del capitale assicurato dell'anno precedente;
   41)  tassi  di  premio  unico  di  inventario da utilizzare per la
determinazione del valore  di  riduzione  delle  tariffe  di  cui  ai
precedenti punti 34), 35), 36), 38), 39) e 40);
   42)  tariffa 11/Di - assicurazione temporanea per il caso di morte
e di invalidita' a premio annuo limitato  e  a  capitale  decrescente
annualmente di 1/n;
   43)  tariffa  11/CD - assicurazione di annualita' temporanee certe
per il caso di morte,  a  premio  annuo  costante  limitato,  per  la
copertura   del  debito  residuo,  a  tassi  di  interesse  convenuti
variabili tra il 4,50% ed il 20%;
   44)  tariffa  11/CD - assicurazione di annualita' temporanee certe
per il caso di morte, a premio unico, da utilizzare a  copertura  del
debito  residuo  e a tassi di interesse convenuti variabili dal 4,50%
al 20%;
   45)  coefficienti  da  applicare ai tassi di premio annuo ed unico
delle tariffe di cui ai precedenti punti 43) e  44)  per  ottenere  i
corrispondenti   tassi   delle   relative   forme  con  rateizzazione
sub-annuale della rendita;
   46)  condizioni speciali di polizza da applicare, rispettivamente,
alle tariffe di cui ai punti 38), 39), 40), 42), 43) e 44);
   47)  tassi  di  premio  unico  di  inventario  da  utilizzare  per
eventuali operazioni di trasformazioni in tariffe 29/u  assicurazione
temporanea  per  il  caso  di  morte  a  premio  unico  di annualita'
temporanee posticipate certe - e 29i/u - assicurazione temporanee per
il  caso  di  morte  e  di  invalidita'  a premio unico di annualita'
temporanee posticipate certe.
  In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita
con controassicurazione, di capitale o di rendita, la societa' dovra'
liquidare    l'intero    premio    annuo    netto   garantito   dalla
controassicurazione.