IL MINISTRO DELL'INDUSTRA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il regolamento del Consiglio CEE n. 1009/86 del 25 marzo 1986
che fissa  le  norme  generali  applicabili  alle  restituzioni  alla
produzione  nel  settore dei cereali e del riso ed il regolamento del
Consiglio CEE n. 1010/86 del 25 marzo 1986 che  stabilisce  le  norme
generali  applicabili  alle  restituzioni  alla  produzione ad alcuni
prodotti  del  settore  dello  zucchero   utilizzati   nell'industria
chimica;
  Visto il regolamento CEE n. 2169/86 della commissione del 10 luglio
1986  che  stabilisce  le  modalita'  di  applicazione  relative   al
controllo  e  al  pagamento  delle  restituzioni  alla produzione nel
settore dei cereali e del riso;
  Vista  la  legge  n.  610  del  4 agosto 1982 con la quale e' stata
attribuita all'AIMA una competenza generale quale organismo nazionale
preposto  all'attuazione  degli  interventi  comunitari  nel  settore
agricolo;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato 31  maggio  1986  che  fissa  le  modalita'  per  il
riconoscimento previsto dai regolamenti CEE n. 1009/86 e n. 1010/86;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato 30 dicembre 1986 che fissa le  norme  di  attuazione
dei  regolamenti  CEE  numeri  1009/86  e 1010/86 relativi alle norme
generali applicabili alle restituzioni agli amidi, fecole e  zuccheri
utilizzati   dalle  industrie  cartarie,  chimiche,  farmaceutiche  e
tessili;
  Considerata   la   necessita'  di  emanare  ulteriori  disposizioni
modificative del  decreto  ministeriale  30  dicembre  1986  per  una
migliore attuazione delle succitate normative comunitarie;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  domanda  di  pagamento  della  restituzione puo' riferirsi alla
totalita'  dei  quantitativi  utilizzati  con  riferimento  a  quelli
indicati  nel  certificato  di restituzione rilasciato dall'AIMA alla
ditta beneficiaria e comunque deve riferirsi ad un  quantitativo  non
inferiore  a  quello  utilizzato  dall'impresa  per  ciascun  mese di
validita' del certificato.
  La  domanda  di aiuto deve essere presentata comunque entro la fine
del secondo mese successivo a quello di scadenza della validita'  del
certificato di restituzione.
  Tuttavia,  per  i quantitativi utilizzati nel corso di due campagne
di commercializzazione, ma con riferimento ad un unico certificato di
restituzione  rilasciato dall'AIMA, la relativa domanda di aiuto deve
essere presentata  distintamente  per  le  quantita'  utilizzate  per
ciascuna  campagna e rispettivamente entro due mesi dal termine della
campagna ed entro il termine di cui al comma precedente.