IL MINISTRO DELL'INDUSTRA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento del Consiglio CEE n. 1009/86 del 25 marzo 1986 che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ed il regolamento del Consiglio CEE n. 1010/86 del 25 marzo 1986 che stabilisce le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione ad alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica; Visto il regolamento CEE n. 2169/86 della commissione del 10 luglio 1986 che stabilisce le modalita' di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso; Vista la legge n. 610 del 4 agosto 1982 con la quale e' stata attribuita all'AIMA una competenza generale quale organismo nazionale preposto all'attuazione degli interventi comunitari nel settore agricolo; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1986 che fissa le modalita' per il riconoscimento previsto dai regolamenti CEE n. 1009/86 e n. 1010/86; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 dicembre 1986 che fissa le norme di attuazione dei regolamenti CEE numeri 1009/86 e 1010/86 relativi alle norme generali applicabili alle restituzioni agli amidi, fecole e zuccheri utilizzati dalle industrie cartarie, chimiche, farmaceutiche e tessili; Considerata la necessita' di emanare ulteriori disposizioni modificative del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 per una migliore attuazione delle succitate normative comunitarie; Decreta: Art. 1. La domanda di pagamento della restituzione puo' riferirsi alla totalita' dei quantitativi utilizzati con riferimento a quelli indicati nel certificato di restituzione rilasciato dall'AIMA alla ditta beneficiaria e comunque deve riferirsi ad un quantitativo non inferiore a quello utilizzato dall'impresa per ciascun mese di validita' del certificato. La domanda di aiuto deve essere presentata comunque entro la fine del secondo mese successivo a quello di scadenza della validita' del certificato di restituzione. Tuttavia, per i quantitativi utilizzati nel corso di due campagne di commercializzazione, ma con riferimento ad un unico certificato di restituzione rilasciato dall'AIMA, la relativa domanda di aiuto deve essere presentata distintamente per le quantita' utilizzate per ciascuna campagna e rispettivamente entro due mesi dal termine della campagna ed entro il termine di cui al comma precedente.