IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Vista  la  legge  8  luglio  1986,  n.  349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
Visto  l'art.  1 della predetta legge n. 349/1986, per cui e' compito
del   Ministero   dell'ambiente  assicurare  la  conservazione  e  la
valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
Visto  l'art.  5,  comma 2, della predetta legge n. 349/1986, con cui
sono  trasferite  al Ministero dell'ambiente le competenze in materia
di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed
internazionale;
Considerato  l'elevato  valore  naturalistico  delle  zone  del Corno
Grande  del Gran Sasso d'Italia e delle zone circostanti, costituenti
un  complesso montuoso di interesse primario, caratterizzato da vaste
praterie  d'altitudine,  con  presenza  di  diverse  specie botaniche
erbacee  di  elevato  valore scientifico e naturalistico, costituente
inoltre  un  ambiente  idoneo  per  la  reintroduzione  del  comoscio
appenninico;
Considerato  che  sotto il profilo geologico e geomorfologico la zona
e'  caratterizzata dalla presenza di un massiccio calcareo-dolomitico
contenente l'unico ghiacciaio in tutto l'Appennino, per altro il piu'
meridionale  d'Europa;  sotto  il  profilo  faunistico e' evidente la
particolare  idoneita'  dell'area per assicurare la sopravvivenza del
camoscio  appenninico  nei  suoi diversi stati di crescita, stante la
presenza  di  fattori  trofici  necessari  all'alimentazione di detta
specie; sotto il profilo floristico sono presenti numerosi endemismi,
relitti  glaciali e specie rare, tra cui alcune specie quali: armeria
magellense,  papavero  alpino,  nigritella,  stella  alpina  varieta'
appenninica e salice erbaceo;
Vista la nota del comune di Pietracamela del 21 luglio 1989, n. 1207,
inviata   al   Ministero   dell'ambiente  allo  scopo  di  promuovere
l'individuazione  di  zona  di  importanza naturalistica nazionale ed
internazionale, nell'area montana del territorio comunale individuata
da apposita planimetria;
Considerato  che  le aree di cui all'allegata planimetria comprendono
anche zone gia' vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
Vista la propria nota del 26 aprile 1989 alla presidenza della giunta
della  regione  Abruzzo  circa  le richieste di un motivato parere in
ordine  alla individuazione in oggetto con la quale venivano altresi'
fornite  alla  Regione  medesima  le  misure  di  salvaguardia che il
Ministero intende adottare per l'area in questione;
Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  7, primo comma, della legge 3
marzo 1987, n. 59, il Ministro dell'ambiente puo' adottare sentite le
regioni e gli enti locali interessati, ovvero decorsi i trenta giorni
dalla  data  di  richiesta  del  parere  senza  che  questo sia stato
espresso,  le  necessarie  misure  di  salvaguardia con le quali puo'
essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi;
Visto  il  proprio  decreto  del  Ministro  dell'ambiente, in data 14
settembre  1989,  registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989,
registro  n.  2,  foglio  n.  155,  con  cui  al  Sottosegretario per
l'ambiente,  on. Piero Angelini, sono stati delegati anche gli affari
concernenti la conservazione della natura;
                              Decreta:
                               Art. 1.
1. L'area denominata "Corno Grande" del Gran Sasso d'Italia secondo i
confini  riportati nella planimetria allegata al presente decreto per
una  superficie  di  ettari  1200  circa  e' individuata come zona di
importanza naturalistica nazionale ed internazionale.