IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Visto l'art. 1 della predetta legge n. 349/1986, per cui e' compito del Ministero dell'ambiente assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale; Visto l'art. 5, comma 2, della predetta legge n. 349/1986, con cui sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale; Considerato l'elevato valore naturalistico delle zone del Corno Grande del Gran Sasso d'Italia e delle zone circostanti, costituenti un complesso montuoso di interesse primario, caratterizzato da vaste praterie d'altitudine, con presenza di diverse specie botaniche erbacee di elevato valore scientifico e naturalistico, costituente inoltre un ambiente idoneo per la reintroduzione del comoscio appenninico; Considerato che sotto il profilo geologico e geomorfologico la zona e' caratterizzata dalla presenza di un massiccio calcareo-dolomitico contenente l'unico ghiacciaio in tutto l'Appennino, per altro il piu' meridionale d'Europa; sotto il profilo faunistico e' evidente la particolare idoneita' dell'area per assicurare la sopravvivenza del camoscio appenninico nei suoi diversi stati di crescita, stante la presenza di fattori trofici necessari all'alimentazione di detta specie; sotto il profilo floristico sono presenti numerosi endemismi, relitti glaciali e specie rare, tra cui alcune specie quali: armeria magellense, papavero alpino, nigritella, stella alpina varieta' appenninica e salice erbaceo; Vista la nota del comune di Pietracamela del 21 luglio 1989, n. 1207, inviata al Ministero dell'ambiente allo scopo di promuovere l'individuazione di zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nell'area montana del territorio comunale individuata da apposita planimetria; Considerato che le aree di cui all'allegata planimetria comprendono anche zone gia' vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; Vista la propria nota del 26 aprile 1989 alla presidenza della giunta della regione Abruzzo circa le richieste di un motivato parere in ordine alla individuazione in oggetto con la quale venivano altresi' fornite alla Regione medesima le misure di salvaguardia che il Ministero intende adottare per l'area in questione; Considerato che ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 3 marzo 1987, n. 59, il Ministro dell'ambiente puo' adottare sentite le regioni e gli enti locali interessati, ovvero decorsi i trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, le necessarie misure di salvaguardia con le quali puo' essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi; Visto il proprio decreto del Ministro dell'ambiente, in data 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 155, con cui al Sottosegretario per l'ambiente, on. Piero Angelini, sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura; Decreta: Art. 1. 1. L'area denominata "Corno Grande" del Gran Sasso d'Italia secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di ettari 1200 circa e' individuata come zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.