IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della predetta legge n. 349/1986, per il quale e' compito del Ministero dell'ambiente assicurare in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento; Visti, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 5 della medesima legge n. 349/1986, per i quali il Ministero dell'ambiente esercita le competenze in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali, ed impartisce, altresi', agli organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988); Visto, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera c), della legge da ultimo citata, il quale prevede che, in attesa della nuova disciplina relativa al programma di salvaguardia ambientale, tra gli interventi urgenti per i quali e' autorizzato un apposito finanziamento, vi e' quello riguardante - in attesa di approvazione della legge quadro sulle aree protette - l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge n. 349/1986, dei Parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini e, d'intesa con la regione Sardegna, del Parco marino del Golfo di Orosei, nonche' d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali; Vista la delibera del CIPE, in data 5 agosto 1988, recante il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale; Vista, in particolare, la sezione III dell'appendice A, della stessa delibera, riferita all'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella qualle sono disposti i criteri per la istituzione di commissioni paritetiche per le attivita' preparatorie di istituzione di nuovi parchi; Visto il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 124, con il quale e' stata istituita la commissione per il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi; Visto il proprio decreto in data 16 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 125, con il quale e' stata costituita la commissione prevista al paragrafo che precede, ed in cui venivano, altresi', stabiliti i compiti della stessa; Visti gli atti della commissione; Visto in particolare il documento finale redatto in data 1 giugno 1989, nel quale sono contenute le proposte tecniche elaborate dalla commissione stessa al termine della prima fase prevista dal punto 3) della sezione III dell'appendice A della citata delibera CIPE; Rilevato che l'elaborato della commissione paritetica ricomprende lo schema di provvedimento per l'istituzione dell'ente di gestione del Parco con il relativo statuto; Rilevato altresi': che l'adozione del provvedimento per l'istituzione dell'ente di gestione e' stato ritenuto dai membri della commissione, in particolare dai rappresentanti delle comunita' locali, elemento essenziale - da avviare contestualmente - per una corretta istituzione del Parco; che il mancato accoglimento della richiesta, per altro unanime della commissione paritetica, innescherebbe momenti di conflittualita' pregiudizievoli del buon esito della iniziativa; che il termine previsto dal punto 5 della delibera CIPE 5 agosto 1988, sezione III: lettera C), e' un termine rivolto ad individuare il tempo massimo entro il quale provvedere agli adempimenti previsti e come tale anticipabile per quelle attivita' su cui la commissione ha preventivamente chiuso i propri lavori; Ritenuto di poter condividere le conclusioni della commissione paritetica, sia per quanto riguarda la perimetrazione provvisoria dell'area, sia in ordine alle misure provvisorie di salvaguardia, da adottare fino alla redazione del piano del parco, sia, transitoriamente, per quanto concerne l'istituzione dell'Ente di gestione con il relativo statuto; Ritenuta dunque la necessita' di dare attuazione alle conclusioni della commissione in merito ai suddetti punti, provvedendo con proprio decreto a determinare la perimetrazione provvisoria dell'area del parco, le misure provvisorie di salvaguardia - valide fino alla redazione del parco - e l'Ente transitorio di gestione con il relativo statuto; Emana il presente decreto Art. 1 Finalita' 1. E' individuata l'area del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, al fine: a) della tutela di un complesso di valori naturalistici storici, paesaggistici e ambientali e per la conservazione dei valori bio-genetici della flora e della fauna nonche' degli attuali aspetti geomorfologici; b) della creazione di migliori condizioni di vita per le genti delle zone montane interessate; c) della promozione della ricerca scientifica e dell'educazione ambientale (divulgazione della cultura naturalistica); d) di favorire il ripristino delle attivita' agro-selvi-pastorali, compatibili con le finalita' di tutela, nelle aree a piu' spiccata vocazione primaria.