IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Vista  la  legge  8  luglio  1986,  n. 349, recante l'istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto,  in  particolare,  l'art.  1, comma 2, della predetta legge n.
349/1986,  per  il  quale  e'  compito  del  Ministero  dell'ambiente
assicurare  in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed
il  recupero  delle  condizioni  ambientali  conformi  agli interessi
fondamentali  della collettivita' e alla qualita' della vita, nonche'
la  conservazione  e  la  valorizzazione del patrimonio naturale e la
difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;
Visti, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 5 della medesima legge
n.  349/1986,  per  i  quali  il  Ministero dell'ambiente esercita le
competenze  in  materia di parchi nazionali e di individuazione delle
zone   di   importanza   naturalistica  nazionale  ed  internazionale
promuovendo  in esse la costituzione di parchi e riserve naturali, ed
impartisce, altresi', agli organismi di gestione dei parchi nazionali
e   delle  riserve  naturali  statali,  le  direttive  necessarie  al
raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione
naturalistica, verificandone l'osservanza;
Vista  la  legge  11  marzo  1988, n. 67, recante disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988);
Visto, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera c), della legge da
ultimo citata, il quale prevede che, in attesa della nuova disciplina
relativa  al programma di salvaguardia ambientale, tra gli interventi
urgenti  per  i quali e' autorizzato un apposito finanziamento, vi e'
quello  riguardante  -  in  attesa di approvazione della legge quadro
sulle aree protette - l'istituzione, con le procedure di cui all'art.
5  della  legge  n. 349/1986, dei Parchi nazionali del Pollino, delle
Dolomiti  Bellunesi,  dei  Monti Sibillini e, d'intesa con la regione
Sardegna,  del Parco marino del Golfo di Orosei, nonche' d'intesa con
le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali;
Vista  la  delibera  del  CIPE,  in  data  5  agosto 1988, recante il
programma  annuale  1988  di  interventi  urgenti per la salvaguardia
ambientale;
Vista,  in particolare, la sezione III dell'appendice A, della stessa
delibera,  riferita  all'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 11
marzo  1988,  n.  67,  nella  qualle  sono  disposti i criteri per la
istituzione  di commissioni paritetiche per le attivita' preparatorie
di istituzione di nuovi parchi;
Visto  il  proprio  decreto,  emanato di concerto con il Ministro del
tesoro  in  data 21 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti in
data  10  aprile  1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 124, con il
quale  e' stata istituita la commissione per il Parco nazionale delle
Dolomiti Bellunesi;
Visto  il  proprio  decreto  in data 16 gennaio 1989, registrato alla
Corte  dei  conti  in  data  10  aprile 1989, registro n. 1 Ambiente,
foglio  n.  125,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
prevista  al  paragrafo  che  precede,  ed in cui venivano, altresi',
stabiliti i compiti della stessa;
Visti gli atti della commissione;
Visto  in  particolare  il documento finale redatto in data 1› giugno
1989,  nel  quale sono contenute le proposte tecniche elaborate dalla
commissione  stessa al termine della prima fase prevista dal punto 3)
della sezione III dell'appendice A della citata delibera CIPE;
Rilevato  che l'elaborato della commissione paritetica ricomprende lo
schema  di  provvedimento per l'istituzione dell'ente di gestione del
Parco con il relativo statuto;
Rilevato altresi':
che  l'adozione  del  provvedimento  per  l'istituzione  dell'ente di
gestione   e'   stato  ritenuto  dai  membri  della  commissione,  in
particolare  dai  rappresentanti  delle  comunita'  locali,  elemento
essenziale   -   da   avviare  contestualmente  -  per  una  corretta
istituzione del Parco;
che  il mancato accoglimento della richiesta, per altro unanime della
commissione  paritetica,  innescherebbe  momenti  di  conflittualita'
pregiudizievoli del buon esito della iniziativa;
che  il  termine  previsto  dal  punto 5 della delibera CIPE 5 agosto
1988,  sezione  III: lettera C), e' un termine rivolto ad individuare
il  tempo massimo entro il quale provvedere agli adempimenti previsti
e  come  tale anticipabile per quelle attivita' su cui la commissione
ha preventivamente chiuso i propri lavori;
Ritenuto  di  poter  condividere  le  conclusioni  della  commissione
paritetica,  sia  per  quanto  riguarda la perimetrazione provvisoria
dell'area,  sia in ordine alle misure provvisorie di salvaguardia, da
adottare   fino   alla   redazione   del   piano   del   parco,  sia,
transitoriamente,  per  quanto  concerne  l'istituzione  dell'Ente di
gestione con il relativo statuto;
Ritenuta  dunque  la  necessita'  di dare attuazione alle conclusioni
della  commissione  in  merito  ai  suddetti  punti,  provvedendo con
proprio decreto a determinare la perimetrazione provvisoria dell'area
del  parco,  le misure provvisorie di salvaguardia - valide fino alla
redazione  del  parco  -  e  l'Ente  transitorio  di  gestione con il
relativo statuto;
                                Emana
                         il presente decreto
                               Art. 1
                              Finalita'
1.   E'   individuata  l'area  del  Parco  nazionale  delle  Dolomiti
Bellunesi, al fine:
a)  della  tutela  di  un  complesso di valori naturalistici storici,
paesaggistici   e  ambientali  e  per  la  conservazione  dei  valori
bio-genetici  della flora e della fauna nonche' degli attuali aspetti
geomorfologici;
b)  della creazione di migliori condizioni di vita per le genti delle
zone montane interessate;
c)  della  promozione  della  ricerca  scientifica  e dell'educazione
ambientale (divulgazione della cultura naturalistica);
d)  di  favorire  il ripristino delle attivita' agro-selvi-pastorali,
compatibili  con  le  finalita' di tutela, nelle aree a piu' spiccata
vocazione primaria.