IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;
  Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;
  Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;
  Visto  il  regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica  20  novembre  1948,  n.
1677, e successive modificazioni;
  Vista  la  delibera  dell'11  aprile  1990 con la quale il Comitato
generale per i giochi  ha  approvato  il  piano  pubblicitario  della
lotteria  "Giro  d'Italia  '90", che prevede l'assegnazione dei premi
settimanali per complessive L. 320.000.000 mediante quattro  sorteggi
da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;
  Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione
dei premi suddetti;
                               Decreta:
  E'   approvato  l'unito  regolamento  relativo  alle  modalita'  di
assegnazione dei premi  settimanali  della  lotteria  "Giro  d'Italia
'90".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 maggio 1988
                                                 Il Ministro: FORMICA
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               REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI
            SETTIMANALI DELLA LOTTERIA "GIRO D'ITALIA '90"
   Fra  gli  acquirenti  dei  biglietti della lotteria "Giro d'Italia
'90", che invieranno, all'indirizzo indicato sull'apposita cartolina,
il  tagliando  annesso  al  biglietto  della lotteria applicato sulle
stesse cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per
un importo di L. 320.000.000, come dal seguente regolamento:
                               Art. 1.
   Le cartoline che perverranno al predetto indirizzo entro i termini
stabiliti nella tabella allegata al  presente  regolamento,  verranno
numerate  progressivamente  e  parteciperanno  ad  estrazioni a sorte
settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti premi:
    primo premio   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L. 50.000.000
    secondo premio   . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  20.000.000
    terzo premio   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  10.000.000
   E'  facolta'  dell'Amministrazione  di  variare  le date di cui al
sopracitato calendario.
   Saranno  ammesse  all'estrazione  solo  le cartoline singolarmente
spedite a mezzo posta.
   Ogni  cartolina partecipera' a tutte le estrazioni successive alla
data in cui sara' pervenuta.