PREMESSA
Nel  nuovo  contesto  di  completa  liberta' valutaria l'informazione
statistica in tema di relazioni economiche e finanziarie con l'estero
assume un ruolo fondamentale.
Anche  in  Italia,  alla  stregua  di  quanto  previsto  negli  altri
principali Paesi, l'unico adempimento richiesto  per  l'effettuazione
di   operazioni   con   l'estero   consiste   nel   fornire  adeguate
informazioni.
Questo  adempimento  non  riguarda le operazioni fino a 20 milioni di
lire,  sia  che  essere  vengano  effettuate  per   il   tramite   di
intermediari  abilitati  ("operazioni  canalizzate")  sia che vengano
realizzate al di fuori del sistema  degli  intermediari  ("operazioni
decanalizzate").
Ulteriori  agevolazioni  procedurali sono previste per le "operazioni
canalizzate".
ISTRUZIONI GENERALI
A) - Fonti normative e principali aspetti procedurali
1.  L'art.  21 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del
31 marzo 1988 stabilisce che l'Ufficio italiano dei cambi (UIC),  per
finalita'  conoscitive e statistiche in materia di rapporti economici
e finanziari con l'estero, puo' chiedere  ai  soggetti  abilitati  ai
sensi delle vigenti disposizioni - art. 4, commi 3 e 4 del menzionato
D.P.R. 148/8/8; art. 7 del decreto 27 aprile 1990  del  Ministro  del
Commercio con l'Estero e del Ministro del Tesoro (allegato 1) l'invio
di informazioni e dati concernenti la gestione valutaria  nonche'  le
operazioni  con  l'estero,  valutarie  ed in cambi nelle quali sono a
qualsiasi titolo intervenuti.
Il  medesimo  art.  21  prevede  inoltre  che  l'UIC puo' chiedere le
informazioni ed i dati direttamente "ad operatori e ad altri soggetti
interessati",  in base a direttive del Comitato Interministeriale per
il Credito ed il Risparmio.
Queste direttive sono state emanate in data 4 maggio 1990 con decreto
del Ministro del Tesoro adottato ai sensi e per gli effetti dell'art.
6  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 691  (allegato  2).  Esse  prevedono,  da  un  lato,  che  i
residenti  rendano direttamente all'UIC le informazioni relative alle
operazioni  comunque  transitate  al  di  fuori  del   canale   degli
intermediari  abilitati;  dall'altro lato, che i residenti rendano le
informazioni relative alle "operazioni canalizzate" agli intermediari
abilitati  intervenuti  al  fine  di  porre questi ultimi in grado di
effettuare, a loro volta, le segnalazioni  all'UIC.  Le  informazioni
possono essere rese dai residenti agli intermediari anche verbalmente
ove riguardino operazioni che non siano "seguiti" di altre precedenti
e che si esauriscano nel momento della segnalazione.
2.  Ai sensi e per gli effetti delle citate disposizioni normative, e
tenuto conto dell'art. 7 del ripetuto D.P.R. 148/88 che prevede,  fra
l'altro, l'obbligo di canalizzare le informazioni sulle compensazioni
e  attribuisce  all'UIC  la  disciplina  della  canalizzazione  delle
operazioni  valutarie e in cambi, sono stati predisposti i moduli per
la segnalazione delle informazioni  concernenti  sia  le  "operazioni
canalizzate",  sia  le "operazioni decanalizzate". La segnalazione e'
denominata COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA - abbreviata in  CVS  -
(Allegato 3).
Sono  "operazioni  canalizzate"  quelle eseguite per il tramite degli
intermediari abilitati.
Si rammenta che i trasferimenti all'estero per compensi di mediazioni
prestate da non residenti  devono  essere  effettuati  esclusivamente
attraverso gli intermediari abilitati (art. 8 D.M. 27 aprile 1990).
Sono "operazioni decanalizzate":
a)   i  regolamenti  di  operazioni  con  l'estero  che  i  residenti
effettuano al di fuori  del  sistema  degli  intermediari  abilitati,
attraverso  la  movimentazione  di  conti  all'estero  o  la consegna
materiale di mezzi di pagamento in Italia e all'estero, ivi  compresi
i titoli di credito che servono per effettuare pagamenti;
b)  le  fasi  doganali  delle  operazioni  correnti mercantili "senza
regolamento", e di quelle  con  regolamento  interamente  posticipato
oltre 60 giorni dall'operazione doganale;
c)  le  operazioni  effettuate nell'ambito di procedure automatizzate
del tipo RI.BA (ricevuta bancaria).
3. Le disposizioni seguenti sono pertanto destinate:
-  agli  intermediari  abilitati  con  riguardo alle operazioni nelle
quali sono intervenuti;
-  agli altri residenti con riguardo alle "operazioni decanalizzate".
4.  Le  informazioni ed i dati raccolti saranno prontamente elaborati
e, previa  cancellazione  dei  riferimenti  nominativi,  inseriti  in
archivi  anonimi  al  fine di assicurare la riservatezza della fonte.
L'elaborazione dei dati  e'  funzionale  anche  all'approntamento  di
flussi informativi di ritorno per chi ne faccia richiesta.
5.  L'UIC  provvede a diffondere gli stampati della CVS attraverso le
filiali della Banca d'Italia, gli intermediari abilitati e le  Camere
di Commercio, nei limiti delle disponibilita'. Su specifica richiesta
potranno esserne fornite anche  le  Associazioni  di  categoria.  Gli
stampati possono essere reperiti presso l'UIC (sede di Roma e ufficio
di Milano).  Chiunque vi abbia interesse puo'  stamparli,  a  proprie
spese, nel rispetto degli "standards" fissati dall'UIC.
6.   Categorie   particolari   di  operatori  potranno  eventualmente
concordare con  l'UIC  forme  anche  riepilogative  di  segnalazioni,
secondo tracciati e specifiche tecniche da definire.
7.  Informazioni  e  chiarimenti  in  ordine alle presenti istruzioni
potranno essere chiesti direttamente all'UIC (sede di Roma e  ufficio
di Milano).
B) - Struttura
1.  Il  sistema  di  rilevazione  si  basa  sul principio che ad ogni
operazione deve corrispondere una CVS.  Tuttavia  nel  caso  di  piu'
operazioni "omogenee" puo' esser resa una sola CVS.
2.  Sono "omogenee" le operazioni effettuate nello stesso mese solare
("periodo di riferimento") dal medesimo operatore, riconducibili alla
medesima categoria (operazioni correnti mercantili, non mercantili, o
finanziarie).  Per  esse  devono   inoltre   coincidere,   eccettuato
l'importo, tutte le informazioni statistiche riguardanti l'operazione
(desumibili dall'apposita  sezione  "operazione"),  con  l'avvertenza
che:
-  quanto  al  codice merce, desumibile dalla "Tariffa Doganale d'Uso
Integrata",  il  principio  di  omogeneita'  e'  soddisfatto  con  la
coincidenza delle prime due cifre (capitolo);
-  quanto  alla  "data  contratto",  il  principio  di omogeneita' e'
soddisfatto anche nel caso in cui nello stesso periodo di riferimento
sia  effettuato il regolamento di piu' obbligazioni omogenee, assunte
in mesi diversi, purche' riconducibili ad un unico contratto base.
3. La CVS e' suddivisa in due parti:
-  la  prima  e' composta di una sola sezione, definita "segnalante";
essa riguarda i dati identificativi dell'intermediario abilitato  nel
caso  di  "operazioni canalizzate", e quelli del residente segnalante
nel caso di "operazioni decanalizzate";
- la seconda riguarda le informazioni sull'operatore, sull'operazione
e sull'eventuale regolamento e si articola in:
a) una sezione "operatore" (sezione 1);
b)  una  sezione  "operazione"  (sezione 2), a sua volta distinta, in
relazione alla natura dell'operazione, in:
- corrente mercantile;
- corrente non mercantile;
-  finanziaria, integrata, quando ha per oggetto valori mobiliari, da
una sezione "titoli" (sezione 4);
- compensazioni;
c)  una  sezione  "regolamento"  (sezione 3). Per la stessa CVS vanno
compilate  piu'  sezioni  3  quando  i   regolamenti   della   stessa
operazione,  effettuati  nel  "periodo  di  riferimento",  presentano
elementi  informativi  diversi,  ai  quali  non  sia  applicabile  il
criterio   della   "prevalenza"   secondo   le   modalita'   indicate
nell'appendice.
4. La CVS richiede la compilazione delle sole sezioni 1 e 2 quando e'
relativa ad operazioni correnti mercantili "senza regolamento"  o  ad
operazioni    correnti   mercantili   con   regolamento   interamente
posticipato oltre 60 giorni dalla data del passaggio  doganale  della
merce.  (In  quest'ultimo caso il successivo regolamento va segnalato
con una nuova CVS secondo quanto precisato al comma 5).
Negli  altri casi la CVS richiede anche la compilazione della sezione
3.
5. Quando il regolamento e' relativo ad operazione gia' segnalata, la
sezione  3  e'  accompagnata  dalle  sezioni  1  e  2  con  contenuto
informativo   corrispondente   a  quello  della  CVS  precedentemente
inviata. In alternativa tale  sezione  puo'  essere  accompagnata  da
fotocopia delle stesse sezioni 1 e 2.
6.  La  comunicazione  delle  compensazioni  con l'apposita sezione 2
"compensazioni" va effettuata soltanto per le operazioni che  vengono
segnalate   fin  dall'origine  in  compensazione.  Essa  richiede  la
compilazione delle  sole  sezioni  1  e  2  quando  le  compensazioni
segnalate   non   danno   luogo,   nel  periodo  di  riferimento,  al
trasferimento di saldi. Richiede anche la compilazione della  sezione
3 quando nel periodo di riferimento viene effettuato il trasferimento
di  un  saldo  d'importo  superio  a  20  milioni  di  lire.  Se   il
trasferimento,  anche  parziale,  del  saldo e' invece successivo, va
segnalato con le sole sezioni 1 e 3.
L'apposita  sezione  2  "compensazioni" non va utilizzata nei casi di
scambi di merce con merce e/o  servizi  (permuta,  "counter  trade").
Detti  scambi infatti vanno segnalati con le corrispondenti sezioni 2
(operazioni correnti mercantili e/o non mercantili).
7.  Nei  casi  in  cui  la  compensazione  interviene successivamente
rispetto ad operazioni gia'  segnalate  con  una  diversa  sezione  2
(corrente mercantile, non mercantile o finanziaria), la compensazione
stessa  va  comunicata  come  specifica  modalita'   di   regolamento
dell'operazione  gia'  segnalata,  mediante  invio  di  una sezione 3
accompagnata dalle sezioni 1 e 2 con contenuto informativo identico a
quello della CVS precedentemente inviata. In alternativa tale sezione
3 puo' essere accompagnata da fotocopia delle stesse sezioni 1  e  2.
La partita di segno opposto portata in compensazione va segnalata con
specifica separata CVS,  sezioni  1,  2  e  3  (la  sezione  2  sara'
mercantile,  non  mercantile  o  finanziaria  a  seconda della natura
dell'operazione). Quando detto vale anche nel caso in  cui  l'importo
sia inferiore a 20 milioni di lire.
8.  Le  operazioni  effettuate da non residenti sui mercati mobiliari
italiani non "intermediari riconosciuti", vanno segnalate, a cura  di
tali   intermediari.   con   apposita   sezione   "non  residenti"  e
eventualmente con la sezione 4 "titoli".
C) - Soggetti segnalanti
1. La CVS va resa, di norma:
-  dagli  intermediari abilitati per le "operazioni canalizzate" (ivi
comprese  quelle  sui  valori  mobiliari  emessi  da  non  residenti,
rientranti nella posizione in cambi degli intermediari stessi), sulla
base di informazioni, quando consentito anche verbali, ottenute dagli
operatori;
-  dai  residenti che pongono in essere con controparti non residenti
"operazioni decanalizzate", comprese le  compensazioni.  Criteri  per
l'individuazione  dei  residenti  segnalanti in casi particolari sono
indicati nell'appendice.
2.  Gli intermediari abilitati rendono la CVS anche per le operazioni
effettuate in proprio, non ascrivibili alle "poste"  che  formano  la
posizione in cambi.
3.  Gli intermediari abilitati comunicano inoltre all'UIC gli impegni
per la compravendita di strumenti finanziari a termine o con  opzione
mediante apposita segnalazione (allegato 4).
4.  Gli "intermediari riconosciuti" (cfr. appendice, pag. 24) rendono
la CVS nel caso di compravendita da parte di non residenti di  valori
sui mercati mobiliari italiani.
5.  I  residenti,  diversi dagli intermediari abilitati, che assumono
direttamente con controparti non residenti  impegni  per  acquisti  o
vendite  di  strumenti  finanziari  a termine, i quali non comportino
contestuali trasferimenti valutari, sono tenuti a segnalarli  all'UIC
con lettera contenente una descrizione degli impegni medesimi.
Non  e'  dovuta  alcuna  segnalazione  quando  il capitale coperto e'
inferiore a 20 milioni di lire.
D) - Oggetto
1. Oggetto della CVS sono:
-  le  operazioni con l'estero con regolamento valutario, comprese le
compensazioni;
-  le fasi doganali delle operazioni con l'estero correnti mercantili
con regolamento interamente posticipato previsto oltre 60 giorni dopo
l'operazione  doganale  e  di  quelle  senza  regolamento. Operazioni
complesse costituite da un atto doganale e  uno  o  piu'  regolamenti
formano  oggetto  di  una  CVS iniziale e piu' CVS successive ad essa
collegate.
Nel caso di contratti che prevedono esecuzione a "tranches" o "lotti"
il concetto di operazione va riferito alla singola tranche  o  lotto.
Per  le  merci  il lotto e' dato dalla merce che transita in dogana o
che viene messa a disposizione dell'avente diritto. Per i prestiti la
tranche e' data da ogni orgazione.
In  ogni caso si applica una soglia di 20 milioni di lire al di sotto
della quale le operazioni non sono oggetto di CVS.
Questa   soglia   va   riferita   al  valore  del  contratto  globale
sottostante. Pertanto la CVS va compilata anche per importi inferiori
a  20  milioni  di  lire  quando  questi costituiscono frazioni di un
contratto globale di valore uguale  o  superiore  a  20  milioni.  Le
compensazioni  sono  oggetto  di segnalazione quando almeno una delle
partite portate in compensazione supera tale soglia.
E) - Termini e modalita' di invio
1.  Gli intermediari abilitati trasmettono all'UIC le CVS relative ad
"operazioni canalizzate" attraverso di  essi,  quelle  relative  alle
compensazioni,   quelle  loro  eventualmente  pervenute  relative  ad
"operazioni decanalizzate" entro l'ultimo giorno del mese  successivo
al periodo di riferimento. Salvo diverso specifico accordo con l'UIC,
le informazioni vanno trasmesse su supporti direttamente  elaborabili
in via automatizzata.
Le modalita' di trasmissione verranno comunicate separatamente.
Le  informazioni  necessarie  alla compilazione della CVS relativa ad
"operazioni   canalizzate"   vanno   fornite   dai   residenti   agli
intermediari  segnalanti, quando previsto anche verbalmente, all'atto
del regolamento.
L'informazione  della  causale  valutaria  dell'operazione va fornita
agli  intermediari  abilitati  anche  nel  caso  di  regolamenti   di
obbligazioni  di  valore  inferiore  a  20  milioni  di lire, che non
richiedono la compilazione della CVS.
2.  La  CVS  relativa  ad  "operazioni  decanalizzate" va inviata dai
residenti all'UIC (Via delle Quattro Fontane,  123  -  00100  ROMA  -
Centro corrispondenza) entro il giorno 10 del mese successivo:
- a quello in cui viene effettuato il regolamento;
-  a  quello in cui viene data esecuzione alla fase doganale, in caso
di  operazioni  correnti  mercantili  "senza   regolamento"   o   con
regolamento interamente posticipato oltre 60 giorni dopo l'operazione
doganale.
E'  comunque  facolta'  dell'operatore  far  pervernire  nello stesso
termine ad un intermediario abilitato, per la successiva trasmissione
all'UIC, anche le CVS relative ad operazioni "decanalizzate".
La   CVS  relativa  alle  compensazioni  va  resa  agli  intermediari
abilitati per il successivo inoltro all'UIC entro il  giorno  10  del
mese successivo a quello in cui viene effettuata la compensazione.
La  trasmissione  delle  informazioni  su  supporto  magnetico potra'
essere effettuata anche dai  segnalanti  diversi  dagli  intermediari
abilitati previo assenso dell'UIC.
3.  Ai  fini  del  rispetto  dei termini fa fede il timbro postale di
spedizione ovvero l'attestazione di ricevimento.
F) Rettifica di informazioni
1.  Nel  caso  di  variazioni  significative  delle informazioni gia'
trasmesse con CVS, dovute a modifiche contrattuali (ivi  compreso  lo
scioglimento)   o   errore,   occorre  procedere  a  rettifica  delle
informazioni stesse.
2. Non sono significative:
-  variazioni  fino  a  30  giorni  dei  termini  di regolamento gia'
segnalati;
-  variazioni  degli  importi segnalati in misura non superiore al 10
per cento.
3.  La  procedura  di  rettifica ha luogo mediante annullamento della
precedente CVS e riproposizione di una nuova, e va espletata entro il
giorno  10 del mese successivo a quello in cui interviene la modifica
o risulta l'errore.
G) Ausili informatici
1.  L'Ufficio  ha  impostato  la  struttura  e le procedure della CVS
attenendosi scrupolosamente al D.P.R. 148/88, in particolare all'art.
21.  La  riservatezza  delle  informazioni  elementari  e' assoluta e
garantita dall'archiviazione anonima dei dati ricevuti.  Il  rispetto
di   questi   principi  non  consente  ovviamente  l'introduzione  di
semplificazioni  delle  procedure  che  implicano  una  archiviazione
nominativa delle informazioni.
2.  L'UIC  pertanto,  consapevole  della  complessita' del sistema di
rilevazione,  allo  scopo  di  venire  incontro  concretamente   alle
esigenze  dei  segnalanti  per  una  piu' agevole consultazione della
normativa e per una piu' efficiente, rapida e  corretta  compilazione
dei  moduli, cura anche l'approntamento di un prodotto informatico da
installare su personal computer con hard disk. Il  prodotto  fornisce
meccanismi di autodidattica sui principi generali del sistema e sulla
casistica; effettua la compilazione guidata dei moduli;  consente  la
produzione di supporti magnetici da utilizzare eventualmente in lungo
dei moduli cartacei.
Il  menzionato  prodotto,  denominato  "UIC/MAESTRO",  potra'  essere
richiesto all'UIC, che lo  fornira'  non  appena  sara'  disponibile,
gratuitamente, curando anche l'invio degli eventuali aggiornamenti.
H) Istruzioni per la compilazione
1.  La  compilazione  della CVS va effettuata in base alle istruzioni
generali, seguendo anche le indicazioni riportate nei moduli.
Al  fine  peraltro  di agevolare i segnalanti nel trattamento di casi
particolari, i dettagli di compilazione sono illustrati in appendice,
che costituisce parte integrante delle presente istruzioni.
I) - Sanzioni
1. L'articolo 7, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n.
322  (allegato  5)  stabilisce   che   sono   soggetti   a   sanzione
amministrativa pecuniaria "coloro che, richiesti di dati e notizie ai
sensi  del  comma  1,  non  li  forniscano,  ovvero   li   forniscono
scientemente  errati  o incompleti". L'art. 4, comma 5 stabilisce che
le violazioni  delle  disposizioni  statistiche  emanate  in  materia
valutaria  sono  soggette  alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
stabilite dall'art. 11 del medesimo  Decreto  Legislativo  e  che  il
relativo  procedimento sanzionatorio e' quello disciplinato dal testo
unico delle norme di legge in materia valutaria (D.P.R. 148/1988).
2.  Il  segnalante  di  "operazioni  decanalizzate"  e'  responsabile
dell'esattezza e completezza dei comunicati ai fini e per gli effetti
delle  disposizioni  sopra  richiamate. L'intermediario segnalante di
"operazioni  canalizzate"  risponde  solo  in  caso   di   omissione,
inesattezze  o  incompletezze  che  risultino  ad  esso  direttamente
ascrivibili ai sensi dell'art. 7, comma 3 del citato D.Lg. 322/89.
L) - Entrata in vigore e norme transitorie
1.  Per  le  "operazioni  canalizzate"  e  per  le  compensazioni, le
presenti istruzioni entrano in vigore il 1› giugno 1990. Fino a  tale
data gli intermediari continueranno a effettuare segnalazioni all'UIC
in base ai contenuti e le procedure vigenti prima del 14 maggio 1990,
utilizzando  per  la  raccolta delle informazioni gli schemi ritenuti
piu' idonei. Dal 1› giugno 1990 i soggetti segnalanti  inizieranno  a
compilare  i  nuovi  moduli  con riferimento alle operazioni poste in
essere.
Per  quanto  riguarda  i  regolamenti  di  operazioni  segnalate  nel
precedente regime (ad esempio regolamenti posticipati  di  operazioni
mercantili,  ammortamento  di prestiti), la sezione 2 (operazione) va
compilata secondo i criteri previsti nel nuovo regime, utilizzando  i
soli elementi disponibili.
2.  Per quanto riguarda l'inoltro all'UIC da parte degli intermediari
abilitati  delle  informazioni  contenute   nelle   CVS   (operazioni
canalizzate,  compensazioni, segnalazioni di operazioni decanalizzate
appoggiate agli intermediari stessi), al fine di consentire  a  tali,
intermediari  di predisporre le necessarie modifiche organizzative ed
informatiche,  si  dispone   che   l'attuale   periodo   transitorio,
disciplinato  con  Comunicazioni UIC R.V. 1988/2 del 29 luglio 1988 e
R.V. 1989/10 del 19 aprile 1989 abbia termine il 20 novembre 1990.
In  tempo  utile  saranno  comunicate  le  necessarie istruzioni agli
intermediari.
Con  il  1› dicembre 1990 dovranno essere attivate tutte le procedure
previste  nelle  presenti  istruzioni.  Ovviamente  le   informazioni
necessarie  per  far  fronte  alle incombenze del periodo transitorio
saranno ricavate esclusivamente dalle nuove CVS.
Il  regime  transitorio  non  si  applica alle operazioni relative ai
conti all'estero. Pertanto le CVS aventi per oggetto tali  operazioni
vanno  inviate  all'UIC  anche  durante  il  periodo  transitorio (su
supporto cartaceo).
3.   Si  ricorda  che  gli  intermediari  abilitati  sono  tenuti  ad
inoltrare,  oltre   alle   segnalazioni   indicate   nelle   presenti
istruzioni,  anche  quelle  gia'  previste  con  le  circolari  e  le
comunicazioni della serie RV, non modificate o dismesse, riguardanti:
- la matrice valutaria;
- i dati decadali sulle posizioni;
- i dati di fine mese sulle posizioni e sui movimenti di capitali.
La  segnalazione  semestrale sui depositi di titoli esteri acquistati
dai residenti si intende terminata con quella di fine dicembre  1989.
Nella  matrice  valutaria  continuano ad essere previste alcune poste
che non trovano riscontro nella terminologia  della  nuova  normativa
(ad  esempio "conti autorizzati"). Nelle more degli aggiustamenti che
saranno  comunicati  agli  intermediari  abilitati,   questi   ultimi
potranno   continuare   a   segnalare   i   dati  di  consistenza  in
corrispondenza delle voci gia' previste.
4.  Per  le  "operazioni  decanalizzate",  l'entrata  in vigore delle
presenti istruzioni e' contestuale  a  quella  dei  provvedimenti  di
liberalizzazione  (14  maggio  1990).  I soggetti segnalanti potranno
utilizzare i moduli  allegati  alle  presenti  istruzioni,  anche  in
fotocopia finche' non siano disponibili gli stampati.
Roma, 9 maggio 1990
                                               Il direttore: SCORDINO