PREMESSA Nel nuovo contesto di completa liberta' valutaria l'informazione statistica in tema di relazioni economiche e finanziarie con l'estero assume un ruolo fondamentale. Anche in Italia, alla stregua di quanto previsto negli altri principali Paesi, l'unico adempimento richiesto per l'effettuazione di operazioni con l'estero consiste nel fornire adeguate informazioni. Questo adempimento non riguarda le operazioni fino a 20 milioni di lire, sia che essere vengano effettuate per il tramite di intermediari abilitati ("operazioni canalizzate") sia che vengano realizzate al di fuori del sistema degli intermediari ("operazioni decanalizzate"). Ulteriori agevolazioni procedurali sono previste per le "operazioni canalizzate". ISTRUZIONI GENERALI A) - Fonti normative e principali aspetti procedurali 1. L'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 31 marzo 1988 stabilisce che l'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per finalita' conoscitive e statistiche in materia di rapporti economici e finanziari con l'estero, puo' chiedere ai soggetti abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni - art. 4, commi 3 e 4 del menzionato D.P.R. 148/8/8; art. 7 del decreto 27 aprile 1990 del Ministro del Commercio con l'Estero e del Ministro del Tesoro (allegato 1) l'invio di informazioni e dati concernenti la gestione valutaria nonche' le operazioni con l'estero, valutarie ed in cambi nelle quali sono a qualsiasi titolo intervenuti. Il medesimo art. 21 prevede inoltre che l'UIC puo' chiedere le informazioni ed i dati direttamente "ad operatori e ad altri soggetti interessati", in base a direttive del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio. Queste direttive sono state emanate in data 4 maggio 1990 con decreto del Ministro del Tesoro adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 (allegato 2). Esse prevedono, da un lato, che i residenti rendano direttamente all'UIC le informazioni relative alle operazioni comunque transitate al di fuori del canale degli intermediari abilitati; dall'altro lato, che i residenti rendano le informazioni relative alle "operazioni canalizzate" agli intermediari abilitati intervenuti al fine di porre questi ultimi in grado di effettuare, a loro volta, le segnalazioni all'UIC. Le informazioni possono essere rese dai residenti agli intermediari anche verbalmente ove riguardino operazioni che non siano "seguiti" di altre precedenti e che si esauriscano nel momento della segnalazione. 2. Ai sensi e per gli effetti delle citate disposizioni normative, e tenuto conto dell'art. 7 del ripetuto D.P.R. 148/88 che prevede, fra l'altro, l'obbligo di canalizzare le informazioni sulle compensazioni e attribuisce all'UIC la disciplina della canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi, sono stati predisposti i moduli per la segnalazione delle informazioni concernenti sia le "operazioni canalizzate", sia le "operazioni decanalizzate". La segnalazione e' denominata COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA - abbreviata in CVS - (Allegato 3). Sono "operazioni canalizzate" quelle eseguite per il tramite degli intermediari abilitati. Si rammenta che i trasferimenti all'estero per compensi di mediazioni prestate da non residenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso gli intermediari abilitati (art. 8 D.M. 27 aprile 1990). Sono "operazioni decanalizzate": a) i regolamenti di operazioni con l'estero che i residenti effettuano al di fuori del sistema degli intermediari abilitati, attraverso la movimentazione di conti all'estero o la consegna materiale di mezzi di pagamento in Italia e all'estero, ivi compresi i titoli di credito che servono per effettuare pagamenti; b) le fasi doganali delle operazioni correnti mercantili "senza regolamento", e di quelle con regolamento interamente posticipato oltre 60 giorni dall'operazione doganale; c) le operazioni effettuate nell'ambito di procedure automatizzate del tipo RI.BA (ricevuta bancaria). 3. Le disposizioni seguenti sono pertanto destinate: - agli intermediari abilitati con riguardo alle operazioni nelle quali sono intervenuti; - agli altri residenti con riguardo alle "operazioni decanalizzate". 4. Le informazioni ed i dati raccolti saranno prontamente elaborati e, previa cancellazione dei riferimenti nominativi, inseriti in archivi anonimi al fine di assicurare la riservatezza della fonte. L'elaborazione dei dati e' funzionale anche all'approntamento di flussi informativi di ritorno per chi ne faccia richiesta. 5. L'UIC provvede a diffondere gli stampati della CVS attraverso le filiali della Banca d'Italia, gli intermediari abilitati e le Camere di Commercio, nei limiti delle disponibilita'. Su specifica richiesta potranno esserne fornite anche le Associazioni di categoria. Gli stampati possono essere reperiti presso l'UIC (sede di Roma e ufficio di Milano). Chiunque vi abbia interesse puo' stamparli, a proprie spese, nel rispetto degli "standards" fissati dall'UIC. 6. Categorie particolari di operatori potranno eventualmente concordare con l'UIC forme anche riepilogative di segnalazioni, secondo tracciati e specifiche tecniche da definire. 7. Informazioni e chiarimenti in ordine alle presenti istruzioni potranno essere chiesti direttamente all'UIC (sede di Roma e ufficio di Milano). B) - Struttura 1. Il sistema di rilevazione si basa sul principio che ad ogni operazione deve corrispondere una CVS. Tuttavia nel caso di piu' operazioni "omogenee" puo' esser resa una sola CVS. 2. Sono "omogenee" le operazioni effettuate nello stesso mese solare ("periodo di riferimento") dal medesimo operatore, riconducibili alla medesima categoria (operazioni correnti mercantili, non mercantili, o finanziarie). Per esse devono inoltre coincidere, eccettuato l'importo, tutte le informazioni statistiche riguardanti l'operazione (desumibili dall'apposita sezione "operazione"), con l'avvertenza che: - quanto al codice merce, desumibile dalla "Tariffa Doganale d'Uso Integrata", il principio di omogeneita' e' soddisfatto con la coincidenza delle prime due cifre (capitolo); - quanto alla "data contratto", il principio di omogeneita' e' soddisfatto anche nel caso in cui nello stesso periodo di riferimento sia effettuato il regolamento di piu' obbligazioni omogenee, assunte in mesi diversi, purche' riconducibili ad un unico contratto base. 3. La CVS e' suddivisa in due parti: - la prima e' composta di una sola sezione, definita "segnalante"; essa riguarda i dati identificativi dell'intermediario abilitato nel caso di "operazioni canalizzate", e quelli del residente segnalante nel caso di "operazioni decanalizzate"; - la seconda riguarda le informazioni sull'operatore, sull'operazione e sull'eventuale regolamento e si articola in: a) una sezione "operatore" (sezione 1); b) una sezione "operazione" (sezione 2), a sua volta distinta, in relazione alla natura dell'operazione, in: - corrente mercantile; - corrente non mercantile; - finanziaria, integrata, quando ha per oggetto valori mobiliari, da una sezione "titoli" (sezione 4); - compensazioni; c) una sezione "regolamento" (sezione 3). Per la stessa CVS vanno compilate piu' sezioni 3 quando i regolamenti della stessa operazione, effettuati nel "periodo di riferimento", presentano elementi informativi diversi, ai quali non sia applicabile il criterio della "prevalenza" secondo le modalita' indicate nell'appendice. 4. La CVS richiede la compilazione delle sole sezioni 1 e 2 quando e' relativa ad operazioni correnti mercantili "senza regolamento" o ad operazioni correnti mercantili con regolamento interamente posticipato oltre 60 giorni dalla data del passaggio doganale della merce. (In quest'ultimo caso il successivo regolamento va segnalato con una nuova CVS secondo quanto precisato al comma 5). Negli altri casi la CVS richiede anche la compilazione della sezione 3. 5. Quando il regolamento e' relativo ad operazione gia' segnalata, la sezione 3 e' accompagnata dalle sezioni 1 e 2 con contenuto informativo corrispondente a quello della CVS precedentemente inviata. In alternativa tale sezione puo' essere accompagnata da fotocopia delle stesse sezioni 1 e 2. 6. La comunicazione delle compensazioni con l'apposita sezione 2 "compensazioni" va effettuata soltanto per le operazioni che vengono segnalate fin dall'origine in compensazione. Essa richiede la compilazione delle sole sezioni 1 e 2 quando le compensazioni segnalate non danno luogo, nel periodo di riferimento, al trasferimento di saldi. Richiede anche la compilazione della sezione 3 quando nel periodo di riferimento viene effettuato il trasferimento di un saldo d'importo superio a 20 milioni di lire. Se il trasferimento, anche parziale, del saldo e' invece successivo, va segnalato con le sole sezioni 1 e 3. L'apposita sezione 2 "compensazioni" non va utilizzata nei casi di scambi di merce con merce e/o servizi (permuta, "counter trade"). Detti scambi infatti vanno segnalati con le corrispondenti sezioni 2 (operazioni correnti mercantili e/o non mercantili). 7. Nei casi in cui la compensazione interviene successivamente rispetto ad operazioni gia' segnalate con una diversa sezione 2 (corrente mercantile, non mercantile o finanziaria), la compensazione stessa va comunicata come specifica modalita' di regolamento dell'operazione gia' segnalata, mediante invio di una sezione 3 accompagnata dalle sezioni 1 e 2 con contenuto informativo identico a quello della CVS precedentemente inviata. In alternativa tale sezione 3 puo' essere accompagnata da fotocopia delle stesse sezioni 1 e 2. La partita di segno opposto portata in compensazione va segnalata con specifica separata CVS, sezioni 1, 2 e 3 (la sezione 2 sara' mercantile, non mercantile o finanziaria a seconda della natura dell'operazione). Quando detto vale anche nel caso in cui l'importo sia inferiore a 20 milioni di lire. 8. Le operazioni effettuate da non residenti sui mercati mobiliari italiani non "intermediari riconosciuti", vanno segnalate, a cura di tali intermediari. con apposita sezione "non residenti" e eventualmente con la sezione 4 "titoli". C) - Soggetti segnalanti 1. La CVS va resa, di norma: - dagli intermediari abilitati per le "operazioni canalizzate" (ivi comprese quelle sui valori mobiliari emessi da non residenti, rientranti nella posizione in cambi degli intermediari stessi), sulla base di informazioni, quando consentito anche verbali, ottenute dagli operatori; - dai residenti che pongono in essere con controparti non residenti "operazioni decanalizzate", comprese le compensazioni. Criteri per l'individuazione dei residenti segnalanti in casi particolari sono indicati nell'appendice. 2. Gli intermediari abilitati rendono la CVS anche per le operazioni effettuate in proprio, non ascrivibili alle "poste" che formano la posizione in cambi. 3. Gli intermediari abilitati comunicano inoltre all'UIC gli impegni per la compravendita di strumenti finanziari a termine o con opzione mediante apposita segnalazione (allegato 4). 4. Gli "intermediari riconosciuti" (cfr. appendice, pag. 24) rendono la CVS nel caso di compravendita da parte di non residenti di valori sui mercati mobiliari italiani. 5. I residenti, diversi dagli intermediari abilitati, che assumono direttamente con controparti non residenti impegni per acquisti o vendite di strumenti finanziari a termine, i quali non comportino contestuali trasferimenti valutari, sono tenuti a segnalarli all'UIC con lettera contenente una descrizione degli impegni medesimi. Non e' dovuta alcuna segnalazione quando il capitale coperto e' inferiore a 20 milioni di lire. D) - Oggetto 1. Oggetto della CVS sono: - le operazioni con l'estero con regolamento valutario, comprese le compensazioni; - le fasi doganali delle operazioni con l'estero correnti mercantili con regolamento interamente posticipato previsto oltre 60 giorni dopo l'operazione doganale e di quelle senza regolamento. Operazioni complesse costituite da un atto doganale e uno o piu' regolamenti formano oggetto di una CVS iniziale e piu' CVS successive ad essa collegate. Nel caso di contratti che prevedono esecuzione a "tranches" o "lotti" il concetto di operazione va riferito alla singola tranche o lotto. Per le merci il lotto e' dato dalla merce che transita in dogana o che viene messa a disposizione dell'avente diritto. Per i prestiti la tranche e' data da ogni orgazione. In ogni caso si applica una soglia di 20 milioni di lire al di sotto della quale le operazioni non sono oggetto di CVS. Questa soglia va riferita al valore del contratto globale sottostante. Pertanto la CVS va compilata anche per importi inferiori a 20 milioni di lire quando questi costituiscono frazioni di un contratto globale di valore uguale o superiore a 20 milioni. Le compensazioni sono oggetto di segnalazione quando almeno una delle partite portate in compensazione supera tale soglia. E) - Termini e modalita' di invio 1. Gli intermediari abilitati trasmettono all'UIC le CVS relative ad "operazioni canalizzate" attraverso di essi, quelle relative alle compensazioni, quelle loro eventualmente pervenute relative ad "operazioni decanalizzate" entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Salvo diverso specifico accordo con l'UIC, le informazioni vanno trasmesse su supporti direttamente elaborabili in via automatizzata. Le modalita' di trasmissione verranno comunicate separatamente. Le informazioni necessarie alla compilazione della CVS relativa ad "operazioni canalizzate" vanno fornite dai residenti agli intermediari segnalanti, quando previsto anche verbalmente, all'atto del regolamento. L'informazione della causale valutaria dell'operazione va fornita agli intermediari abilitati anche nel caso di regolamenti di obbligazioni di valore inferiore a 20 milioni di lire, che non richiedono la compilazione della CVS. 2. La CVS relativa ad "operazioni decanalizzate" va inviata dai residenti all'UIC (Via delle Quattro Fontane, 123 - 00100 ROMA - Centro corrispondenza) entro il giorno 10 del mese successivo: - a quello in cui viene effettuato il regolamento; - a quello in cui viene data esecuzione alla fase doganale, in caso di operazioni correnti mercantili "senza regolamento" o con regolamento interamente posticipato oltre 60 giorni dopo l'operazione doganale. E' comunque facolta' dell'operatore far pervernire nello stesso termine ad un intermediario abilitato, per la successiva trasmissione all'UIC, anche le CVS relative ad operazioni "decanalizzate". La CVS relativa alle compensazioni va resa agli intermediari abilitati per il successivo inoltro all'UIC entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui viene effettuata la compensazione. La trasmissione delle informazioni su supporto magnetico potra' essere effettuata anche dai segnalanti diversi dagli intermediari abilitati previo assenso dell'UIC. 3. Ai fini del rispetto dei termini fa fede il timbro postale di spedizione ovvero l'attestazione di ricevimento. F) Rettifica di informazioni 1. Nel caso di variazioni significative delle informazioni gia' trasmesse con CVS, dovute a modifiche contrattuali (ivi compreso lo scioglimento) o errore, occorre procedere a rettifica delle informazioni stesse. 2. Non sono significative: - variazioni fino a 30 giorni dei termini di regolamento gia' segnalati; - variazioni degli importi segnalati in misura non superiore al 10 per cento. 3. La procedura di rettifica ha luogo mediante annullamento della precedente CVS e riproposizione di una nuova, e va espletata entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui interviene la modifica o risulta l'errore. G) Ausili informatici 1. L'Ufficio ha impostato la struttura e le procedure della CVS attenendosi scrupolosamente al D.P.R. 148/88, in particolare all'art. 21. La riservatezza delle informazioni elementari e' assoluta e garantita dall'archiviazione anonima dei dati ricevuti. Il rispetto di questi principi non consente ovviamente l'introduzione di semplificazioni delle procedure che implicano una archiviazione nominativa delle informazioni. 2. L'UIC pertanto, consapevole della complessita' del sistema di rilevazione, allo scopo di venire incontro concretamente alle esigenze dei segnalanti per una piu' agevole consultazione della normativa e per una piu' efficiente, rapida e corretta compilazione dei moduli, cura anche l'approntamento di un prodotto informatico da installare su personal computer con hard disk. Il prodotto fornisce meccanismi di autodidattica sui principi generali del sistema e sulla casistica; effettua la compilazione guidata dei moduli; consente la produzione di supporti magnetici da utilizzare eventualmente in lungo dei moduli cartacei. Il menzionato prodotto, denominato "UIC/MAESTRO", potra' essere richiesto all'UIC, che lo fornira' non appena sara' disponibile, gratuitamente, curando anche l'invio degli eventuali aggiornamenti. H) Istruzioni per la compilazione 1. La compilazione della CVS va effettuata in base alle istruzioni generali, seguendo anche le indicazioni riportate nei moduli. Al fine peraltro di agevolare i segnalanti nel trattamento di casi particolari, i dettagli di compilazione sono illustrati in appendice, che costituisce parte integrante delle presente istruzioni. I) - Sanzioni 1. L'articolo 7, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n. 322 (allegato 5) stabilisce che sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria "coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti". L'art. 4, comma 5 stabilisce che le violazioni delle disposizioni statistiche emanate in materia valutaria sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 11 del medesimo Decreto Legislativo e che il relativo procedimento sanzionatorio e' quello disciplinato dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria (D.P.R. 148/1988). 2. Il segnalante di "operazioni decanalizzate" e' responsabile dell'esattezza e completezza dei comunicati ai fini e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate. L'intermediario segnalante di "operazioni canalizzate" risponde solo in caso di omissione, inesattezze o incompletezze che risultino ad esso direttamente ascrivibili ai sensi dell'art. 7, comma 3 del citato D.Lg. 322/89. L) - Entrata in vigore e norme transitorie 1. Per le "operazioni canalizzate" e per le compensazioni, le presenti istruzioni entrano in vigore il 1 giugno 1990. Fino a tale data gli intermediari continueranno a effettuare segnalazioni all'UIC in base ai contenuti e le procedure vigenti prima del 14 maggio 1990, utilizzando per la raccolta delle informazioni gli schemi ritenuti piu' idonei. Dal 1 giugno 1990 i soggetti segnalanti inizieranno a compilare i nuovi moduli con riferimento alle operazioni poste in essere. Per quanto riguarda i regolamenti di operazioni segnalate nel precedente regime (ad esempio regolamenti posticipati di operazioni mercantili, ammortamento di prestiti), la sezione 2 (operazione) va compilata secondo i criteri previsti nel nuovo regime, utilizzando i soli elementi disponibili. 2. Per quanto riguarda l'inoltro all'UIC da parte degli intermediari abilitati delle informazioni contenute nelle CVS (operazioni canalizzate, compensazioni, segnalazioni di operazioni decanalizzate appoggiate agli intermediari stessi), al fine di consentire a tali, intermediari di predisporre le necessarie modifiche organizzative ed informatiche, si dispone che l'attuale periodo transitorio, disciplinato con Comunicazioni UIC R.V. 1988/2 del 29 luglio 1988 e R.V. 1989/10 del 19 aprile 1989 abbia termine il 20 novembre 1990. In tempo utile saranno comunicate le necessarie istruzioni agli intermediari. Con il 1 dicembre 1990 dovranno essere attivate tutte le procedure previste nelle presenti istruzioni. Ovviamente le informazioni necessarie per far fronte alle incombenze del periodo transitorio saranno ricavate esclusivamente dalle nuove CVS. Il regime transitorio non si applica alle operazioni relative ai conti all'estero. Pertanto le CVS aventi per oggetto tali operazioni vanno inviate all'UIC anche durante il periodo transitorio (su supporto cartaceo). 3. Si ricorda che gli intermediari abilitati sono tenuti ad inoltrare, oltre alle segnalazioni indicate nelle presenti istruzioni, anche quelle gia' previste con le circolari e le comunicazioni della serie RV, non modificate o dismesse, riguardanti: - la matrice valutaria; - i dati decadali sulle posizioni; - i dati di fine mese sulle posizioni e sui movimenti di capitali. La segnalazione semestrale sui depositi di titoli esteri acquistati dai residenti si intende terminata con quella di fine dicembre 1989. Nella matrice valutaria continuano ad essere previste alcune poste che non trovano riscontro nella terminologia della nuova normativa (ad esempio "conti autorizzati"). Nelle more degli aggiustamenti che saranno comunicati agli intermediari abilitati, questi ultimi potranno continuare a segnalare i dati di consistenza in corrispondenza delle voci gia' previste. 4. Per le "operazioni decanalizzate", l'entrata in vigore delle presenti istruzioni e' contestuale a quella dei provvedimenti di liberalizzazione (14 maggio 1990). I soggetti segnalanti potranno utilizzare i moduli allegati alle presenti istruzioni, anche in fotocopia finche' non siano disponibili gli stampati. Roma, 9 maggio 1990 Il direttore: SCORDINO