IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'atto in data 20 giugno 1988 dell'ambasciata della Sierra Leone in Bonn, nonche' la nota del consolato della Sierra Leone in Italia in data 10 ottobre 1989, con le quali, essendo stato autorizzato da parte del presidente del tribunale di Torino con provvedimento del 17 aprile 1987 Lamarca Giuseppe a procedere al sequestro conservativo di beni e/o crediti dello Stato estero fino alla concorrenza di L. 500.000.000 ed essendo pendente la procedura di esecuzione del sequestro presso terzi innanzi alla sez. V civile della pretura di Roma (R.E. 12031/87), e' stata invocata l'applicazione del regio decreto-legge 30 agosto 1925, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, di guisa che venga negata al Lamarca l'autorizzazione a proseguire l'intrapresa procedura cautelare; Vista la nota del Ministero degli affari esteri in data 7 febbraio 1990 con la quale e' stata chiarita la legittimazione dell'ambasciatore della Sierra Leone in Bonn a proporre la menzionata istanza in quanto rappresentante diplomatico accreditato anche presso la Repubblica italiana; Ritenuto che dalle indagini esperite per il tramite dell'ambasciata italiana in Freetown risulta che il cittadino sierraleonese vantante un credito verso uno Stato estero non puo' ricorrere all'autorita' giurisdizionale per ottenere l'emissione di misure cautelari, dovendo adire il Ministero degli affari esteri che investe della questione il Gabinetto (Consiglio dei Ministri presieduto dal Presidente della Repubblica), il quale, effettuata una valutazione discrezionale, puo' eventualmente dare disposizione al "Director of Public Persecution" di richiedere al giudice di procedere contro lo Stato estero; che, pertanto, nei rapporti fra l'Italia e la Sierra Leone sussiste la condizione di reciprocita' prevista dal regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; Attesa peraltro la inopportunita' di autorizzare il sequestrante a proseguire nella esecuzione del sequestro sui beni dello Stato della Sierra Leone in Italia, in considerazione della probabile compromissione dei rapporti fra l'Italia e il detto Stato, conformemente al parere espresso al riguardo dal Ministero degli affari esteri in data 24 novembre 1987; Decreta: Dichiara la sussistenza della condizione di reciprocita' fra la Repubblica italiana e la Repubblica della Sierra Leone ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; non autorizza Lamarca Giuseppe a proseguire l'esecuzione del provvedimento di sequestro concesso in suo favore dal presidente del tribunale di Torino in data 17 aprile 1987. Roma, 2 maggio 1990 Il Ministro: VASSALLI