IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 6, lettera a), che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria agli stranieri in Italia; Vista la legge 27 aprile 1982, n. 288, con la quale e' stata ratificata e resa esecutiva la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979; Visti gli articoli 10 e 11 della richiamata convenzione che prevedono che i familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svezia e titolari di una sola pensione o rendita svedese, iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono tenuti a corrispondere una quota annua pro-capite determinata dalla competente autorita' italiana; Visto l'art. 34 della stessa convenzione che indica l'autorita' competente a fissare la predetta quota; Ritenuto di fissare quote capitarie distinte per i familiari dei lavoratori e per i titolari di pensione e loro familiari; Ritenuto di prendere a base per la determinazione delle quote pro-capite i costi medi dell'assistenza sanitaria in Italia, per l'anno 1989, per le anzidette categorie, applicando agli stessi un incremento pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 1990; Visti i propri decreti con i quali sono state stabilite le modalita' di riscossione per l'assicurazione presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 63 della legge n. 833 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il proprio decreto 25 novembre 1982 concernente le modalita' per l'erogazione dell'assistenza sanitaria con oneri a carico di istituzioni estere; Considerato che le spese sostenute per le prestazioni erogate in base alla convenzione italo-svedese di sicurezza sociale non sono oggetto di rimborso tra le istituzioni competenti italiane e svedesi; Ritenuto, pertanto, non estensibile agli assistiti temporaneamente presenti in Italia, la particolare disciplina sulla partecipazione alla spesa sanitaria, prevista dal terzo comma dell'art. 1 del richiamato decreto del 25 novembre 1982; Decreta: Art. 1. I familiari, residenti in Italia, dei lavoratori occupati in Svezia, che, ai sensi della convenzione italo-svedese di sicurezza sociale ratificata con legge 27 aprile 1982, n. 288, abbiano chiesto di fruire dell'assistenza sanitaria erogata a tutti i cittadini residenti, sono tenuti per l'anno 1990 al versamento del contributo annuo pro-capite di L. 885.000. Il predetto contributo annuo e' ridotto a L. 442.500 per i soggetti che chiedono di fruire dell'assistenza in data successiva al 30 giugno 1990. I familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani aventi la qualifica di emigrante sono esentati dal pagamento del contributo previsto dal presente articolo.