IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1987,
n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio  1988,
n.  148,  sulla  delegificazione  di  talune  disposizioni di legge e
regolamenti  in  materia  previdenziale,  interessanti  le   gestioni
dell'INPS e dell'INAIL;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  17  settembre  1988,  n. 408,
convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1988, n.  492,
che  ha  esteso  le disposizioni contenute nell'art. 10 sopracitato a
tutti gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza  e  di
assistenza;
  Viste  le  deliberazioni  numeri  62,  63,  64  e  65  adottate dal
consiglio di amministrazione dell'ENASARCO in data 21 aprile 1989;
  Vista la conforme deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri
in data 17 novembre 1989;
                               Decreta:
  Sono approvate le deliberazioni numeri 62, 63, 64 e 65 adottate dal
consiglio di amministrazione dell'ENASARCO in data  21  aprile  1989,
concernenti   la   delegificazione,   ai   sensi   dell'art.  10  del
decreto-legge   30   dicembre   1987,   n.   536,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 29 febbraio 1988, n. 48, di alcune norme
regolamentari riguardanti modalita' relative  alla  presentazione  da
parte  dei  pensionati  delle dichiarazioni reddituali, al versamento
dei contributi e dei  minimali  annui  contributivi  da  parte  delle
imprese   mandanti,   nonche'   alle  modalita'  di  ammissione  alla
contribuzione volontaria.
  Le  predette  delibere,  nel  testo  allegato,  costituiscono parte
integrante del presente decreto.
  Il  presente  decreto,  con  il relativo allegato, sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 9 maggio 1990
                                            Il Ministro: DONAT CATTIN