IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 148, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e regolamenti in materia previdenziale, interessanti le gestioni dell'INPS e dell'INAIL; Visto l'art. 2 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1988, n. 492, che ha esteso le disposizioni contenute nell'art. 10 sopracitato a tutti gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza; Viste le deliberazioni numeri 62, 63, 64 e 65 adottate dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO in data 21 aprile 1989; Vista la conforme deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1989; Decreta: Sono approvate le deliberazioni numeri 62, 63, 64 e 65 adottate dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO in data 21 aprile 1989, concernenti la delegificazione, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, di alcune norme regolamentari riguardanti modalita' relative alla presentazione da parte dei pensionati delle dichiarazioni reddituali, al versamento dei contributi e dei minimali annui contributivi da parte delle imprese mandanti, nonche' alle modalita' di ammissione alla contribuzione volontaria. Le predette delibere, nel testo allegato, costituiscono parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, con il relativo allegato, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 maggio 1990 Il Ministro: DONAT CATTIN