AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 21 marzo 1990, n. 53, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) Art. 1. 1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello e' istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale. 2. La prima iscrizione nel predetto albo e' disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denomi nato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonche' per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20. 3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secon daria di secondo grado. 4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo: a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge; b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo; c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annul late con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva; d) di coloro che sono stati condan nati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960; e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze. 5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perche', sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale. 6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perche' propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960. 7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneita', possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere. 8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneita' e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello. 9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo e' disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1, comma 2: - Il primo comma dell'art. 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, e' cosi' formulato: "La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente medesimo siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'art. 38". - Il secondo comma dell'art. 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Republica n. 570/1960, prevede che: "Il presidente e' designato dal presidente della corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato che esercitano il loro uficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio, eslcuse le categorie di cui all'art. 23". Note all'art. 1, comma 4: - Il titolo VII, del testo unico n. 361/1957 e' cosi' formulato: "Titolo VII DISPOSIZIONI PENALI Art. 94. - Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, e' punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire duemila a lire diecimila. Art. 95. - Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Art. 96. - Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi, altra utilita', o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o piu' elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire tremila a lire ventimila, anche quando l'utilita' promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennita' pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali. La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilita'. Art. 97. - Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o da astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la liberta' degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, e' punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire tremila a lire ventimila. Art. 98. - Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessita', il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a constringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire tremila a lire ventimila. Art. 99. - Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire tremila a lire quindicimila. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione da due a cinque anni. Art. 100. - Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire tremila a lire ventimila. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, schede od altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto e' commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da due a otto anni e della multa da lire diecimila a lire ventimila. Art. 101. - Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da piu' persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena e' aumentata e sara', in ogni caso, non inferiore a tre anni. Se la violenza o la minaccia e' fatta da piu' di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e' della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire ventimila, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del codice penale. Art. 102. - Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, e' punito con l'arresto sino a tre mesi, e con l'ammenda sino a lire ventimila. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire duemila. Art. 103. - Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire ventimila. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non puo' farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire cinquantamila. Chi, assumendo nome altrui, si presena a dare il voto in una sezione elettorale, e chi da' il voto in piu' sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di collegi diversi, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire centomila a lire cinquecentomila. Chi nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire cinquemila a lire ventimila. Art. 104. (Come modificato dall'art. 17 della legge qui pubblicata). - Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire diecimila. Se il reato e' commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire ventimila. (( Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene, )) (( alle disposizioni dell'art. 68, e' punito con la reclusione da )) (( tre a sei mesi. )) Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullita' delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire diecimila a lire ventimila. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire diecimila a lire ventimila. Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire ventimila. I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa di lire diecimila a lire ventimila. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire ventimila. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire ventimila. Art. 105. - Il sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena e' diminuita della meta'. Art. 106. - L'elettore che sottoscrive piu' di una lista di candidati e' punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire diecimila. Art. 107. - I comandanti di reparti militari, il sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire tremila a lire diecimila. Art. 108. - Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire tremila a lire cinquemila. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali. Art. 109. - L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, e' tratto in arresto ed e' punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma e' confiscata. Art. 110. - L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita e' punito con l'ammenda da lire mille a lire tremila. Art. 111. - Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. Art. 112. - Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo. Art. 113. (Come modificato dall'articolo unico della legge 27 dicembre 1973, n. 933). - Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilita' e' pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci. Il giudice puo' ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico. Art. 114. - L'autorita' giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti". La misura minima e massima delle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli che precedono sono state successivamente moltiplicate per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, secondo comma). La sanzione dell'ammenda di cui all'art.110 sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 e' stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la penalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa. - Il capo IX del testo unico n. 570/1960 dispone quanto segue: "Capo IX DELLE DISPOSIZIONI PENALI Art. 86. - Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, da', offre o promette qualunque utilita' ad uno o piu' elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire tremila a lire ventimila, anche quando l'utilita' promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennita' pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali. La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilita'. Art. 87. - Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri o artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la liberta' degli elettori esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire tremila a lire ventimila. La pena e' aumentata - e in ogni caso non sara' inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione e' fatta con armi o da persona travisata, o da piu' persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti. Se la violenza o la minaccia e' fatta da piu' di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e' della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire cinquantamila. Art. 88. - Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilita', il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di derminati candidati o ad indurli all'astensione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire tremila a lire ventimila. Art. 89. - Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire duemila a cinquemila. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Uffico i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali. Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo. Art. 90. - Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da due e cinque anni con la multa da lire tremila a lire ventimila. Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, e' punito con la stessa pena, ancorche' non abbia concorso nella consumazione del fatto. Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena della reclusione e' da due a otto anni e quella della multa non inferiore a lire diecimila. Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale con giudizio direttissimo. Art. 91. - Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, ancorche' sia elettore o membro dell'ufficio, e' tratto immediatamente in arresto ed e' punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma e' confiscata. Si procede con giudizio direttissimo. Art. 92. - Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire duemila. Con la stessa pena e' punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca. Art. 93. - Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione di candidatura o da' il voto in piu' sezioni elettorali, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire ventimila. Art.94. - Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non puo' farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire cinquemila a lire ventimila. Art. 95. - Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire diecimila. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire ventimila. Art. 96 (come modificato dall'art. 17 della legge qui pubblicata).- Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullita' della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire diecimila a lire ventimila. (( Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 e' punito con la reclusione da tre a sei mesi. )) Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire diecimila a lire ventimila. In tali casi il colpevole sara' immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale, con giudizio direttissimo. Il segretario dell'ufficio, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, e' punito con la reclusione dai sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire ventimila. I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire ventimila. Art. 97. - Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare piu' di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire ventimila. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire ventimila. Art. 98. - Il presidente dell'ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. Art. 99. - L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita e' punito con l'ammenda da lire mille a lire tremila. Art. 100. - Qualunque elettore puo' promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti. L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione e' interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non puo' prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso la meta' del termine stabilito per la prescrizione. Art. 101. - Ordinata un'inchiesta del consiglio comunale o dalla giunta provinciale amministrativa, chi ne e' incaricato ha diritto di citare testimoni. Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verita' e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza e l'occultazione della verita', od il rifiuto, su materia punibile. Art. 102. (nella formulazione risultante per effetto della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma pronunciata dalla Corte cost. con la sentenza 17-23 luglio 1980, n. 121). - Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilita' e' pronunziata per un tempo non minore di cinque ne' maggiore di dieci anni. Il giudice puo' ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale, e in altre leggi, pei reati piu' gravi non previsti dal presente testo unico. Art. 103. - Le disposizioni del presente capo sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del sindaco". La misura minima e massima delle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli che precedono sono state successivamente moltiplicate per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, secondo comma). La sanzione dell'ammenda di cui all'art. 99 sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 e' stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa. Note all'art. 1, comma 5: - L'art. 38 del testo unico n. 361/1957 e' cosi' formulato: "Art. 38. - Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di eta'; b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione". - L'art. 23 del testo unico n. 570/1960 dispone quanto appresso: "Art. 23. - Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di eta'; b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione". Note all'art. 1, comma 6: - Per l'art. 38 del testo unico n. 361/1957 si veda nelle note all'art. 1, comma 5. - Per l'art. 23 del testo unico n. 570/1960 si veda nelle note all'art. 1, comma 5. Note all'art. 1, comma 8: - Per l'art. 38 del testo unico n. 361/1957 si veda nelle note all'art. 1, comma 5. - Per l'art. 23 del testo unico n. 570/1960 si veda nelle note all'art. 1, comma 5.