IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio per la riscossione dei tributi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 657; Visto l'art. 130 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 che prevede l'abrogazione di tutte le disposizioni che regolano, mediante rinvio al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, la riscossione coattiva delle imposte, dei diritti doganali, delle tasse di concessione governativa e di ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli articoli 67, comma 1, 68, comma 1 e 69 commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43, del 1988, nonche' di ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 43; Visti il primo comma e il secondo comma, lettera b), dell'art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, i quali prevedono, rispettivamente, la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette da parte del concessionario del servizio di riscossione e l'emanazione, a cura del Ministro delle finanze, di un decreto al fine di stabilire tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonche' gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione; Visto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 4 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni; Visti l'art. 2, comma 1, lettere c), d), e) ed f), nonche' gli articoli 63, commi 1, e 65 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto l'art. 17, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239; Visti gli articoli 252 e 253 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Ritenuto necessario, a miglior tutela degli interessi dell'erario, integrare le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto ministeriale 28 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1990, n. 20; Decreta: Art. 1. Il primo comma dell'art. 19 del decreto ministeriale 28 dicembre 1989, e' sostituito dai seguenti: "Per la riscossione delle somme dovute da soggetti sottoposti a procedura concorsuale, il ruolo viene formato dopo la definitiva ammissione al passivo delle suddette somme da parte dell'organo delegato per la procedura stessa. Dell'avvenuta insinuazione sara' data comunicazione ai concessionari all'atto della consegna del ruolo. Se l'assoggettamento alle suddette procedure concorsuali avviene successivamente all'emissione del ruolo, l'insinuazione ed i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, saranno effettuati dal concessionario. Oltre che per la riscossione delle somme dovute dai soggetti indicati nel primo comma, le disposizioni del presente decreto si applicano per la riscossione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' di ogni altra entrata la cui esazione coattiva e' affidata al concessionario senza l'obbligo del non riscosso come riscosso". Roma, 11 maggio 1990 Il Ministro: FORMICA