IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  4 ottobre 1986, n. 657, recante delega al Governo
per la istituzione e la disciplina del servizio  per  la  riscossione
dei tributi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di  altre
entrate  dello  Stato  di  altri  enti  pubblici,  emanato  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 657;
  Visto   l'art.  130  dello  stesso  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 43 che prevede l'abrogazione di tutte  le  disposizioni
che  regolano,  mediante  rinvio  al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, la riscossione coattiva delle  imposte,  dei  diritti  doganali,
delle  tasse  di  concessione  governativa  e  di ogni altra entrata,
diritto o accessorio di cui agli articoli 67, comma 1, 68, comma 1  e
69 commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43, del
1988, nonche' di ogni altra norma incompatibile  con  la  riscossione
disciplinata  dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.
43;
  Visti  il  primo comma e il secondo comma, lettera b), dell'art. 67
del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  43/1988,  i
quali prevedono, rispettivamente, la riscossione coattiva delle tasse
e delle imposte indirette da parte del concessionario del servizio di
riscossione  e l'emanazione, a cura del Ministro delle finanze, di un
decreto al fine di  stabilire  tempi,  procedure  e  criteri  per  la
redazione   e  la  trasmissione  dei  ruoli  e  per  la  compilazione
meccanografica  degli  stessi  da  parte  del   Consorzio   nazionale
obbligatorio  tra  i  concessionari  della  riscossione,  nonche' gli
adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione;
  Visto  l'art.  4,  comma  7, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito  dalla  legge  4  aprile  1989,  n.  144,   e   successive
modificazioni;
  Visti  l'art.  2,  comma  1,  lettere c), d), e) ed f), nonche' gli
articoli 63, commi 1, e 65  del  richiamato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 43 del 1988;
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602;
  Visto  l'art.  17,  del  decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1955, n. 1544;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n.
239;
  Visti  gli  articoli 252 e 253 del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827;
  Ritenuto  necessario, a miglior tutela degli interessi dell'erario,
integrare le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto ministeriale
28  dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio
1990, n. 20;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  primo  comma  dell'art. 19 del decreto ministeriale 28 dicembre
1989, e' sostituito dai seguenti:
  "Per  la  riscossione  delle  somme dovute da soggetti sottoposti a
procedura concorsuale, il ruolo  viene  formato  dopo  la  definitiva
ammissione  al  passivo  delle  suddette  somme  da parte dell'organo
delegato per la procedura stessa.  Dell'avvenuta  insinuazione  sara'
data  comunicazione  ai  concessionari  all'atto  della  consegna del
ruolo.
  Se  l'assoggettamento  alle  suddette procedure concorsuali avviene
successivamente  all'emissione  del  ruolo,   l'insinuazione   ed   i
successivi  adempimenti  previsti  dalla  normativa  vigente, saranno
effettuati dal concessionario.
  Oltre  che  per  la  riscossione  delle  somme  dovute dai soggetti
indicati nel primo comma, le disposizioni  del  presente  decreto  si
applicano  per  la  riscossione  delle sanzioni amministrative di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' di ogni altra entrata la
cui  esazione  coattiva e' affidata al concessionario senza l'obbligo
del non riscosso come riscosso".
   Roma, 11 maggio 1990
                                                 Il Ministro: FORMICA