AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo della presente legge
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  2-bis  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  2-bis.  -  1.  Il procuratore della Repubblica o il questore
territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura
di  prevenzione  procedono,  anche a mezzo della guardia di finanza o
della polizia giudiziaria, ad indagini  sul  tenore  di  vita,  sulle
disponibilita'  finanziarie  e  sul  patrimonio dei soggetti indicati
all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la  misura  di
prevenzione  della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con
o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonche',  avvalendosi  della
guardia   di   finanza  o  della  polizia  giudiziaria,  ad  indagini
sull'attivita' economica facente  capo  agli  stessi  soggetti,  allo
scopo anche di individuare le fonti di reddito.
   2.  Accertano,  in particolare, se dette persone siano titolari di
licenze,  di  autorizzazioni,  di  concessioni  o   di   abilitazioni
all'esercizio di attivita' imprenditoriali e commerciali, comprese le
iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se  beneficiano
di  contributi,  finanziamenti  o mutui agevolati ed altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate  da  parte
dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunita' europee.
   3.  Le  indagini  sono effettuate anche nei confronti del coniuge,
dei figli e di coloro che nell'ultimo  quinquennio  hanno  convissuto
con  i  soggetti  indicati  al  comma  1  nonche' nei confronti delle
persone fisiche o giuridiche, societa', consorzi od associazioni, del
cui  patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto
o in parte, direttamente o indirettamente.
   4.  Quando  vi  sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede
debba essere  disposta  la  confisca  ai  sensi  dell'articolo  2-ter
vengano   dispersi,  sottratti  od  alienati,  il  procuratore  della
Repubblica o il questore, con  la  proposta,  possono  richiedere  al
presidente  del  tribunale competente per l'applicazione della misura
di prevenzione, di disporre anticipatamente  il  sequestro  dei  beni
prima della fissazione dell'udienza.
   5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro
cinque giorni dalla richiesta. Il  sequestro  eventualmente  disposto
perde  efficacia  se non convalidato dal tribunale entro treta giorni
dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al  quarto  comma
dell'articolo  2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si
applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso  articolo
2-ter.
   6.   Il   procuratore  della  Repubblica  e  il  questore  possono
richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti  di  polizia
giudiziaria,  ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni
ente creditizio nonche' alle imprese, societa' ed enti di  ogni  tipo
informazioni  e  copia  della  documentazione  ritenuta utile ai fini
delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti.
Previa  autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice
procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al
sequestro  della documentazione con le modalita' di cui agli articoli
253, 254 e 255 del codice di procedura penale".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
             In appendice e' riportato il testo della legge 31 maggio
          1965, n.  575, aggiornato con le modifiche introdotte dalla
          legge qui ripubblicata.
 
          Note alla rubrica del capo I:
             -  La  legge  n.  57/1962  reca:  "Istituzione dell'albo
          nazionale dei costruttori".
             -  La  legge  n.  575/1965 reca: "Disposizioni contro la
          mafia".
             -  La  legge  n.  354/1975 reca: "Norme sull'ordinamento
          penitenziario e sull'esecuzione delle  misure  privative  e
          limitative della liberta'".
             - La legge n. 646/1982 reca: "Disposizioni in materia di
          misure  di  prevenzione  di   carattere   patrimoniale   ed
          integrazione  alle  leggi  27  dicembre  1956,  n. 1423, 10
          febbraio  1962,  n.  57,  e  31  maggio  1965,   n.    575.
          Istituzione  di  una  Commissione parlamentare sul fenomeno
          della mafia".
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  2-ter  della  legge n.
          575/1965, come  modificato  dall'art.  2  della  legge  qui
          ripubblicata, e' riportato in appendice.
             -  Gli  articoli  253, 254 e 255 del codice di procedura
          penale,  approvato  con  D.P.R.  n.  447/1988,  sono  cosi'
          formulati:
             "Art.  253  (Oggetto  e  formalita' del sequestro). - 1.
          L'autorita' giudiziaria dispone  con  decreto  motivato  il
          sequestro  del  corpo  del reato e delle cose pertinenti al
          reato necessarie per l'accertamento dei fatti.
             2.  Sono  corpo del reato le cose sulle quali o mediante
          le quali il reato e' stato commesso nonche' le cose che  ne
          costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
             3.   Al   sequestro  procede  personalmente  l'autorita'
          giudiziaria ovvero  un  ufficiale  di  polizia  giudiziaria
          delegato con lo stesso decreto.
             4.   Copia  del  decreto  del  sequestro  e'  consegnata
          all'interessato, se presente.
             Art.  254  (Sequestro  di  corrispondenza).  -  1. Negli
          uffici postali o telegrafici  e'  consentito  procedere  al
          sequestro  di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e
          altri oggetti di corrispondenza che l'autorita' giudiziaria
          abbia  fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a
          lui diretti, anche  sotto  nome  diverso  o  per  mezzo  di
          persona  diversa o che comunque possono avere relazione con
          il reato.
             2.  Quando  al sequestro procede un ufficiale di polizia
          giudiziaria,   questi   deve    consegnare    all'autorita'
          giudiziaria  gli  oggetti  di  corrispondenza  sequestrati,
          senza aprirli e senza prendere  altrimenti  conoscenza  del
          loro contenuto.
             3.  Le  carte  e gli altri documenti sequestrati che non
          rientrano  fra   la   corrispondenza   sequestrabile   sono
          immediatamente  restituiti all'avente diritto e non possono
          comunque essere utilizzati.
             Art.  255  (Sequestro  presso  banche). - 1. L'autorita'
          giudiziaria puo' procedere al sequestro  presso  banche  di
          documenti,   titoli,  valori,  somme  depositate  in  conto
          corrente e di  ogni  altra  cosa,  anche  se  contenuti  in
          cassette  di  sicurezza,  quando  abbia  fondato  motivo di
          ritenere che siano  pertinenti  al  reato,  quantunque  non
          appartengano  all'imputato  o  non  siano  iscritti  al suo
          nome".