IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista  la  legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
  Visto  l'art.  4 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare,
sbarco e trasbordo delle merci pericolose  in  colli,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;
  Visto   l'art.   6   del   regolamento   per   la   costruzione   e
l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici
liquidi  pericolosi  alla  rinfusa  e per l'imbarco, il trasporto per
mare e lo sbarco dei  prodotti  stessi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50;
  Viste  le norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di
contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo  stato  liquido
oppure  allo  stato  di  gas liquefatti, contenute nella circolare n.
310474/MP datata 1› agosto 1974;
  Viste  le norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di
veicoli cisterna stradali o ferroviari  contenenti  merci  pericolose
allo  stato  liquido  oppure  allo stato di gas liquefatti, contenute
nella circolare n. 310476/MP datata 1› agosto 1974;
  Vista  la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n.  313,
e  successivi  emendamenti entrati in vigore con procedura automatica
ai sensi dell'art. VIII della Convenzione stessa;
  Tenuto  conto  che  le  norme  di  cui  al  cap.  VII  della citata
Convenzione del 1974, come emendata, fanno rinvio,  per  gli  aspetti
tecnici,   alle   istruzioni   contenute  nel  Codice  internazionale
marittimo  sulle  merci  pericolose  (IMDG  Code),   adottato   dalla
Organizzazione   internazionale   marittima   (IMO)  con  risoluzione
A.81(IV) del 27 settembre 1965, come modificato;
  Tenuta   presente  l'esigenza  di  uniformita'  di  disciplina  del
trasporto marittimo nazionale ed internazionale, sia  per  motivi  di
sicurezza, che per motivi economico-commerciali;
  Ritenuto  pertanto  necessario  ed  urgente aggiornare la normativa
nazionale sopra richiamata  per  allinearla  alle  citate  istruzioni
internazionali;
  Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  I  prodotti chimici elencati nell'allegato al presente decreto sono
classificati, ai fini del trasporto marittimo, secondo le modalita' e
con le prescrizioni stabilite nell'allegato stesso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 maggio 1990
                                                 Il Ministro: VIZZINI